LO SAPEVI CHE.......
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ATTENTI ALLE MULTE
La Legge 120 del 29 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 ed entrata in vigore il 13 agosto 2010, ha introdotto rilevanti novità al Codice della strada.
Una di queste riguarda i termini di notifica dei verbali di contravvenzioni. In pratica qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione (in precedenza il termine era di 150 gg.).
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Il nuovo termine si applica per le violazioni accertate dal 13 agosto 2010 (data in cui è entrata in vigore la predetta legge).
Il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui:
- è stata commessa la violazione (ipotesi più frequente);
- è stato oggettivamente possibile effettuare l’accertamento dell’infrazione (si pensi al caso in cui l’organo di polizia ha dovuto ricostruire la dinamica di un incidente stradale);
- l’organo accertatore si è trovato nella condizione di conoscere effettivamente i dati del trasgressore.
Una ulteriore considerazione va fatta per le multe notificate a mezzo posta. In questi casi il termine di 90 giorni si considera rispettato quando la polizia ha consegnato entro tale termine il verbale all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario addetto alle notifiche, a nulla rilevando gli eventuali ritardi compiuti dalle poste nella consegna materiale del verbale o il successivo momento di ritiro del plico da parte del destinatario.
Ai 90 giorni se ne aggiungono altri 60 nel caso in cui il trasgressore non sia stato subito identificato (l’esempio classico è quello dell’auto presa a noleggio o dell’auto aziendale).
Il termine massimo per la notifica del verbale è invece di 100 giorni nel caso in cui la multa sia stata direttamente contestata al trasgressore.
Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento.
Nei casi in cui si dovessero superare i termini prescritti, il trasgressore può presentare ricorso e chiedere l’annullamento del verbale, direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure all’ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso va inoltrato entro 60 giorni dalla notifica utilizzando questo
Ricordiamo, infine, che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
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Inviato da: marcellot94
il 30/05/2011 alle 20:52
Inviato da: bahkty
il 09/05/2011 alle 16:10