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REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA (PARTE II)

Post n°20 pubblicato il 01 Marzo 2010 da AvvocatiBelice

 

PARTE II

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'ordine al quale e iscritto una sintetica reIazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.

2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

3.La sanzione e commisurata alla gravità della violazione.

 

Articolo 7

Attività del Consiglio dell'ordine

1. Ciascun Consiglio dell'ordine da attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando Ie modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo

stesso Consiglio.

2. In particolare, i Consigli dell'ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispongono anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l' ordinamento professionale.

3. I Consigli dell'ordine realizzano il programma anche di concerto con altri Consigli dell'ordine o nell'ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell'esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell'ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo,  ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali soggetti attuatori e indichi i criteri e finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione.

5. I Consigli dell'ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense.

 

Articolo 8

Controlli del Consiglio dell'ordine

1.Il Consiglio dell'ordine verifica I'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo puo chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

 

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense

1. Il Consiglio nazionale forense:

a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.

b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e I'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parete entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato.

In caso di parere negativo, il Consiglio dell'ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense.

2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, la Fondazione dell'Avvocatura Italiana e la Fondazione per l'Informatica e l' Innovazione Forense:

a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente

eventi formativi, se del caso in collaborazione con iI C.S.M.;

b) assiste i Consigli dell'ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate:

 

Articolo 10

Norme di attuazione

Il Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

 

 

Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1o settembre 2007.

2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008.

3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per chi abbia compiuto entro il 1o settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1o settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a 50 per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.

4. L'articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 10 settembre 2008.

5. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l'informazione non meno di 10 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.

 

 
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