Creato da anzianiinpiazza il 14/05/2013
BLOG DEL GRUPPO ANZIANI IN PIAZZA https://www.facebook.com/groups/494739043915083/Nove zone Milano-: «Favorire l'attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico degli utenti»-«Promuovere relazioni sociali tra le persone»-«Promuovere ed organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio,promuovere l’importanza degli orti urbani» CONTATTI on-line inviare SMS +393466872531 o e-mail anzianiinpiazza @libero.it

ACCADE IN UN CONDOMINIO DELLA ZONA TRE Milano

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
«Con il PG5934/2014 COMUNE DI MILANO Sportello Unico SI ORDINA DI SOSPENDERE LE OPERE IN CORSO E DI TENERLE SOSPESE FINO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL PROGETTO ED AL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA.

 

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CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI

Tra le molte iniziative messe in campo dal Comune a favore dei tanti anziani che vivono in città, non potevano mancare momenti da dedicare allo svago, al relax, al benessere e alla cura della propria persona

I Centri Socio-Ricreativi sono aperti a tutti i cittadini che hanno compiuto i 55 anni di età.
Per frequentarli basta sottoscrivere l'iscrizione annuale, che costa € 10,00 e dà diritto a partecipare alle attività organizzate anche tutti i giorni.

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COMITATO OVER

COMITATO OVER 70
La classifica delle province della regione con l’incidenza più alta di over 65 sulla popolazione locale vede nell’ordine Pavia con il 21,7% di anziani (116.303), Cremona con il 20,7% (74.082) è alla pari con Milano (627.186), Mantova con il 20,5% (83.708), Varese con il 19,9% (173.500), Sondrio con il 19,5% (35.162), Lecco con il 19,3% (64.739), Como con il 19,1% (112.179), Monza Brianza con il 18,6% (156.450), Lodi con il 18,2 (40.597), Brescia con il 17,9% (221.374) e Bergamo con il 17,2% (186.450).

 

Referendum Radicali: gli ultimi tavoli milanesi

Leonardo Donofrio, Presidente Associazione Istruzione Unita Scuola e portavove del Comitato over 70, oggi 21 settembre 2013 a Piazza San Babila ha firmato tutti i 12 referendum radicali

 

ALLARME DEL SINDACATOPENSIONATI I.U.S

 Allarme del sindacato pensionati IUS

Gli OVER 70 senza alcuna tutela:"SCIOPERO SILENZIOSO"

DONOFRIO: “La consulta grazia le pensioni d’oro e i redditi alti dei dipendenti comunali mentre la giunta del Comune di Milano ha varato all’unanimità gli aumenti degli abbonamenti Atm per gli over 70”

 

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Con il lucro arriva la tassazione, per le agevolazioni servono i fatti

Post n°81 pubblicato il 04 Dicembre 2013 da anzianiinpiazza
 

Non basta un’appartenenza astratta e un atto formale per aggiudicarsi l’accesso al regime di vantaggio destinato alle associazioni attive nel mondo del no profit
logo con atleti
Con sentenza 6 novembre 2013, n. 24898, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito che non sfugge all’accertamento induttivo la “finta” associazione senza scopo di lucro che invece svolge regolare attività commerciale al suo interno. Infatti, gli enti di tipo associativo non godono dello status di “extrafiscalità” che li esenta da ogni prelievo fiscale, potendo anche le organizzazioni no profit svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale con proventi, dunque, tassabili.
 
La vicenda
Il dato processuale riguarda un avviso di accertamento con il quale l’ente impositore aveva ricostruito il reddito in via induttiva, determinando maggiori Irpeg, Irap, Iva e accessori, essendo stato riconosciuto a una associazione polisportiva lo svolgimento di attività commerciale in difetto delle prescritte scritture contabili e non quello di attività associativa senza fini di lucro per la gestione di impianti sportivi, in particolare palestre, con servizi annessi, compreso quello di bar.
 
