Creato da Mediazionecivile il 02/01/2012
Mediazione civile e commerciale
 

Ultime visite al Blog

carmelo_scopellitielda76mariofabbrucciavvaloisioaida.zarlengaAntonellaZanottoavv.LUCIALEGATIavvocatao2207cocciarosaselene696valentina.siclariCipinifedericagaleonemirano1
 

FACEBOOK

 
 

Tag

 

Area personale

 

Archivio messaggi

 
 << Maggio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 
Citazioni nei Blog Amici: 2
 

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 

 

RITORNA la MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Post n°320 pubblicato il 16 Giugno 2013 da Mediazionecivile

TITOLO ‘X’
MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 23
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto” sono aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle seguenti parole: “disporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; il tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo stesso comma, secondo periodo, le parole “L’invito deve essere rivolto alle parti” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato”; allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole “I commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”;
f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5,”;
g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;
h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici’’ sono sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta’’;
i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.”;
m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le seguenti parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.”;
o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;
p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: “5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Sufficiente l’inganno potenziale per negare il patrocinio gratuito

Post n°319 pubblicato il 10 Luglio 2012 da Mediazionecivile

Dichiarare redditi non corrispondenti alla realtà, a prescindere dall’entità delle somme tenute nascoste, fa perdere ogni possibilità di farsi difendere a spese dello Stato
Il contribuente che dichiara falsamente reddito zero non può essere ammesso, né può mantenere il patrocinio a spese dello Stato. Il reato previsto dall’articolo 95 del Dpr 115/2002 – che sanziona le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni per l’attestazione delle condizioni di reddito in vista dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è integrato dalle dichiarazioni con cui l’istante afferma, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, a prescindere dalla circostanza che in concreto la soglia venga o meno superata.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 25409 del 27 giugno.
 
I fatti
A seguito degli accertamenti compiuti dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Cagliari ha revocato il provvedimento con il quale una contribuente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (ex articoli 98 e 112, Dpr 115/2002).
I redditi del nucleo familiare della signora, relativi all’anno d’imposta 2007, sarebbero stati pari a 11.929 euro e quindi superiori al limite fissato per chiedere e mantenere il beneficio, in origine di 9.296,22 euro, elevato poi a 9.723,84 euro dal decreto interministeriale 29 dicembre 2005 e innalzato, successivamente, a 10.628,16 euro con il Dm 20 gennaio 2009. Il tetto aumenta di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi con l’interessato e, in tal caso, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei singoli redditi percepiti nello stesso periodo dai conviventi, compreso l’istante.
 
Il decreto del Tribunale è stato impugnato per cassazione dalla contribuente perché:
  • nell’istanza di ammissione il reddito indicato era pari a zero in quanto la stessa era stata licenziata con lettera del 18 maggio 2007 allegata all’istanza
  • il licenziamento era avvenuto dopo la presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi e prima della presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio e, quindi, il giudice non avrebbe dovuto tener conto del reddito dichiarato nell’anno precedente in quanto non più corrispondente alla realtà.
 
La Corte, richiamando la pronuncia delle sezioni unite 6591/2009, ha affermato che “la falsità delle indicazioni contenute nell'autocertificazione deve ritenersi connessa ‘all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio (art. 96, comma 1), perché solo l’istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito…’ Dunque, non assume importanza, in presenza di una dichiarazione rivelatasi non corrispondente alla reale situazione reddituale, nemmeno l’effettivo ammontare del reddito …”.
 
Osservazioni
La Cassazione ribadisce che la ratiodell’articolo 95 del Dpr 115/2002 consiste nell’evitare che siano ammessi al patrocinio a carico dello Stato soggetti che non ne hanno il diritto per carenza dei presupposti di legge.
Il legislatore, cioè, per stabilire se una persona sia nelle condizioni o meno di usufruire del beneficio, ha riguardo a tutti gli introiti effettivamente percepiti dall’interessata in un determinato periodo (articolo 76, Dpr n. 115/02) e, in particolare, al “…reddito imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002…” ossia quello “…risultante dall'ultima dichiarazione….formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10” (risoluzione n. 15/E/2008; Cassazione, 16583/2011), redditi che (compresi quelli non reputati tali ai fini fiscali – Cassazione, 36362/2010, 45159/2005 – o derivanti da attività illecita – Cassazione, 34643/2010 e 17430/2001 – o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva – Cassazione, 22299/2008), comunque, siano attestati in modo veritiero.

