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« Messaggio #110REVOCA FINANZIAMENTO »

Post N° 111

Post n°111 pubblicato il 04 Aprile 2008 da focadicaulonia

La Corte dei Conti ha diramato le Linee guida che gli Enti Locali devono seguire per la predisposizione del Bilancio di previsione 2008.

Mi permetto umilmente di suggerire di tener presenti, oltre alle citate linee guida, anche le indicazioni contenute nelle seguenti Delibere, riguardanti i passati bilanci di Caulonia
Delibera n. 385 con annessa relazione del 23/11/2007,
Delibera n. 95 del 29/03/2007,
Delibera n. 82 del 17/11/2006,

e le indicazioni generali sul funzionamento dei Controlli Interni degli Enti Locali contenute nell'Introduzione e nella Parte Prima della
Delibera 2 del 19/01/2006

Buon lavoro e Buon Fine settimana a tutti

Deliberazione n. 3/AUT/2008 della Corte dei Conti

                                  
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
                                     
nell’adunanza del 14 marzo 2008
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20  e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( finanziaria 2006);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 1 del 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004;
Vista la nota n. 561 del 5 marzo 2008, con la quale il presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l’adunanza odierna;
Udito il relatore, presidente di Sezione Giuseppe Salvatore Larosa

                                             DELIBERA
di approvare l’unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008” e i questionari allegati (Questionario per le province; Questionario per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti; Questionario per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).
Le Sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere agli enti interessati la presente deliberazione e i questionari allegati, per i conseguenti adempimenti.
            Il Relatore
F.to Giuseppe Salvatore Larosa

                                                   Il Presidente
                                                         F.to Tullio Lazzaro
Depositata in Segreteria il 21 marzo 2008

                                            Il Dirigente Generale
                                                   
F.to Eleonora Adornato

“Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2008”

L’art. 1, commi 166 e167, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce, con disposizione di carattere permanente, che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione ed una relazione sul rendiconto delle province e dei comuni. La Corte dei conti definisce i criteri e le linee guida ai quali devono attenersi gli organi di revisione nella predisposizione delle relazioni.

1. I commi 166 e 167, attuando i principi contenuti nell’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 (c.d. legge La Loggia), hanno stabilito un rapporto diretto fra gli organi di revisione degli enti locali e le Sezioni regionali di controllo; gli organi di revisione, pur conservando la natura giuridica di organi di controllo interno dell’ente locale, hanno assunto il compito di trasmettere alle Sezioni regionali le informazioni necessarie per la verifica dell’equilibrio finanziario del bilancio.

         Il sistema fa perno sul rapporto tra le Sezioni regionali di controllo e gli organi di revisione che viene potenziato e strutturato sulla base di procedure predeterminate.

         L’attività di verifica si inserisce nel contesto dell’audit contabile e coinvolge la posizione del singolo ente, anche nell’ottica più ampia di assicurare che i bilanci degli enti locali siano veritieri e corretti e si pongano in linea con le norme fondamentali in tema di finanza pubblica. A questo riguardo va rilevato che molte delle disposizioni finanziarie che disciplinano l’attività degli enti locali vengono dallo stesso legislatore qualificate come principi di coordinamento della finanza pubblica in quanto i risultati attesi si collocano nell’ambito di obiettivi di carattere generale che attengono al rispetto dei vincoli posti all’Italia dall’ordinamento comunitario.

         La legge prescrive il contenuto minimo obbligatorio delle relazioni degli organi di revisione, che devono dare conto del rispetto del patto di stabilità, del limite posto dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione sul ricorso all’indebitamento e segnalare “ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione”.

La nozione di “grave irregolarità contabile e finanziaria” non può essere definita in astratto, ma deve essere ricavata dall’analisi della situazione finanziaria dell’ente. Gli organi di revisione segnaleranno perciò, sulla base di quella analisi, anzitutto le irregolarità che possono incidere sull’equilibrio di bilancio e sul rispetto del “principio di veridicità” (art. 162, comma 1, TUEL n. 267/2000). Le irregolarità riguardano non solo la violazione formale delle norme contabili, quanto piuttosto i pericoli attuali per il mantenimento dell’equilibrio del bilancio, anche futuro.

