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IL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI Guida legale sul reato previsto e punito dall'Art. 727 del codice penale

Post n°1259 pubblicato il 01 Agosto 2019 da alf.cosmos
 
Foto di alf.cosmos

IL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI

Guida legale sul reato previsto e punito dall'Art. 727 del codice penale

 

abbandono animali

 

L'abbandono di animali

L'abbandono di animali è un reato contravvenzionale che il nostro ordinamento prevede e punisce all'articolo 727 del codice penale.

Tale norma, in particolare, prevede testualmente che:

"Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Le fattispecie punite, quindi, sono due: l'abbandono di animali e la loro detenzione in condizioni che contrastano con la natura e generano sofferenze.

 

Caratteristiche

Trattasi di reato comune, di competenza del Tribunale in composizione monocratica e perseguibile d'ufficio. L'elemento soggettivo richiesto è quello della colpa.

 

Ratio legis

La ratio legis di tale reato deve essere rinvenuta nell'esigenza che venga tutelato il sentimento di comune pietà verso gli animali e nell'obiettivo di promuovere l'educazione civile attraverso la lotta all'insensibilità e alla crudeltà.

Gli animali, infatti, vanno visti come esseri senzienti, dotati di una propria sensibilità e in grado di percepire il dolore che può derivare dall'abbandono e dalla mancanza di adeguate attenzioni.

 

L'intervento della legge numero 189/2004

La norma di cui all'articolo 727 c.p., prima dell'intervento della legge numero 189/2004, era l'unica che sanzionava comportamenti idonei a provocare sofferenza agli animali ed era rubricata "maltrattamento di animali".

A seguito dell'intervento normativo del 2004, invece, oggi la tutela degli animali nell'ordinamento italiano risulta rafforzata, grazie all'inserimento, nel libro II del codice penale, del titolo IX bis relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali.

Divenuto quello di cui all'articolo 727 c.p. reato che punisce l'abbandono di animali, il maltrattamento è stato ricondotto al nuovo art. 544-ter e per esso è stato previsto un più grave regime sanzionatorio (leggi: "Il reato di maltrattamento di animali").

La stessa legge numero 189/2004 ha, inoltre, introdotto i delitti di uccisione di animali (articolo 544 bis), di organizzazione di spettacoli o manifestazioni che provochino sevizie per gli animali (articolo 544 quater) e di organizzazione di combattimenti tra animali (articolo 544 quinquies).

 

Concetto di abbandono

Ma cosa si intende specificatamente per abbandono di animali?

Il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l'animale e non invece all'incrudelimento nei suoi confronti o all'inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti puniti con il reato di maltrattamento.

L'abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l'animale, ma nell'intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell'incapacità dell'animale di provvedere autonomamente a se stesso.

 

L'abbandono di animali nella giurisprudenza

In tema di abbandono di animali, sono diverse le fattispecie passate al vaglio della Corte di Cassazione che, di volta in volta, ha considerato tale la condotta di chi abbia affidato il proprio cane a un canile omettendo poi di ritirarlo, oppure quella di chi ha lasciato il proprio animale domestico nel giardino di casa per per partire per le vacanze, eccetera.

 

Qui di seguito una raccolta di massime della Cassazione:

 

Cassazione penale Sezione VII sentenza del 10/07/2015 n. 46560

Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'anumale, procurandogli dolore e afflizione.

 

Cassazione penale Sezione III sentenza del 25/06/2014 n. 41362

La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla l. 20 luglio 2004 n. 189 non è una contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa: quindi, il detentore di animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza.

 

Cassazione penale Sezione III sentenza del 17/09/2013 n. 38034

Il collare elettronico è certamente incompatibile con la natura del cane poiché si fonda sulla produzione di scosse od altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. Trattasi di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psico-fisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività.

 

Cassazione penale Sezione III sentenza del 07/02/2013 n. 12852

Il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile.

 

Cassazione penale Sezione III sentenza del 21/02/2008 n. 14421

Non configura il reato di abbandono di animali il mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.

 

Ed ecco alcune massime anteriori alla novella del 2004:

 

Cassazione penale Sezione III sentenza del 10/07/2000 n. 11056

Costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 727 c.p. l'abbandono durante il periodo estivo di un animale, atteso che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono. (Nel caso in esame due gattini abbandonati in un giardino erano morti di inedia).

 

Cassazione penale Sezione V sentenza del 13/08/1998 n. 9556

Il reato di cui all'art. 727 c.p. si configura quando, accolto un animale presso di sè, il proprietario non se ne prenda più cura mantenendolo in condizioni incompatibili con la sua natura.

 Fonte: https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/abbandono-di-animali.asp

 
 
 
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