Prima ancora della condizione di reddito, infatti, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte ha chiarito che, presupposto per l’ammissione e per il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato, è la presentazione di una dichiarazione fedele da parte del contribuente, senza che, a tale riguardo, possa considerarsi pertinente il principio di diritto evocato dalla ricorrente, secondo cui sono rilevanti le variazioni intervenute successivamente.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, tale principio presuppone pur sempre una (precedente) veritiera dichiarazione reddituale, corrispondente, cioè, all’effettiva condizione dell’istante. Invece, dai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate (che “possono essere legittimamente acquisiti come prova documentale” – Cassazione, 19000/2009), la contribuente aveva reso una dichiarazione rivelatasi oggettivamente non corrispondente alla sua reale situazione, con la conseguenza che nonostante “… le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l’ammissione al beneficio”, tale comportamento comunque configura “… l’inganno potenziale … della falsa attestazione di dati necessari per determinare … le condizioni di reddito …” al momento dell’istanza (Cassazione, 6591/2009).

La Cassazione ha affermato, infatti, che “il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio” (Cassazione, 34399/2011). 

Si tratta, inoltre, di un reato costruito come “fattispecie di pura condotta” (Cassazione, 12019/2008) che si sostanzia nell’esternazione dei comportamenti previsti dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c), d), Dpr 115/2002 (dichiarazione di false generalità; falsa attestazione delle condizioni di reddito previste per l’ammissione dall’articolo 76; violazione dell’impegno a comunicare eventuali variazioni rilevanti di tali condizioni, se si sono verificate nell’anno precedente), cui rinvia l’articolo 95.
Assumono rilevanza, allora, non tutte le dichiarazioni infedeli o le omissioni, ma solo quelle dalle quali emerga “inganno potenziale” (realizzato con la sola condotta descritta dall’articolo 95, prima parte) o “effettivo” (che si configura se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio – articolo 95, seconda parte) del destinatario. Di conseguenza, la Corte, rinviando alla parte della sentenza 6591/2009 relativa all’“inganno potenziale”, ha rigettato il ricorso e ha provveduto a recuperare le spese processuali.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

In Danimarca il tempo regola il costo della mediazione. 1.450 corone/ora

Post n°318 pubblicato il 10 Luglio 2012 da Mediazionecivile

La Danimarca ha scelto di non applicare la direttiva 21 maggio 2008, n. 52 che impone a tutti gli Stati dell'Unione europea l'attuazione della mediazione civile e commerciale all'interno dei propri ordinamenti. In virtù di una prerogativa prevista dagli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea,  la Danimarca  non partecipa, pertanto, alla politica comunitaria in materia ossia all'adozione della predetta  direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Tale posizione, tuttavia, non esclude il  ricorso ai metodi ADR di cui il Paese ha sempre fatto largo uso.

Le caratteristiche della mediazione
In Danimarca, il consiglio della procedura giudiziaria (Retsplejerådet) ha condotto per anni lavori volti ad una riforma generale del codice di procedura civile. Un primo rapporto, presentato nella primavera 2001, contiene una descrizione delle procedure extragiudiziali esistenti in materia civile. Il Retsplejerådetha ha proseguito poi nel tempo le proprie riflessioni per migliorare il coordinamento tra i metodi di ADR e i procedimenti davanti agli organi giurisdizionali.

