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Post N° 1533

Post n°1533 pubblicato il 30 Novembre 2006 da CONTERALLY
 

Per la serie profe... mi fanno diventare.

La nostra costituzione così sancisce all'articolo 1. "La sovranità appartiene al popolo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione."
Si capisce che si parla di limiti estremi e pesanti del nostro ordinamento sui quali occorre avere le idee ben chiare.

ARTICOLO 21
L'articolo 21 dice così:" Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.... omissis...
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni".

UNA CONTRADDIZIONE ?
E' facile ritenere in contraddizione la negazione della censura con l'affermazione del divieto imposto per tutelare il buon costume. Questi due ambiti confinano per sancire un ambiente frequentabile, vivibile, che ponga l'incolumità come condizione certa.
Non è per ciò assolutizzabile il concetto di censura confondendolo con ogni forma di limite. Non è accettabile una indiscriminata libertà se lede la persona in quanto tale. Certo è che per poter riconoscere con sufficiente esattezza questo limite occorre ben comprendere cosa leda un concetto molto ampio e complesso qual'è quello del buon costume, spesso ridotto a buone maniere o riti formali.

COS'E' BUONO ?
Non si può prescindere in questo lavoro di accertamento dall'individuazione di una morale essenziale che riconosca la vita umana al centro, il valore priorizzato sotto questo punto di osservazione.Vita umana significa in una parola famiglia, perché nucleo naturale generante la sua sussistenza. Per conseguenza le altre tipologie di organizzazione dei rapporti, avranno uno valore di protezione maggiore di quello limite.
E' quindi di fronte a questo e non a qualsiasi sistema che bisogna riflettere per comprendere, non cosa sia semplicemente differente, ma cosa leda i suoi processi ottimali perché quello è il livello che va tutelato e niente di meno. Basta osservare tutto ciò che rispetto ad ogni elemento che compone la famiglia possa essere distratto o alterato nella sua funzione per vedere abbastanza nitidamente quali possono essere i contenuti contrari al buon costume.
Oggi poi occorre precisare cosa renda ancora la famiglia un modulo non altrimenti superabile. La pedagogia ben sa l'importanza dei modelli che nell'infanzia il bambino riceve. Dalla coppia il bambino riceve non solo fabbisogno economico e affetto, ma esempio al maschile ed al femminile che lo accompagnano fino al sua maturità in un contesto di sicurezza psicoaffettiva che lo abilitano ad affrontare la sua vita. Per la stabilità ineluttabile di questi elementi e la loro universalità naturale il venire meno di una parte di essi non è una menomazione temporanea, ma strutturale, non priva di ripercussione. Certo, queste non sono le uniche sofferenze che l'infanzia possa incontrare, ne la coppia è una assicurazione. Non è per questo che si possono negare i valori di indirizzo sostanziali e non riconoscere devianza i comportamenti omosessuali.
Sia ben chiaro non si vogliono rendere mostruose delle situazioni che ad alcuni capitano in assenza di uno spazio alla prospettiva naturale o per influenze cui per carenza culturale flette, ma non si può inventare che una struttura biologica non è quella che presiede a questo aspetto, come non si può per un bullone e la vite corrispondente. Altro aspetto che comunque motiva il ristabilimento di una comunicazione sociale più sobria è apposto dal progressivo ampliamento delle forme di violenza che fan capo alle forme di tolleranza non ponderata che hanno prodotto i risultati più aberranti. Non si tratta anche qui di negare il senso della tolleranza, ma di capire che essa dipende da una misura molto precisa che deve guardarsi attentamente da un permissivismo devastante. La tolleranza non può intendersi come delega a qualsiasi arbitrio, ma come spazio utile alla convivenza lecita.

LA DIGA DELLA DEMOCRAZIA
In ragione di tutti questi fattori, le limitazioni a tutela del buon costume assumono questo valore enorme comprensibile anche dal fatto che, salvo casi particolari che riguardano crimini gravissimi la cui definizione tecnica ho omesso, sono l'unico limite riconosciuto dalla costituzione ad una condizione che regge la democrazia: la libertà di espressione. Non è semplicemente questione di voler dire quel che ci pare, ma di poter condividere il pensiero ed il progetto sociale, che governa veramente il paese, che legifera. Anche per questo pesantissimo aspetto occorre starci molto più attenti.

BUON COSTUME E RELIGIONE
Capita di sentire l'imputazione dei vincoli del buon costume a correnti più o meno religiose, ma ciò è escluso dal dettato costituzionale, che non confonde la facoltà religiosa con l'etica civile, ne, assume contenuti di quella natura. L'articolo 19 della Costituzione non fa derivare, ma contrappone alla espressione religiosa, il vincolo del buon costume. Questo articolo conclude infatti con:"...omissis... purché non si tratti di riti contrari al buon costume".
Anche se si usa dire che non c'è più religione, in questo caso fa proprio niente.

