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« La crisi è alla porta?Chi è responsabile? »

Cos’è il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)?

Post n°88 pubblicato il 18 Ottobre 2013 da bb034rl
 
Tag: NWO

Mi scuso per la lunghezza del post, ma la chiarezza è fondamentale se si vuole capire e, di riflesso, se si vuole vivere.

La fonte delle sottostanti considerazioni è niente meno che lo stesso Concilio Europeo.

Per cominciare con il classico lessico da presa in giro, l’articolo 2, punto 1 dichiara: “L’adesione al MES è aperta agli altri Stati membri dell’Unione europea….”. Quel “è aperta” potrebbe far credere che tale adesione sia  una scelta, mentre in realtà è un obbligo. In più, tale obbligo è “a decorrere dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l’euro.”, ovvero, dal momento nel quale alle nazioni europee è fatto divieto di utilizzare monete diverse dall’Euro. In più, al punto 3 dice che “il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione riceverà quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale…”. In pimis, il nuovo membro non aderisce, è obbligato a farlo, mentre le quote risulteranno in futuro quote di debito, ma lo vedremo più avanti.

All’articolo 5, punto b, si legge che il consiglio dei governatori (il MES), può decidere “l’emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;”, ovvero può aumentare gli importi che ogni nazione deve pagare. Per quale motivo? Non è specificato. Quindi, ogni nazione deve pagare senza il diritto a sapere per quale motivo e come verranno utilizzati i suoi soldi. Invece al punto f si legge che il MES può decidere “la concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES, incluse la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo d’intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e la definizione della scelta degli strumenti nonché delle modalità finanziarie e delle condizioni…”, cioè, il MES stabilisce  tutte le condizioni (anche di politica interna ad una nazione) per la condizione del prestito (definito sostegno alla stabilità”.

All’articolo 9, punto 1, si legge che “Il consiglio dei governatori (MES, NdR) può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri.” Ciò significa che i signori del MES possono mettere in ginocchio una nazione semplicemente richiedendo il pagamento immediato della quota. Quali sono queste quote? Eccole:

Membro MES                                 Capitale

Regno del Belgio                                      24 339 700 000
Repubblica federale di Germania          190 024 800 000
Repubblica di Estonia                                 1 302 000 000
Irlanda                                                      11 145 400 000
Repubblica ellenica                                  19 716 900 000
Regno di Spagna                                      83 325 900 000
Repubblica francese                               142 701 300 000
Repubblica italiana                                 125 395 900 000
Repubblica di Cipro                                     1 373 400 000
Granducato di Lussemburgo                       1 752 800 000
Malta                                                               511 700 000
Regno dei Paesi Bassi                               40 019 000 000
Repubblica d'Austria                                  19 483 800 000
Repubblica portoghese                              17 564 400 000
Repubblica di Slovenia                                 2 993 200 000
Repubblica slovacca                                     5 768 000 000
Repubblica di Finlandia                              12 581 800 000
Totale                                                        700 000 000 000
(Per sapere le quote, dividere il capitale per 100.000. - Non so se nel frattempo siano cambiate). 

 

Andiamo ora all’articolo 12, punto 1: “Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.” Cosa si intende per “correzioni macroeconomiche”? Beh, io la leggo come “privatizzazioni”, ovvero, svendita a prezzi stracciati di tutte le proprietà di uno stato (coste, acque, sanità pubblica, scuola pubblica, monumenti, musei, pensioni dei lavoratori, etc.). 

All’articolo 21, punto 1, scopriamo inoltre che “Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.”, cioè, il MES può indebitarsi di propria iniziativa col rischio di fare acquisti fallimentari (ad esempio, i derivati) che poi verrebbero pagati dai popoli europei con le tasse. Al punto 3, il suddetto articolo di dice che “Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.”Chi dice che tali strumenti siano idonei, se poi il debito non lo deve pagare chi lo ha contratto?

Difatti, ecco cosa dice l’articolo 25. 
1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.
Cosa significa “capitale autorizzato non versato”? Che le perdite saranno coperte dalle nazioni con le tasse che imporranno ai propri popoli.

Ma il capolavoro è l’articolo 32: immunità totale.
ARTICOLO 32

Status giuridico, privilegi e immunità

1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.

2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:

 a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;

 b) stipulare contratti;

 c) convenire in giudizio; e

 d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.

 3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.

4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.

 5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.

6. I locali del MES sono inviolabili.

7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.

 8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.

 9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.

Quindi, come dice Marco Pizzuti nel suo “Rivoluzione non autorizzata”:

Riassumendo tutti questi punti sul trattato del MES, è come se qualcuno ci avesse detto: “Voi mi affidate i vostri soldi e poi li gestisco alle seguenti condizioni:

1)   Non avete il diritto di chiedermi delucidazioni su come li spendo e non potete effettuare nessun tipo di controllo sulla mia gestione. Decido io quali informazioni darvi e con quali modalità;

2)   oltre all’importo iniziale, siete obbligati a versarmi anche tutte le successive somme aggiuntive che vi richiederò;

3)   se avete bisogno di un prestito, deciderò io se concedervelo e a quali condizioni;

4)   nel caso emergano degli illeciti finanziari, delle irregolarità o anche dei crimini gravissimi, non potete denunciarmi e a meno che sia io stesso ad autorizzarvi.

Una semplice domandina: voi accettereste?

Saluti

ßß034rl

 
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