La mediazione in ambito commerciale
In Danimarca, come del resto in tutti i Paesi scandinavi, i singoli reclami vengono gestiti ricorrendo alle cosiddette procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution), cioè attraverso la risoluzione stragiudiziale della controversia, senza adire quindi la giustizia ordinaria). La mediazione è obbligatoria in ambito civile per tutte le  materie (non esistono, infatti,  vincoli di materia, se non quelli di competenza del tribunale adito) e in ambito commerciale per le imprese nel settore del turismo in merito ai viaggi e all'alloggiamento e nel settore dei mutui ipotecari.
Nell'85% dei casi le ditte accettano di partecipare a queste procedure e, quando la ditta non vi partecipa, gli organismi di conciliazione decidono comunque il caso e invitano la ditta ad attenersi alla decisione. In caso di mancato adeguamento, il professionista (oltre a dover farsi carico dei costi della procedura, che possono ammontare fino a 700 euro), verrà pubblicato su una lista nera del ministero dell'Economia. Nel 90% dei casi però le imprese si adeguano alla decisione.

Le materie oggetto mediazione
In Danimarca è possibile ricorrere privatamente ai servizi di un mediatore. La mediazione privata non è disciplinata dalla legge e le relative spese devono essere sostenute dalle parti. La  normativa, attualmente vigente, prevede il ricorso alla mediazione nelle cause civili dinanzi a un tribunale distrettuale, regionale, marittimo e del commercio, nonché nelle cause penali. Il capo 27 della legge in materia di amministrazione della giustizia (retsplejeloven) definisce, infatti,  le norme relative alla mediazione giudiziaria nelle cause civili presso i byretterne (tribunali distrettuali), l'Østre Landsret (tribunale regionale della Danimarca orientale) o il Vestre Landsret (tribunale regionale della Danimarca occidentale) e il So-og Handelsretten (tribunale marittimo e del commercio).

Chi decide sul ricorso alla mediazione e sull'idoneità di ruolo
Se il giudice civile o commerciale ritiene che la mediazione sia adatta al caso sottoposto e se vi è richiesta delle parti in tal senso, può nominare un mediatore giudiziario e quindi porre le basi per una mediazione della causa civile (Retsmægling). Il mediatore può essere un giudice o un funzionario del tribunale competente o un avvocato che sia stato giudicato idoneo. L'idoneità viene certificata al termine di un tassativo percorso di formazione dal Domstolstyrelsen (amministrazione degli organi giudiziari danesi) per agire in qualità di mediatore nel distretto di un tribunale regionale di competenza. Il luogo della mediazione lo scelgono le parti: può essere un'aula di tribunale oppure  lo studio legale dell'avvocato se questi è un mediatore.

Le funzioni del mediatore
Il mediatore determina comunque lo svolgimento della procedura insieme alle parti con un atto scritto preventivo in cui i partecipanti riconoscono l'applicazione del principio di riservatezza (divieto di testimonianza del mediatore, dei consulenti legali; confidenzialità delle sedute separate, obbligo di riservatezza e confidenzialità delle parti e di chiunque sia coinvolto nel procedimento), assumono nella libera disponibilità i diritti oggetto della procedura e sono resi edotti della facoltà di richiedere una consulenza in qualsiasi momento della procedura. I consulenti, quando chiamati, svolgono  un ruolo attivo nella stesura dell'accordo. Il mediatore può incontrarsi con le parti anche singolarmente, previa autorizzazione di queste ultime.

Quando la procedura si conclude
La procedura può essere conclusa dalle parti in qualsiasi momento e dal mediatore giudiziario. Interessanti sono i motivi per porre in essere la misura: la procedura si conclude qualora il mediatore si renda conto che una delle parti non è in grado di partecipare significativamente alla procedura e di difendere i propri interessi, che vi è uno squilibrio tra le parti che influisce sulla procedura e che non può essere affrontato, che le informazioni assunte non rendono etica la continuazione della procedura, che un eventuale accordo sarebbe contrario alle norme imperative o determinerebbe un'incriminazione, che il conflitto non è adatto ad una mediazione o infine che la mediazione non manifesta più alcuna utilità o vi sia qualche altro importante motivo per concludere.