COME SI INTERPRETA LA LEGGE
Capita anche di sentire approcci molto generosi sui termini di legge come se non esistesse, e a molti sembra davvero ignoto, una precisa, quanto lapalissiana modalità. E' l'articolo 12 a farcene memoria nelle Disposizioni sulla legge in generale. Così dice:"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. ...Omissis...".
Qui si è forzato molto e costruito molto poco. Si è sentita la pretesa di voler spacciare la violenza perpetrata ad un intero contesto nazionale, come costume fino al punto da voler credere possibile che la legge abbia assunto nelle stesse parole un significato diverso da quello licenziato al momento della sua entrata in vigore. Un conto è il caso in cui dei fattori non presenti non sono considerati dal legislatore, altro è pensare di muovere le pedine sulla fotografia di una scacchiera, ovvero sostenere modificabile il significato della legge.

L'OPINABILITA' DELLA MORALE
Vi sono anche contestazioni sulla cognizione della morale, che a mio avviso, può variare quasi ovunque in relazione a processi scientifici, ma ben poco è mutato se non a Casablanca in questo settore. Quand'anche qualcuno accettasse di ospitare tali elucubrazioni, non si dimentichi che tali restano e non sono ne legge, ne scienza e ne coscienza e che il codice penale si fonda su un criterio che non ne fa l'unico fondamento.
Nel Codice Penale, di cui peraltro non è ammessa, l'ignoranza come scusa (art.5), è stabilita la nozione di osceno che possiamo considerare esteriormente simile a ciò che contrario al buon costume.
E' il 529, non io, a dire che:"Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore... omissis...

CONCRETAMENTE
Per farla breve, occorre sapere che le componenti sessuali e i glutei per le loro funzioni ed i significati conseguentemente generati, nonché per ragioni di igiene, debbono essere coperti in ogni caso.
Circa i comportamenti quelli che appartengono alla sfera dell'intimità sono a seconda del grado di intensità pure sconvenienti. Qui va precisato che le ragioni di questa opportunità hanno più linee di appoggio che non sono legate solo ad un naturale disagio che possono provocare, ma all'appropriatezza di questo imbarazzo fondato sull'insicurezza che comportano quei livelli di coinvolgimento rispetto al contesto.
A livello di ambienti in relazione alla funzione cui sono preposti ed alle circostanze per quanto siano pertinenti, ci si sposta dal limite estremo sopra indicato verso un etichetta più dignitosa, pur se è il caso di essere meno categorici non perché non sia identificabile un criterio preciso, ma perché il costume e le ragioni che fondano questo altro limite sono meno motivate. Indico queste specifiche non perché siano molti ad abbisognarne, ma perché dalla loro pubblicità dipende la presa di coscienza di chi ne difetta e che compromette il clima dell'intero ambiente.

TUTTE LE LEGGI
Evito ulteriori, pur presenti, puntualizzazioni lasciando alla normativa la base da cui ognuno le potrà dedurle.
In ordine di importanza:

Costituzione

articoli 19, 21

Disposizioni sulla legge in generale

articolo 31


Codice Penale e leggi collegate

articoli 527, 528, 529, 531-536, 565, 600ter/quater/quinquies/sexies/septies, 609-quinquies, 726,

L.12/12/1960 n.1591
L. 8/2/1948 n.47 articoli 14 e 15

Codice Civile

articoli 5, 634, 1343, 1354, 1418, 2035



AMBITI PARTICOLARI
E' pure vero che la normativa vigente individua due settori principali che per giustificati motivi non sono considerabili alla stessa stregua degli altri.
L'articolo 33 della costituzione così inizia:" L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento...omissis"
L'articolo 529 del codice penale al secondo comma specifica che "non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza salvo che per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto".

Individuare cosa è arte e scienza è un punto presupposto all'attuabilità di questo comma ed obiettivo ben difficile da perseguire, sia perché è spesso legato a una serie di elementi e circostanze variabili sia per il necessario rispetto dei criteri di interpretazione della legge, per cui una chiarezza di massima è indispensabile.
Altro aspetto critico è che questo articolo rimanda si, al superiore 33 della costituzione, ma non concilia con il 21.
La convivenza dell'articolo 21 con l'articolo 33 sono prioritarie nella considerazione dell'ambiente giuridico di massima. Per dirimere questo problema possiamo anche rispondere ad una semplice domanda. Viene prima la persona o ciò che fa la persona? Siccome la persona da morta non fa proprio niente, bisogna che ci rassegniamo a rispettare prima l'integrità della persona e poi l'espressione di ciò che fa.
Non c'è una relazione esplicita tra gli articoli 21 e 33, non per questo possiamo eludere quella implicita. Vi sono molti articoli di legge nel quadro dell'ordinamento che sanzionano la violenza morale sulle persone e la tutela della famiglia, che provano in maniera insindacabile la priorità eletta. Si vedano ad esempio gli articoli 13 e 29 della costituzione.

