POVERA CAULONIARICCHI INTRALLAZZISTI & MISERABILI MESTIERANTI |
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L’onore ha un senso persino fra i ladri, ma non ne ha nessuno nella politica.
Lasciate che chi non ha voglia di combattere se ne vada. Dategli dei soldi perché acceleri la sua partenza, dato che non intendiamo morire in compagnia di quell’uomo. Non vogliamo morire con nessuno che abbia paura di morire con noi. Shakespeare - © POVERA CAULONIA. Tutti i diritti riservati.
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Post n°450 pubblicato il 21 Maggio 2013 da policaretto
comuneufficiocoltura il 20/05/13 alle 20:31 via WEB |
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Post n°449 pubblicato il 19 Maggio 2013 da policaretto
nella.merda il 20/05/13 alle 09:03 via WEB klassedirigente il 18/05/13 alle 16:09 via WEB |
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Post n°448 pubblicato il 15 Maggio 2013 da policaretto
Tag: 'ndrangatisti, assessori, DELINQUENTI, LADRI, LESTOFANTI, linu, lucu, mariuoli, MAZZETTARI, ninni, pinu, pregiudicati, presidente, SINDACO CARO SINDACHELLO DEL COMUNE DI LINU DA GURNA NIGRA E DI LUCOTTO, LEI NON SENTE VERGOGNA ALCUNA, LA SUA DIGNITA', AMMESSO CHE L'ABBIA, E' SOTTO I SUOI PIEDI PIENI DI MERDA E DI ARSENICO. NON SAPPIAMO CHI PROTEGGE LA SUA AMMINISTRAZIONE, GLI UOMINI DELLA SUA GIUNTA E IL PLURI PREGIUDICATO CHE GUIDA L'UFFICIO TECNICO DELLE VERGOGNE. SIAMO CERTI CHE PRIMA O POI PAGHERETE, PAGHERETE TUTTI. LEI INSISTE A NON VOLER PUBBLICARE SUL SITO UFFICIALE DEL PAESELLO CIO' CHE LA LEGGE CHIEDE ORMAI DA 7 ANNI, SAPPIAMO CHE OLTRE A LUCOTTO FORAGGIA ALTRI VAGABONDI NULLAFACENTI E SOCIALMENTE FALLITI. FOSSI IN LEI MI VERGOGNEREI, SE NON PER ME STESSO, PER LA FAMIGLIA A CUI APPARTENGO! MA COME DETTO, LEI NON SA' COSA E' LA DIGNITA'! LEI E I SUOI COMPAGNI DI MERENDE RIUSCITE A FARE CIO' CHE FATE GRAZIE A UNA MINORANZA COLLUSA E INTERESSATA, TRE SCIMMIETTE CHE NON VEDONO, NON SENTONO E NON PARLANO. SONO PIU' CHE MAI CONVINTO CHE SARETE PUNITI IN MODO ESEMPLARE DALLA MAGISTRATURA CONTABILE E GIUDIZIARIA. CONTINUATE FINCHE' VI E' CONSENTITO, AUGURI!!! parasitipolitic il 16/05/13 alle 08:55 via WEB u.spiritatu il 14/05/13 alle 21:33 via WEB |
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Post n°447 pubblicato il 12 Maggio 2013 da policaretto
nella.merda il 11/05/13 alle 16:18 via WEB difensoredelcomune il 11/05/13 alle 22:21 via WEB |
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Post n°446 pubblicato il 04 Maggio 2013 da policaretto
ciclistasenzapista il 05/05/13 alle 20:57 via WEB difensoredelcomune il 04/05/13 alle 23:01 via WEB PER 5 GIORNI DI BAGORDI L'ANNO, NELL'INTERESSE DI POCHI CHE NEI 5 GIORNI, OLTRE A NON EMETTERE SCONTRINI E RICEVUTE RIFILANO AGLI AVVENTORI PRODOTTI CHE LORO STESSI NON MANGEREBBERO NEANCHE SE FOSSERO AFFAMATI. NEGLI ULTIMI 5 SONO SPARITI DALLE CASSE DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA OLTRE UN MILIONE DI EURO, IL TUTTO NELL'INDIFFERENZA GENERALE. SILENZIO DAGLI ORGANI PREPOSTI, SILENZIO DALLA PROVINCIA, SILENZIO DALLA REGIONE, SILENZIO DALLA CORTE DEI CONTI E CECITA' ASSOLUTA DAL GRUPPETTO DELLA MINORANZA. IL POPOLO AVVELENATO DALL'ARSENICO E' ASSETATO. DEVE PROVVEDERE DA SOLO A PROCURARSI L'ACQUA, BENE PRIMARIO SI SOPRAVVIVENZA. DISINTERESSE TOTALE DA PARTE DELLA BANDA DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA. INTANTO CRESCE IL PATRIMONIO DEI SOLITI NOTI. |
