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Le grandi inchieste di Ecchime

Post n°2019 pubblicato il 16 Ottobre 2017 da jigendaisuke

Pedone e la sua responsabilità in
caso di sinistro
stradale .. - Asaps ...


Art. 190. Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine,
sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi
manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono
circolare
sul margine della carreggiata opposto al senso di
marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio
possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni
hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia
dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine
destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si
tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai
pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri
abitati, prive di illuminazione pubblica, e' fatto obbligo di
marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal
punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la
carreggiata
solo in senso perpendicolare, con l'attenzione
necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri.
3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a
distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo
i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo sui
marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali,
causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza
ai conducenti.
6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta
alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche
se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46,
possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni ((,
secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade
ai sensi degliarticoli 6 e 7)).
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori
di andatura e' vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati
ai pedoni e' vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori
di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli
altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una
somma da euro 25 a euro 99.

Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei
pedoni.

1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da  semafori,
i conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano  
sugli attraversamenti  pedonali.  Devono  altresì  dare   la 
precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni
che  si  accingono ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti 
pedonali.
Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano per 
inoltrarsi  in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraver-
samento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio.
Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.
(3)

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in
condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco,
o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in
caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile,
attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono
comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare
da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani,
quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
(1)

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a
euro 646. (2)

 

 
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