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        <title>Getto la spugna ?</title>
        <description>Racconti di un padre separato dai figli</description>
        <link>http://blog.libero.it/GETTOLASPUGNA/</link>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 00:11:59 +0100</lastBuildDate>
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        <category>Politica e Societá</category>
        <category>Famiglia</category>
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            <title>Padre Separato - Notizie</title>
            <link>http://blog.libero.it/GETTOLASPUGNA/7600683.html</link>
            <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ske04&quot;&gt;Rischia il carcere l'ex moglie che impedisce al marito di trascorrere l'estate col figlio minore come deciso dal giudice&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ske03&quot;&gt;Il rifiuto di una madre affidataria di far trascorrere al proprio bambino le vacanze estive col padre, nel periodo stabilito dal giudice, &amp;egrave; reato. In particolare, si configura la fattispecie incriminatrice di cui all&amp;rsquo;articolo 388 del Codice penale: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nel caso specifico, di una decisione del giudice civile relativa all&amp;rsquo;affidamento del figlio minore. Insomma, rischia il carcere l&amp;rsquo;ex moglie che ostacola gli incontri del marito col figlio anche se giustifica tale condotta con il fatto di evitare un trauma al bambino, restio ad allontanarsi per l&amp;rsquo;estate dal suo ambiente abituale. Tra i doveri del genitore affidatario, infatti, rientra quello di favorire il rapporto del figlio con l&amp;rsquo;altro genitore perch&amp;eacute; entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. Per questi motivi la Cassazione con la sentenza 27995/09 ha confermato la condanna a venti giorni di reclusione, sostituiti con la multa di 760 euro, nei confronti di una donna che aveva rifiutato di far passare al suo bambino l&amp;rsquo;estate col padre eludendo cos&amp;igrave; l&amp;rsquo;esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione personale. Per la sesta sezione penale del Palazzaccio, infatti, non risulta alcuna situazione che rendeva impraticabile l&amp;rsquo;affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre. Situazione che, peraltro, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente dalla donna alla competente autorit&amp;agrave; giudiziaria per gli opportuni provvedimenti. &amp;laquo;Ostacolare gli incontri tra padre e figlio - ha ricordato in chiusura la Cassazione - pu&amp;ograve; avere effetti deleteri sull&amp;rsquo;equilibrio psicologico e sulla formazione della personalit&amp;agrave; del secondo&amp;raquo;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ske03&quot;&gt;da www.lastampa.it&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
            <pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:13:41 +0100</pubDate>
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