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Post n°445 pubblicato il 23 Aprile 2013 da policaretto
Tag: 'ndranghetisti, 'NTONI, ACQUA, ARSENICO, CASTA, CICCIU, CRICCA, DELINQUENTI, DISASTRO AMBIENTALE, EURO, FOGNA, KATA, LADRI, linu, LOCALE DI SAN NICOLA, luca, mafiosi, MARE, MIMMU, ninni, pinu, SPAZZATURA, vici difensoredelcomune il 25/04/13 alle 14:29 via WEB nella.merda il 24/04/13 alle 17:27 via WEB IL PREGIUDICATO DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA DA OGGI E' PLURIPREGIUDICATO, INFATTI HA AVUTO UN'ALTRA CONDANNA AD UN ANNO E OTTO MESI, LA PRIMA E' STATA DI DUE ANNI E OTTO MESI PER UN TOTALE DI QUATTRO ANNI E SEI MESI. TUTTE E DUE LE SENTENZE LO ALLONTANANO DALL'UFFICIO E DAL SERVIZIO... LA CRICCA SE LO TIENE, MA A PAGARARE SARA' SOLO IL SEGRETARIO GENERALE SE NON APPLICHERA' IL DISPOSITIVO DELLE SENTENZE. RICORDIAMO CHE DAL 20 APRILE 2013 E' ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO 33/2013 (TRASPARENZA DELLA P.A.) E SARANNO CAZZI AMARI!!! nella.merda il 22/04/13 alle 16:44 via WEB difensoredelcomune il 16/04/13 alle 04:11 via WEB |
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Post n°444 pubblicato il 14 Aprile 2013 da policaretto
CHIEDIAMO AL PRIMO PAESANELLO: -SUO FRATELLO INSISTE A PRESIEDERE IN COMUNE SENZA ALCUNA LEGITTIMITA' FACENDO LE SUE VECI E METTENDO A FERRO E FUOCO LO STESSO ENTE. -IL PREGIUDICATO A CAPO DELL'UFFICIO TECNICO CONTINUA INDISTURBATO A PERPETRARE I REATI PER I QUALI E' STATO CONDANNATO. -I DUE DIPENDENTI IMPRENDITORI EDILI CONTINUANO INDISTURBATI A FARE GLI ASSENTEISTI COPERTI DA QUALCHE DIRIGENTE CHE AVREBBE GIA DOVUTO PRENDERE I DOVUTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E NON SOLO DISCIPLINARI. -IL CANTERINO DIPENDENTE CONTINUA A FARE QUELLO CHE GLI PARE E AD AVERE INCARICHI DA PARTE DELLA CONSORTE. -SUL SITO DEL PAESELLO DOPO SEI ANNI NON C'E' OMBRA DI: INCARICHI PROFESSIONALI Affidamenti di incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 3 commi 18 e 54 Legge 244/2007: In corso di aggiornamento PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE L 190/2012 Nomina Responsabile (il segretario generale) chi controlla il controllore? Dati organizzativi sull'organizzazione e i procedimenti - art. 6 del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70. -DOPO PIU' DI UN ANNO NON HA RISOLTO IL PROBLEMA DELL'ARSENICO. -LA PUFFETTA DA ORDINI E GIOCA CON GLI AVVOCATI. u.spiritatu il 13/04/13 alle 16:50 via WEB |
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Post n°443 pubblicato il 07 Aprile 2013 da policaretto
«La 'ndrangheta e la massoneria hanno da decenni dei punti di contatto». Il dato, emerso in diverse indagini dell'antimafia reggina, trova una conferma esplicita anche nell'inchiesta chiamata “Saggezza”. Il punto di partenza di questo filone d'indagine sono le intercettazioni nei confronti degli affiliati alla “Corona” aspromontana e al “locale” di Ardore. Conversazioni che «permettevano di appurare la presenza, nell'area della Locride, di una loggia massonica con sede in via Mazzini di Siderno, facente capo alla più grande loggia madre denominata Camea (Centro attività massoniche esoteriche accettate) il cui Gran Maestro risultava essere all'epoca dei fatti "OMISSIS" (persona estranea all'indagine e non indagata), identificato dai fratelli massoni con l'appellativo di “Ripa 33”». Tutto normale, almeno fino a un certo punto, dato che gli appartenenti alla loggia erano «politici, medici, avvocati e liberi professionisti». Nulla di troppo segreto. Se non fosse che «le conversazioni permettevano l'identificazione di diversi associati facenti parte sia della loggia massonica di Siderno che di altre logge ricadenti sul territorio nazionale». |
