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« solo tu.Buon Natale »

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Post n°69 pubblicato il 17 Novembre 2014 da FILODIVENTO
 

 

 

 

 

 

Marko Fiume originally shared:

 Avvertimento per tutti quei nik che hanno aperto profili su ministri,politica e attaccano gente che lascia un commento cercando di far oscurare personaggi legati alla politica ora sapete in cosa incorrete leggete pure!!


Nel ddl sulla diffamazione a mezzo stampa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato, spunta un vero e proprio bavaglio a blog, social network e motori di ricerca. Nel testo licenziato per l'aula, entra infatti un nuovo articolo (il 3) che contiene "misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione" che prevede che la persona offesa possa chiedere "ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali". 

L'interessato, prosegue l'articolo, "in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati" può chiedere "al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne la diffusione". In caso di inottemperanza, oltre alla rimozione del contenuto ritenuto diffamatorio, i soggetti responsabili dei siti internet rischiano anche una multa da 5 mila ai 100 mila euro. 

L'articolo è entrato con l'approvazione di un emendamento a firma del senatore del Pdl Giuseppe Valentino, avvocato penalista di Reggio Calabria. E va ben al di là delle originarie norme sull'obbligo di rettifica. Nel nuovo articolo 3 del ddl sulla diffamazione a mezzo stampa, licenziato dalla commissione Giustizia del Senato, sulla scia del caso Sallusti, si prevede poi che "in caso di morte dell'interessato" il diritto alla rimozione delle immagini e dei contenuti da tutti i siti internet (compresi quindi i blog) e dai motori di ricerca (uno per tutti Google) può essere esercitato anche "dagli eredi o dal convivente". 

Nell'applicare le sanzioni, si legge ancora, il giudice "tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza". Se "il fatto è commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecite disciplinare. Di tale violazione il giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari. (web)
 

 
 
 
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A te si arriva solo attraverso te.
Ti aspetto.
Io sì che so dove mi trovo,
la mia città, la via, il nome
con cui tutto mi chiamano.
Però non so dove sono stato con te.
Là mi hai portato tu.
Come avrei imparato la strada
se non guardavo nient'altro che te,
se la strada era dove tu andavi,
e la fine fu quando ti sei fermata?
Che altro poteva esserci
più di te che ti offrivi, guardandomi?
Però adesso che esilio,
che mancanza,
e lo stare dove si sta.
Aspetto, passano i treni,
i destini, gli sguardi.
Mi porterebbero dove non sono stato mai.
Ma io non cerco nuovi cieli.
Io voglio stare dove sono stato.
Con te, ritornarci.
Che intensa novità,
ritornare un'altra volta,
ripetere mai uguale
quello stupore infinito.
E fino a quando non verrai tu
io resterò sulla sponda
dei voli, dei sogni,
delle stelle, immobile.
Perché so che dove sono stato
non portano né ali, né ruote, né vele.
Esse vagano smarrite.
Perché so che dove sono stato con te
si va solo con te, attraverso te.

p.salinas

 

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