Le relazioni dei revisori avviano un procedimento di controllo che si inserisce nel quadro dei controlli previsti dalla legge La Loggia, ha esito in una relazione ai consigli degli enti e non prevede specifiche misure quali l’annullamento degli atti irregolari. In questo senso il controllo viene definito collaborativo e cioè svolto nell’interesse dell’ente per evitare che vengano commesse irregolarità e per migliorare la qualità della gestione finanziaria e contabile. Le eventuali misure da adottare sono rimesse agli organi degli stessi enti che devono rimuovere gli atti irregolari e sanare i comportamenti che rischiano di compromettere la salute finanziaria dell’ente, secondo le segnalazioni dell’organo di revisione.

2. La Sezione delle Autonomie ha affermato, nelle linee guida approvate con la deliberazione n. 6 del 27 aprile 2006, che il controllo, previsto dall’art. 1, comma 166 e 167, della legge n. 266/2005, riguarda la verifica della regolarità contabile e finanziaria del bilancio di previsione ed è perciò diverso, per destinatari e contenuto, dal controllo sulla gestione degli enti locali che le Sezioni regionali svolgono ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 131/2003, secondo programmi annuali. Il controllo ai sensi dei commi 166 e 167 è, infatti, un controllo necessario, non programmabile, poiché si esegue, secondo la legge, su tutti i comuni e le province, mentre il controllo sulla gestione riguarda soltanto gli enti e i contenuti individuati nel programma annuale della Sezione. Seppure non coincidenti, i due tipi di controllo sono collegati e dal primo possono trarsi elementi conoscitivi utili per una efficace programmazione ed esecuzione del secondo.

Le “pronunce specifiche” delle Sezioni, adottate ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, devono essere emanate secondo i principi propri dell’attività di controllo della Corte dei conti, previo contraddittorio con l’amministrazione, ed hanno come destinatari esclusivi i consigli comunali o provinciali. Le pronunce hanno lo scopo di sollecitare “le necessarie misure correttive” delle irregolarità segnalate e le Sezioni vigileranno sull’adozione delle misure correttive adottate dai Consigli.

Lo scopo delle pronunce comporta che quelle riguardanti il bilancio di previsione 2008 devono essere portate a conoscenza degli enti in tempo utile per permettere ai consigli comunali o provinciali di adottare i provvedimenti occorrenti per eliminare le irregolarità segnalate dalla Sezione, considerando che, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del TUEL n. 267/2000, le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

         3. Come nei due anni precedenti, le presenti linee guida sono corredate da questionari e riguardano la relazione sul bilancio di previsione per l’esercizio 2008, secondo le disposizioni per gli enti locali, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), tenendo conto, in particolare, delle regole per il rispetto del patto di stabilità interno, di quelle sulle società partecipate, sul personale degli enti anche con rapporto di lavoro a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di quelle concernenti i limiti dell’indebitamento e l’uso degli strumenti finanziari derivati.

         Nell’elaborazione delle attuali linee guida, si è anche tenuto conto delle osservazioni delle Sezioni regionali di controllo in ordine alle questioni emerse nell’attuazione delle precedenti linee guida sul bilancio di previsione.

         Mentre non si registrano novità di rilievo nel sistema delle regole ordinamentali che disciplinano l’attività finanziaria degli enti locali in attesa della revisione del testo unico e delle norme per l’introduzione del federalismo fiscale, le principali innovazioni che riguardano l’esercizio 2008 devono essere ascritte alla nuova versione del patto di stabilità interno che, pur ponendosi in continuità rispetto alle precedenti, contiene notevoli aspetti di novità.

         Permane la valutazione del rispetto del patto sin dalla fase delle previsioni di bilancio (si veda il punto 5 del questionario) e tale riscontro viene effettuato attraverso l’apposito quadro previsto dal comma 379 dell’art. 1 contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

I questionari che gli organi di revisione devono compilare, distinti per province, comuni con più di 5000 abitanti e comuni con minore popolazione, sono predisposti in forma semplificata per quest’ultimo gruppo di enti.

Ai questionari sono premesse, nella sezione prima, alcune domande preliminari per permettere all’Organo di revisione di segnalare immediatamente i dati contabili dai quali emergano pericoli per l’equilibrio del bilancio.

La sezione seconda dei questionari tende a verificare aspetti essenziali della gestione finanziaria risultanti dal bilancio di previsione 2008, conservando, per quanto possibile, la stessa numerazione dell’anno passato per argomenti simili ed introducendo specificazioni con numerazioni supplementari o alfanumeriche.

 
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