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Bacchetata agli ausiliari del traffico

Post n°40 pubblicato il 28 Marzo 2011 da omnialexstudio
 
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Per il momento è un lancio di ieri, 23 mar '11, dell'Agenzia Adnkronos, chi è costretto a cercare l'autovettura rimossa illegittimamente ha diritto a vedersi riconosciuto un danno da stress; la Seconda Sezione della Cassazione Civile ha ratificato la condanna ad €200,00 di risarcimento a favore di una signora di Palermo, Maria S., che aveva parcheggiato l'auto su un attraversamento pedonale e, tornando al parcheggio, aveva constatato che l'automobile era stata rimossa. I Giudici di Piazza Cavour recepiscono le motivazioni del Giudice di Pace, visto che l'accertamento della violazione era stato fatto da un ausiliare del traffico privo di delega del sindaco. In ogni caso, la Cassazione, bocciando il ricorso dell'Amat di Palermo, ha osservato che "l'affermazione che la ricerca del proprio veicolo rimosso provochi stress non può affatto dirsi del tutto ingiustificata alla luce della comune esperienza".  Nella specie, quindi, con le cautele che s'impongono in questi casi, si è verosimilmente ritenuto che si concretizzasse quell'ingiustizia costituzionalmente qualificata; Oltretutto, sembra che al tempo dell'episodio preso in disamina prima dal GdP palermitano e poi dalla Cassazione l'interessata fosse incinta: annota il quotidiano online 'Libero': "inutile il ricorso dell'Amat palermitana volto tra l'altro a denunciare l'apoditticità del risarcimento del danno basata sulla mera, non riscontrata affermazione dello stress subito nella ricerca della vettura rimossa". La Cassazione -prosegue il quotidiano diretto da Maurizio BELPIETRO- ha bocciato il ricorso e ha evidenziato che "alla luce della comune esperienza" la ricerca dell'auto rimossa comporta uno stress, in quanto tale risarcibile"; a mio sommesso orientamento si potrebbe utilizzare più propriamente la terminologia di DANNO DA FASTIDIO, che a me pare, a braccio, quella più appropriata.

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Post N° 39

Post n°39 pubblicato il 17 Marzo 2011 da omnialexstudio
 
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STOP ALLE CARTELLE PAZZE

"Chi si ritrova la casa ipotecata per poco più di mille euro o rischia di vedersi chiudere il fido in banca, di non poter chiedere mutui o prestiti, di non poter vendere l' immobile e di perdere affari in corso; così finisce con il pagare per sfinimento, anche se ha ragione e lo ha già dimostrato vincendo il ricorso".

Purtroppo non sono casi isolati. Nonostante le continue denunce da parte delle associazioni, la situazione è peggiorata. Ci sono migliaia di pratiche avviate, perché il concessionario della riscossione agisce senza il rispetto delle regole e dei limiti normativi. Il Movimento Consumatori ha denunciato questi illeciti comportamenti alla Equitalia Gerit SpA ma non è stata data alcuna risposta; comunque la nostra associazione è intenzionata a rinnovare la diffida e, se necessario, darà impulso all’azione inibitoria innanzi ai competenti organi di giustizia. La Gerit sembra, infatti, dimenticare che la sua azione è volta alla tutela di un interesse pubblico, qual è il recupero del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, ed è sopportata/sostenuta dalla casse pubbliche, e la sua azione richiede quindi precisione, oculatezza e trasparenza e deve essere esercitata nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

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ATTENTI ALLE MULTE

Post n°38 pubblicato il 11 Marzo 2011 da omnialexstudio
 
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La Legge 120 del 29 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 ed entrata in vigore il 13 agosto 2010, ha introdotto rilevanti novità al Codice della strada.
Una di queste riguarda i termini di notifica dei verbali di contravvenzioni. In pratica qualora la violazione non possa

essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione (in precedenza il termine era di 150 gg.).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ASPETTA A PAGARE

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Il nuovo termine si applica per le violazioni accertate dal 13 agosto 2010 (data in cui è entrata in vigore la predetta legge).

Il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui:
- è stata commessa la violazione (ipotesi più frequente);
- è stato oggettivamente possibile effettuare l’accertamento dell’infrazione (si pensi al caso in cui l’organo di polizia ha dovuto ricostruire la dinamica di un incidente stradale);
- l’organo accertatore si è trovato nella condizione di conoscere effettivamente i dati del trasgressore.

Una ulteriore considerazione va fatta per le multe notificate a mezzo posta. In questi casi il termine di 90 giorni si considera rispettato quando la polizia ha consegnato entro tale termine il verbale all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario addetto alle notifiche, a nulla rilevando gli eventuali ritardi compiuti dalle poste nella consegna materiale del verbale o il successivo momento di ritiro del plico da parte del destinatario.

Ai 90 giorni se ne aggiungono altri 60 nel caso in cui il trasgressore non sia stato subito identificato (l’esempio classico è quello dell’auto presa a noleggio o dell’auto aziendale).

Il termine massimo per la notifica del verbale è invece di 100 giorni nel caso in cui la multa sia stata direttamente contestata al trasgressore.

Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento.

Nei casi in cui si dovessero superare i termini prescritti, il trasgressore può presentare ricorso e chiedere l’annullamento del verbale, direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure all’ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso va inoltrato entro 60 giorni dalla notifica utilizzando questo

Ricordiamo, infine, che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

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CONDONO MULTE COMUNE DI ROMA

Post n°37 pubblicato il 22 Febbraio 2011 da omnialexstudio
 

 IL CONDONO DELLE MULTE DEL COMUNE DI ROMA PER INFRAZIONI COMMESSE SINO AL 31 DICEMBRE 2004 SI E' CHIUSO A GIUGNO 2010.

SE NON AVETE MAI RICEVUTO LA LETTERA PER LA DEFIZIONE AGEVOLATA CHE PREVEDEVA IL VERSAMENTO DI UN TERZO DI TUTTE LE EVENTUALI SOMME  MATURATE A DEBITO VERSO IL COMUNE DI ROMA RELATIVE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SINO ALL' ANNO 2004, POTETE ANCORA RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO DIMOSTRANDO DI NON AVER RICEVUTO LA NOTIFICA DEL PRECEDENTE.

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NUOVA DISPOSIZIONE PER LA NOTIFICA DELLE MULTE

Post n°36 pubblicato il 13 Febbraio 2011 da omnialexstudio
 
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LE MULTE
Notifica multe
I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 60 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni). Quando l'infrazione è contestata immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 90 giorni dalla violazione
Multe a rate
Rateizzabili le multe a partire da 200 euro, a patto che si abbia un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro
Ricorso ai giudici di pace
Soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace

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