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Post n°442 pubblicato il 31 Marzo 2013 da policaretto
Il Consiglio dei Ministri è iniziato alle ore 10,15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà. Il paesello di linu da gurna nigra affiliato alla locale da gurna nigra e altre locali della ionica dopo tutti gli arresti dei giorni scorsi, non sembra essere attenzionato per quanto dovrebbe dagli investigatori. Le Procure della DDA avrebbero parecchio materiale su cui lavorare a cominciare dai due dipendenti che risultono ancora spesati dal paesello di linu da gurna nigra, dal pregiudicato capo tecnico, fermo al suo posto e praticamente il deus ex machina di tutto il paesello, libero di reiterare i reati per i quali è già stato condannato ed interferire su tutto. |
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Post n°441 pubblicato il 29 Marzo 2013 da policaretto
dom.perignon1911 il 29/03/13 alle 10:40 via WEB difensoredelcomune il 25/03/13 alle 20:55 via WEB dom.perignon1911 il 24/03/13 alle 12:16 via WEB comuneufficiocoltura il 18/03/13 alle 16:21 via WEB nella.merda il 26/03/13 alle 17:56 via WEB comuneufficiocoltura il 26/03/13 alle 15:33 via WEB nella.merda il 26/03/13 alle 12:49 via WEB klassedirigente il 26/03/13 alle 09:19 via WEB |
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Post n°440 pubblicato il 20 Marzo 2013 da policaretto
Delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 nr. 306, conv. in L. 7 agosto 1992 nr. 356 e art. 7 L.nr. 203/91. IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO (ART. 416 BIS CODICE PENALE) 1. NATURA E CARATTERI STRUTTURALI DEL REATO ASSOCIATIVO. Il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis del codice penale) è, innanzitutto, un delitto contro l’ordine pubblico, al pari del delitto di associazione per delinquere “semplice”, disciplinato dall’articolo precedente. Ciò vuol dire che il Legislatore ha scelto di realizzare una tutela anticipata dei beni giuridici afferenti ai singoli, utilizzando un bene giuridico strumentale. Tali beni giuridici servono, infatti, al fine di punire attività criminose dotate di un alto grado di lesività, come nel caso del delitto ad oggetto della trattazione. E’ poi un c.d. reato plurisoggettivo, cioè un reato a concorso di persone necessario. Presenta la caratteristica della “reciprocità”, che lo qualifica in maniera più approfondita. I reati plurisoggettivi, infatti, possono essere: unilaterali, bilaterali e reciproci. Quelli unilaterali vedono coinvolti più soggetti i quali, pur agendo per un proposito comune, mantengono le loro caratteristiche di indipendenza, come se i più soggetti utilizzassero per fini personali la moltitudine di persone e l’agire in concorso con altri. Nei reati plurisoggettivi bilaterali, invece, i soggetti agiscono gli uni contro gli altri per raggiungere fini contrastanti (come nel caso del delitto di Rissa). I reati plurisoggettivi reciproci, infine, riprendono le sfumature insite in quelli unilaterali, ma approfondiscono il legame e la collaborazione tra i soggetti coinvolti, per raggiungere il fine comune. Il reato plurisoggettivo reciproco trova quindi la sua espressione massima nel reato associativo.Volendo quindi chiarire in sintesi le varie tipologie di reato che implicano la cooperazione di più