La sentenza di appello, che rigettava l’impugnazione, viene opposta dall’associazione con ricorso per cassazione con il quale è richiesta la censura della decisione di secondo grado per vizio di motivazione nonché, per quanto qui di interesse, per violazione dell’articolo 86 del Tuir, il quale imporrebbe la regola generale della qualificazione dell’ente come commerciale o non, sulla base dell’atto costitutivo ovvero dello statuto, con onere a carico dell’ufficio di fornire la prova contraria. Sostiene inoltre il ricorrente che, a tal fine, l’Agenzia dovrebbe provare, anche in via presuntiva, il presupposto della rettifica ovvero almeno la teorica esistenza di ricavi non documentati, prima e a prescindere dalla loro quantificazione.
Motivi della decisione
Nel respingere totalmente il ricorso del contribuente, la Corte suprema convalida il principio che è legittimo l’accertamento induttivo se l’associazione senza scopo di lucro svolge invece regolare attività commerciale al suo interno.
A tal fine, dopo aver premesso che nessuna norma fiscale impone, in via generale, l’obbligo di previa convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell’accertamento, non subendo pregiudizio il suo diritto di difesa che può essere esercitato, senza limitazioni, sia nella fase successiva all’accertamento – in sede di definizione con adesione e di attivazione dei poteri di autotutela della Pubblica amministrazione – sia nella sede contenziosa (cfr Cassazione, sentenze 20268/2008, 16874/2009, 14026/2012), il giudice di legittimità argomenta che, in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro – come prevede l’articolo 111, secondo comma, del Dpr 917/1986 (nel testo applicabile nella specie, ratione temporis) – svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.
Lo stesso articolo 111, primo comma – in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo – costituisce, d’altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli articoli 86 e 87 del Tuir, secondo cui l’Irpeg si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cassazione, sentenza 16032/2005). Di conseguenza, l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’articolo 2697 del codice civile (Cassazione, sentenza 3360/2013).
Ciò in quanto, affinché un’associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di Iva e di Irpeg, rispettivamente dall’articolo 4 del Dpr 633/1972 e dall’articolo 111 del Dpr 917/1986, non è sufficiente la sua astratta appartenenza a una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni da esse imposte (Cassazione, sentenza 8623/2012).
 
In altri termini, gli enti di tipo associativo possono godere del previsto trattamento agevolato a condizione non solo dell’inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’articolo 5 del Dlgs 460/1997, ma anche dell’accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cassazione, sentenza 11456/2010).
Nel confermare, quindi, il recupero a tassazione, come redditi di impresa, dei proventi conseguiti dall’associazione sportiva, perché i soci della palestra da essa gestita venivano di fatto trattati come semplici clienti di un imprenditore, la Corte di legittimità conclude rilevando che la sentenza impugnata non merita censura, in quanto “gli elementi richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi della non assoggettabilità al tributo, non essendo lo stesso società commerciale, siano stati assolutamente insufficienti allo scopo, estrinsecandosi, in ultima analisi, al richiamo allo statuto, ignorando i principi chiaramente richiesti dalla Cassazione sull'onere della prova”.
Fonte FISCO OGGI dei 4 dicembre 2013 di Salvatore Servidio

 
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RASSEGNA STAMPA DAL 19 NOVEMBRE 2014

 

RASSEGNA STAMPA DAL 19 novembre 2014 Finalmente la rassegna stampa di tutti i quotidiani italiani! Le prime pagine di tutti i giornali italiani in un'unica finestra, tutta l'informazione da tutti i punti di vista. Utilizza il menu in alto per muoverti tra le varie testate giornalistiche italiane e scopri le notizie di oggi. Dai uno sguardo a tutta l'informazione italiana in un click! Da questo sito potrai ogni giorno vedere le notizie dei principali quotidiani. Non perdere tempo a digitare mille indirizzi, segui quotidianamente la nostra rassegna stampa. Utilizza il menu per muoverti fra le varie testate. Sono già stati inseriti numerosi quotidiani nazionali in modo da permetterti un'ottima rassegna stampa quotidiana. Verranno successivamente inseriti altri quotidiani nazionali e esteri, potrai anche tu suggerire il tuo quotidiano preferito per migliorare la tua rassegna stampa. Tutti i loghi appartengono ai legittimi proprietari

RASSEGNA STAMPA DAL 19 novembre 2014

LINK http://www.rassegnastampaquotidiani.com/

 

 

 

 

Quesiti relativi alle associazioni

Ecco i Quesiti

1. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO

PREVISTO DAL DM 11 FEBBRAIO 1997

2. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO

PREVISTO DALL’ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DM 26

NOVEMBRE 1999, n. 473

3. VIOLAZIONI FORMALI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI

CONCERNENTI LA DEMOCRATICITÀ E L’UGUAGLIANZA

DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI.

PER SAPERNE DI PIU', CLICCA QUI

 

I CONSIGLI DI ZONA MILANO

 

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Atm, il caro biglietto colpisce gli over 70

Sport e Atm: aumento dei costi per gli anziani

by Sito ufficiale del Gruppo Consiliare Radicale–Federalista Europeo

Leggi tutto Bilancio di previsione 2013 – 2015 del Comune di Milano

 

Codice fiscale Mod.AA5/6

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Come si richiede il codice fiscale: CLICCA QUI 

 

 

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COMUNICAZIONE DA PARTE DI ENTI ASSOCIATIVI(Eas)

Modalità e termini per la comunicazione

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

PER SAPERNE DI PIU ', CLICCA QUI

 

Modello EAS 2014

Gli Enti associativi devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella precedente dichiarazione, ai fini dalla non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi. La trasmissione deve avvenire necessariamente per via telematiche utilizzando il modello EAS (scaricalo), con nel quale vanno indicati i requisiti fiscali per l’accesso alle agevolazioni di cui ai Dpr 917/1986 (art. 148) e 633/1972 (art. 4, co. 4, secondo periodo e 6), per ottenere le quali sono obbligati a presentarlo gli enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono attività commerciale o solo attività istituzionale ricevendo quote dai soci.

 
 

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