Cassazione:
ecco quando è lecito spiare le mail dei dipendenti
Non
sempre costituisce reato leggere la posta elettronica dei dipendenti. E' quanto
afferma la quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza
47096/2007). Secondo la Corte
infatti è possibile spiare le e-mail dei lavoratori a patto che la lettura
della posta elettronica sia voluta dal datore di lavoro attraverso la richiesta
di conoscere le loro password. Ecco dunque fin dove possono spingersi le
Aziende senza violare la privacy dei dipendenti. Quando il sistema telematico
sia protetto da una password - scrive al Corte - "deve ritenersi che la
corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti
coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. Anche
quando la legittimazione all'accesso sia condizionata, l'eventuale violazione
di tali condizioni puo' rilevare sotto altri profili, ma non puo' valere a
qualificare la corrispondenza come 'chiusa' anche nei confronti di chi sin dall'origine
abbia un ordinario titolo di accesso". A questa decisione i giudici di
Piazza Cavour sono giunti analizzando il caso di un'impiegata di Chivasso che
era stata licenziata dopo che il datore di lavoro aveva letto il contenuto
delle sue e-mail di ufficio. La Suprema Corte ha ritenuto che non c'e' stata
violazione della corrispondenza informatica, in base all'art. 616 del codice
penale osservando che "le password poste a protezione dei computer
e della corrispondenza di ciascun dipendente dovevano essere a conoscenza anche
dell'organizzazione aziendale, essendo prescritta la comunicazione, al
superiore gerarchico, legittimato ad utilizzarla per accedere al computer
anche per la mera assenza dell'utilizzatore abituale". La condanna dunque
scatta solo se si va a leggere la posta "chiusa". In sostanza
"quando non vi sia stata sottrazione o distrazione, la condotta di chi si
limita a prendere congnizione e' punibile solo se riguarda 'corrispondenza
chiusa'. Chi prende cognizione di corrispondenza aperta e' punito solo se
l'abbia a tale scopo sottratta al destinatario ovvero distratta dalla sua
destinazione". Infatti, chiarisce la Corte, la corrispondenza telematica puo'
"essere qualificata come 'chiusa' solo nei confronti dei soggetti che non
siano legittimati all'accesso dei sistemi informatici di invio o di ricezione
dei singoli messaggi".
Cassazione 47096/2007: non viola la segretezza
dell’e-mail chi è in possesso legittimo della password
La V Sezione della Cassazione (il testo lo trovate qui), riconoscendo la piena
estensione della tutela penale alla corrispondenza, anche informatica, nega,
nel caso sottoposto al suo sindacato, la sussistenza del reato individuato
all’articolo 616 del Codice Penale.
Recita l’articolo 616
del Codice Penale, Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza :
“Chiunque prende
cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta,
ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione,
una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in
parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come
reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la
multa da € 30 a
€ 516.
Se il colpevole, senza
giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è
punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un
più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a
querela della persona offesa.
Agli effetti delle
disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella
epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata
con ogni altra forma di comunicazione a distanza.”
La norma penale tutela
l’esigenza di proteggere da occhi indiscreti la corrispondenza indipendentemente
dal contenuto segreto poiché vi è interesse a salvaguardare la libertà
individuale in ogni suo aspetto. In via mediata, ossia un gradino sotto la
protezione alla persona umana, riceve tutela anche l’interesse patrimoniale
collegato al contenuto della missiva.
Le condotte punite a
titolo di “dolo” sono:
a) la presa di
cognizione, se non previsto già come reato da un’ altra norma;
b) la sottrazione, che
si ha quanto, indipendentemente dalla durata, la corrispondenza sia stata
rimossa dalla legittima disponibilità del destinatario;
c) la distrazione,
tutti gli atti diretti, anche temporaneamente, a modificare il regolare
percorso della corrispondenza rispetto alla sua destinazione;
d) la distruzione o la
soppressione;
e) la rivelazione del
contenuto senza giusta causa e con pregiudizio rilevante, si tratta di ipotesi
in cui si può escludere la liceità del comportamento attraverso un
bilanciamento di interessi ed affidandosi ad una ricognizione etico/sociale del
senso di giustizia.
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso poiché, sulla base delle
linee guida adottate dal Garante Privacy il 1 marzo 2007, deve considerarsi
legittimo l’accesso al computer aziendale utilizzato dal dipendente ed alla
casella di posta aziendale se per esigenze dell’organizzazione aziendale le
password erano state legittimamente comunicate al Dirigente.
Inviato da: vemirellava
il 10/06/2011 alle 20:43
Inviato da: chiaracarboni90
il 30/05/2011 alle 16:22
Inviato da: chiaracarboni90
il 01/04/2011 alle 10:22
Inviato da: vemirellava
il 23/12/2008 alle 09:09
Inviato da: vemirellava
il 23/12/2008 alle 08:32