soggetti, possiamo esemplificare come segue: concorso eventuale di persone nel reato; concorso necessario di persone nel reato (c.d. reato plurisoggettivo, di cui una particolare tipologia è il reato associativo); concorso esterno nel reato plurisoggettivo (la figura più problematica è proprio quella del concorso esterno in associazione mafiosa). Di conseguenza sarà utile, ai fini del nostro discorso, capire cosa distingue il concorso eventuale di persone nel reato dal concorso necessario di persone nel reato. E, altresì, la differenza che intercorre tra concorso interno e concorso esterno in associazione mafiosa. 2. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - EVENTUALE E NECESSARIO. Sulla prima questione, può dirsi che la giurisprudenza di legittimità ha definito costantemente gli elementi che devono sussistere nel reato associativo, e che lo distinguono dal concorso eventuale di persone nel reato. Il reato associativo deve avere alcuni connotati imprescindibili: un vincolo stabile e tendenzialmente permanente, un piano criminoso indeterminato, un’organizzazione di mezzi e uomini astrattamente idonea al raggiungimento degli obiettivi, la consapevolezza di ciascuno di contribuire con la propria condotta alla sussistenza dell’associazione (innanzitutto) e (inoltre) al raggiungimento dei suoi obiettivi tramite i reati-scopo che costituiscono la linfa del piano criminoso di cui si accennava. Questa consapevolezza deve essere completata anche dalla coscienza che il proprio contributo sia un tassello dell’associazione, cioè è destinato a combinarsi in maniera conforme con i contributi apportati dagli altri associati (c.d. affectio societatis). In più, a fortificare l’idea dell’esistenza di un’associazione a tutti gli effetti, possono sussistere anche elementi di “contorno”, come ad esempio la presenza di un fondo comune per far fronte alle esigenze economiche derivanti dal mantenimento dell’associazione o la strutturazione dell’associazione col ricorso a gerarchie para-militari. Questi elementi elencati non si riscontrano, invece, nel concorso eventuale di persone nel reato, poiché questo poggia le sue basi sulla occasionalità del vincolo, sul piano criminoso ben determinato (cioè i soggetti creano un vincolo temporaneo al fine di commettere uno o più specifici reati e poi sciolgono il pactum) e sulla inesistenza di un’organizzazione definita e capillare. 3. IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA - ART. 416 BIS COD. PEN. Per comprendere al meglio la differenza tra il concorso interno in associazione mafiosa e il parallelo concorso esterno, bisogna approfondire la trattazione circa la natura del reato associativo di stampo mafioso. La definizione di associazione di tipo mafioso ci è data direttamente dall’articolo 416 bis co. III. Esso dispone che si tratterà di tale tipo di associazione quando “coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti” e, in via generale, per assumere il controllo di attività economicamente rilevanti, appalti e servizi, o ostacolare il libero esercizio del diritto di voto. La differenza rispetto all’articolo 416 è netta, in quanto l’associazione mafiosa rappresenta uno step ulteriore e più pericoloso della mera associazione a delinquere, poiché mira ad inserirsi con metodi illeciti in attività di per sé lecite, per ottenere un vero e proprio controllo sul territorio.I caratteri fondanti l’associazione sono: l’intimidazione, l’assoggettamento e l’omertà. La prima è definibile come