I costi della mediazione
Ogni parte sostiene i propri costi della mediazione giudiziaria, salvo diverso accordo. Il costo della mediazione è orario e all'indennità di mediazione, quando il mediatore è un giudice, vanno aggiunte le spese di viaggio. Una mediazione in media dura cinque ore e per ogni ora l'indennità è di 1.450 Kr. Le spese di trasporto e viaggio sono calcolate nella cifra fissa di 600 Kr. Indicativamente il costo di una mediazione è al massimo di 7850 Kr che corrispondono a 1.052,72 €. Qualora la mediazione conduca a una composizione della controversia, potrà essere redatto un documento formale, al quale potrà far seguito l'archiviazione della causa.

Esecuzione forzata e conciliazione stragiudiziale
La Lov om Rettens Pleje - Retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia) all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, prevede che l'esecuzione forzata può avvenire sulla base di un accordo di conciliazione raggiunto di fronte a un tribunale o altra autorità per le cui decisioni la legge preveda l'esecuzione forzata. Ai sensi dell'articolo 478, paragrafi 1 e 4, l'esecuzione può inoltre avvenire sulla base di un accordo di conciliazione stragiudiziale, avente forma scritta e relativo a obbligazioni debitorie rimaste inadempiute, qualora l'accordo indichi esplicitamente di avere valore esecutivo.

La mediazione nelle cause penali
Dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore una legge  che prevede, su base nazionale e con riferimento all'intero sistema penale, una conciliazione volontaria tra vittima del reato e reo tramite l'ausilio di un mediatore neutrale che è in sostanza un agente di polizia specializzato in mediazione. La legge n. 467, del 12 giugno 2009, relativa ai collegi per la risoluzione dei conflitti in connessione con le fattispecie di reato, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, ha introdotto un sistema nazionale permanente per la risoluzione dei conflitti nelle cause penali.
Il commissario di ogni distretto di polizia riunisce un collegio per la risoluzione dei conflitti, nell'ambito del quale la vittima e l'autore del reato,  possono incontrarsi, in presenza di un mediatore neutrale, successivamente alla commissione del reato.
La mediazione nell'ambito di un collegio può avere luogo soltanto con il consenso delle  parti. I minori di 18 anni, tuttavia, possono partecipare soltanto previa autorizzazione del tutore legale. La mediazione nell'ambito di un collegio di questo tipo può avvenire soltanto previa ammissione di colpa da parte dell'autore del reato.
Durante la risoluzione del conflitto il mediatore assiste le parti nella esposizione dei fatti e può aiutarle nella formulazione di un eventuale accordo che desiderino concludere.
La mediazione nell'ambito di un collegio non sostituisce la pena o qualsiasi altra conseguenza legale del reato.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

PROPOSTA DI MEDIAZIONE RIFIUTATA, SALTA L’EQUO INDENNIZZO

Post n°317 pubblicato il 08 Luglio 2012 da Mediazionecivile

PROPOSTA DI MEDIAZIONE RIFIUTATA, SALTA L’EQUO INDENNIZZO

Con l’obiettivo di ridurre le spese per lo Stato, il decreto sviluppo 2012 elenca una serie di ipotesi in cui l’equo indennizzo salta. Tra questi casi vi è quello riguardante la conciliazione. In particolare l’articolo 42 del decreto sviluppo 2012 ha modificato la legge Pinto, per cui quando fallisce la mediazione e il  provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. In sostanza non ha diritto all’indennizzo dal processo troppo lungo la parte, anche vittoriosa, che senza motivo ha rifiutato la proposta di conciliazione davanti all’organismo di conicliazione e in giudizio ha ottenuto una sentenza di contenuto identico a quello proposto con la mediazione.

Fonte:investire oggi

Mercoledì, 27 Giugno, 2012
 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore,

l verbale di accordo
, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del Tribunale  nel cui circondario ha sede l'organismo.
Nelle controversie transfrontaliere di cui
all’articolo 2 della Direttiva 2008/52/CE il verbale è omologato dal presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12).
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del cpc. Queste disposizioni si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4  (art. 13).
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudicese ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963