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CASSAZIONE - VENERDI' 31 MAGGIO 2013 |
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Post n°841 pubblicato il 17 Maggio 2013 da giuristando
http://www.laleggepertutti.it/29738_solo-per-i-deputati-riconosciute-e-rimborsate-le-coppie-gay-ennesimo-privilegio
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Post n°839 pubblicato il 12 Maggio 2013 da giuristando
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-05-11/moneta-virtuale-151540.shtml?uuid=Ab1mb2uH |
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Post n°838 pubblicato il 05 Maggio 2013 da giuristando
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Post n°837 pubblicato il 05 Maggio 2013 da giuristando
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Post n°836 pubblicato il 05 Maggio 2013 da giuristando
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Post n°833 pubblicato il 28 Marzo 2013 da giuristando
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I contratti sono distinguibili in tipi in base ai loro caratteri intrinseci: in primo luogo però bisogna distinguere tra contratti “tipici” e contratti “atipici”. I contratti tipici sono disciplinati nel codice civile o in altre leggi, e lo spazio di autonomia contrattuale lasciato alle parti è residuale. Per esempio tra questi abbiamo i contratti su diritti reali: usufrutto, servitù, pegno, ipoteca, ecc. Essi sono una serie limitata e individualmente identificata, ecco perché sono detti appartenere ad un numerus clausus. I contratti atipici invece non sono specificamente regolati dalla legge, e sono quindi regolati con più libertà dalle parti. Tra questi per esempio i moderni contratti di natura commerciale. In entrambi i casi è ovvio dire che i contratti non possono mai andare contro la legge, cioè contro quei principi e quelle regole fondamentali a tutela dell’ordinamento, per esempio le norme imperative, le regole di ordine pubblico e di buon costume, e contro le “norme generali” del codice in materia di contratto, soprattutto sotto il profilo della meritevolezza degli interessi in gioco. |
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Il contratto è un accordo tra due o più parti per realizzare ognuna i rispettivi interessi, purché si tratti di interessi “meritevoli di tutela”, precisa l’art. 1322 del codice civile, che titola “Autonomia contrattuale”. Questo interesse delle singole parti (facendo attenzione a non confondere la parte con il soggetto, in quanto una parte è portatrice di un interesse che può essere comune a più soggetti giuridici) può essere economico-patrimoniale o anche soltanto morale o infine entrambe le cose. La definizione che del contratto ci fornisce l’art. 1321 c.c. non lascia dubbi sul fatto che esso debba avere natura patrimoniale: “… per costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”, dice la norma nel descrivere l’obiettivo di ogni contratto. Si può costituire un diritto a vantaggio di altri, regolarlo o eliminarlo dalla sfera dell’esistente giuridico. Quel che conta, quindi, è che le prestazioni di cui sono debitrici, di volta in volta, le singole parti siano “suscettibili di valutazione patrimoniale”, secondo quanto abbiamo imparato disporre l’art. 1176 c.c. in materia di obbligazioni. Il contratto è come un grande contenitore di obbligazioni (prestazioni delle parti); al suo interno dunque si distinguono le diverse prestazioni dovute dalle parti, ognuna delle quali deve riflettere gli interessi da esse perseguiti. Però la sottigliezza giuridica del nostro ordinamento fa sì che non si escluda la possibilità che una o più delle parti contrattuali siano mosse in realtà, strano a dirsi, da interesse prettamente morale: per esempio sono disposto a pagare una ingente somma per acquistare un antico diario appartenuto a mio nonno, che non avrebbe alcun valore economico per altri. In conclusione, nei quattro articoletti che compongono il Capo I (Disposizioni preliminari) del Titolo II (Dei contratti in generale) del Libro IV (Delle Obbligazioni) del Codice civile è possibile cogliere chiaramente il carattere che per il nostro ordinamento, a differenza che per altri (come quello tedesco), ha e deve esclusivamente avere il contratto: il carattere economico. Se interessi di altra natura in esso vi sono, devono essere ben “nascosti” o riposti nelle pieghe di un adeguato accordo economico. Le norme del contratto sono inoltre applicate anche agli “atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”, dice l’art. 1324 c.c., solo quando compatibili. Questo vale per esempio per le promesse unilaterali, con cui una parte si vincola preventivamente ad una prestazione a vantaggio di chi si trovi in una certa situazione. Altri, diversi dal contratto ma pur sempre rientranti nel negozio giuridico o nell’atto giuridico in senso stretto, sono gli istituti con i quali si intende dare attuazione nel nostro ordinamento ad interessi di diversa natura rispetto a quello economico-patrimoniale. Molti esempi di questo tipo si ritrovano fra le promesse unilaterali (es. borse di studi concesse ai più meritevoli) o nel testamento, nel matrimonio. Un’ultima notazione riguarda la donazione: essa è pur sempre un contratto, che ha quindi natura e carattere economico, ma contiene però l’intento e lo spirito della liberalità con cui è fatta. |
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Post n°826 pubblicato il 14 Gennaio 2013 da giuristando
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Li pubblicano pure, i quiz di pre-selezione dei pre-insegnanti pre-cari. Hanno questo coraggio immondo, e riescono anche a farci credere che ciò sia nell’interesse della scuola. Ecco un fulgido esempio delle profonde motivazioni teoriche che spingono e motivano un certo tipo di selezione: Dal quesito n. 9 pubblicato sul sito del MIUR in materia di “CAPACITA’ LOGICHE”:
Non voglio vivere in una società in cui i docenti sono selezionati, anzi pre-selezionati e post-selezionati, o forse controllati, con questo metodo razzista e eugenetico, anzi di cattiva, anzi pessima, genetica. Ai giovani l’ardire… Mi chiedo se non siano migliori i quiz presenti sul blog di Giuristando. |
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Post n°823 pubblicato il 03 Dicembre 2012 da giuristando
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Post n°822 pubblicato il 02 Dicembre 2012 da giuristando
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