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REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA - 13/7/2007 - PARTE I

Post n°21 pubblicato il 01 Marzo 2010 da AvvocatiBelice

FORMAZIONE CONTINUA

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.N.F. IL 13 LUGLIO 2OO7

 

Articolo 1

Formazione professionale continua

1. L’avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l'obbligo di mantenere e aggiornar e la propria preparazione professionale.

2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

3. L'adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l'attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell'art. 77 bis del codice deontologico forense, dell'indicazione dell'attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.

4. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività diretta all’accrescimento ed all’approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

 

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo o del rilascio

del certificato di compiuta pratica dall'inizio dell'obbligo formativo. L'anno formativo coincide con quello solare.

2.lI periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.

3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n . 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

5. L'iscritto che, dando con qualunque  modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire Ie indicazioni di cui al precedente articolo, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l'informazione, non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'area  professionale che intende indicare.

 

Articolo 3

Eventi formativi

1. integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:

a) corsi dr aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;

c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'ordine.

2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n.24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni

od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.

A tal fine:

- appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l'accreditamento di eventi da svolgersi all'estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero - a richiesta dei soggetti organizzatori - quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in piu circondari o distretti;

- appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'ordine territoriali l'accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.

4. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e Ia qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine locale ovvero al Consiglio

nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.

A tal fine il Consiglio dell'ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l'accreditamento si intende concesso. il Consiglio dell'ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell'interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di 15 giorni dalla richiesta in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'accreditamento si intenderà concesso.

Il Consiglio nazionale foense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.

5. Ciascun Consiglio dell'ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di

permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.

 

Articolo 4

Attività formative

integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee su argomenti giuridici;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame.

e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti.

2. Il Consiglio dell'ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 72 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).

Articolo 5

Esoneri

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

2. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente,  determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell' attività formativa, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o la maternità in presenza di figli minori;

- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;

- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all' estero

- altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell'ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell' impedimento.

4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

 

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