Altro aspetto fondamentale nell'accostarsi a questi testi è la nozione di libertà che non si intende mai come assolutamente illimitata, ma piuttosto come non indirizzata, non confinata a priori. Per fare un esempio definire libera la circolazione delle merci in Europa non significa scaricare una betoniera di calcestruzzo sulla vostra testa e nemmeno circolare senza la documentazione di accompagnamento.

Con ciò è da intendersi che le affermazioni degli articoli 33 della costituzione e 529 del penale sono assumibili, fatte salve le tutele e le garanzie a salvaguardia dell'integrità anche morale dei cittadini.
Il criterio adottato dal penale per quanto facile è anche un pò labile poiché fondato su una sensazione che per quanto comune non è garanzia di diritto. De gustibus...come si suole dire. In certi casi, piuttosto che niente è meglio piuttosto, ma non si può considerare solo l'articolo 529 nel valutare la liceità dei fatti e va preso atto che la direzione licenziata non va verso il permissivismo, ma verso la garanzia, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato (art.12 prel.).

Ho anche visto che vi sono delle difficoltà nel misurare il grado di lesività di una espressione specialmente se di natura artistica o scientifica. Il principio di fondo, preso coscienza che la legge deve tutelare un integrità, è legato ad un effetto oggettivo - che esclude la soggettività e non il contesto dalla valutazione - su una personalità sana - che esclude di condizionare la libertà rispetto a deficienze contestuali che l'individuo non è tenuto ad accettare come condizionamento -.
Alcuni vogliono sostenere la finzione, la simulazione come clausola di imperseguibilità, ma questo criterio pur se ha una sua accertabilità non giunge a mantenere il criterio di tutelare l'integrità morale del cittadino vera o fasulla che sia la comunicazione cui è di fronte. Passa un significato ed è quello che incide, non la qualità di ciò che genera il messaggio. L'opera d'arte in particolare per l'enfasi che assume nel suo porsi all'attenzione moltiplica e non riduce i suoi significati e la sua influenza sul costume. Basti pensare a come molti mercati di giocattoli o di abbigliamento si fondino su personaggi conosciuti solo sotto la forma artistica per capire subito, che è proprio qui che bisogna esercitare la maggior prudenza.

Altro aspetto sibillino è della semantica dei termini i quali hanno una loro struttura che varia l'orientamente in base al loro utilizzo. Questo aspetto è una delle frontiere del linguaggio e quindi spesso causa di confusione e strumentalizzazione. Ad esempio la parola erotismo si vuole stiracchiatamente accettare come incondizionatamente lecità quando è invece vero che dalla severità del suo utilizzo relativa innocenza. Andando ad indagare nei contenuti si scopre che il titolo non fa il testo che può essere apostrofato in modi molto meno sostenibili. Su questi circuiti linguistici si gioca una parte della truffa giuridico culturale di cui vediamo i conti spesso e volentieri. 

ANCHE UN SACRO DOVERE
A forza di scavare sulla materia si possono tirare in ballo l'articolo il 52 e il 54 che sono gli articoli della costituzione in cui si legge che:"La difesa della patria è sacro dovere del cittadino" e che:"Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.".
Faccio questo rimando per sottolineare come la questione non sia da prendere sottogamba visto ciò che ci va di mezzo.
Va anche aggiunto che voler spacciare congetture al posto di leggi è atto veramente importante, ma ai sensi del penale per gli articoli,
283 (attentato contro la costituzione dello stato), 661 (abuso di credulità popolare) per non dire dei vari articoli annoverati tra i delitti contro la fede pubblica nel titolo VII.

Il mio contributo ha lo scopo di chiarire in relazione ai vincoli vigenti allo stato delle conoscenze, non delle opinioni, cosa veramente c'è da sapere in un contesto in cui si è messo in bella mostra chi ha cercato in ogni modo di confondere la materia e imbavagliare persino la legge.
Non ho voluto aggiungere altri contenuti perché la questione, se si vuole tendere ad una sua completa disamina è enorme e dell'opportunità di inserire ulteriori elementi ne valuterò l'opportunità in base a quello che la realtà manifesterà di necessitare.

 
 
 
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