attività di coercizione psichica finalizzata a creare una percezione interiore della propria inferiorità in capo al destinatario, a sottomettere (e qui si nota il contenuto dell’assoggettamento) quest’ultimo alla volontà di chi intimidisce, generando il fondato timore per la propria incolumità e per quella della propria cerchia affettiva qualora il soggetto intimidito non sottostia ai dettami dell’agente o qualora agisca in maniera incompatibile con la sua volontà. L’omertà è invece inquadrabile come atteggiamento tenuto dal soggetto intimidito, in conseguenza dell’assoggettamento, e cioè il rifiuto di collaborare con l’Autorità, sia nella repressione delle attività illecite dell’associazione mafiosa, sia nel rintracciarne i membri. Il sodalizio mafioso ha come carattere oramai imprescindibile e provato il sistema gerarchico. Quando si parla di Mafia, la si identifica non a caso come Anti-Stato. A prescindere dalle critiche che a questo concetto possono essere mosse, si può notare come questo Anti-Stato si sia sempre fondato sulla presenza di forti gerarchie, di ruoli ben diversificati tra esecutori (c.d. soldati) e capi, e di logge di potere (si pensi alla c.d. “Cupola” o alla Commissione Regionale nell’ambito della mafia siciliana) che si occupavano (attualmente si sta fortificando la tesi per cui le gerarchie verticali sono state sensibilmente ridotte, e sussistono invece regolarmente controlli autonomi delle varie cosche sui territori di loro pertinenza) dell’emanazione non tanto di mere direttive quanto di vere e proprie leggi (un vero e proprio sistema para-legislativo). L’esistenza della gerarchia aveva portato vari Autori a ritenere che il criterio dell’assoggettamento avesse sia un risvolto esterno, cioè nei confronti dei non associati, sia un risvolto interno, cioè nei confronti degli associati, assoggettati al rispetto dei vertici. La tesi è stata smentita proprio sulla base dell’affectio societatis, cioè la volontà di appartenere all’associazione e contribuire alla sua sussistenza e al suo progresso, la quale farebbe in modo di mantenere la parità sostanziale tra tutti gli associati e di poter considerare la gerarchizzazione successiva all’affiliazione semplicemente come organizzazione utile per i fini dell’associazione. Altro spunto interessante riguarda il carattere dell’intimidazione. Non c’è bisogno della sua estrinsecazione materiale, cioè della sua “traduzione” in atti naturalistici e pratici. E’ sufficiente che l’intimidazione sia svolta attraverso la “fama criminale”. Ciò comporta anche un risvolto problematico in merito alle associazioni a cui fa riferimento l’ultimo comma dell’articolo 416-bis. Questo comma ci dice che la disciplina fornita ai commi precedenti si applica anche a tutte le associazioni atipiche (cioè diverse da: Cosa Nostra, ‘ndrangheta, Camorra) che ne condividano gli elementi strutturali. Si fatica, però, a pensare che la norma possa applicarsi alle associazioni atipiche “in via di costituzione”, perché non vi saranno mai l’assoggettamento e l’omertà derivanti da un’associazione che non ha ancora assunto la predetta “fama criminale”. Si dovrà perciò parlare, durante la fase costitutiva, di un’associazione a delinquere (ex art. 416 cod. pen.) che commette singoli atti di intimidazione, la quale intimidazione potrà assurgere a elemento costitutivo di reati-scopo dell’associazione (ad es., estorsione). 4. PROFILI PROBLEMATICI. Vi sono alcuni profili problematici di risvolto pratico che possono reputarsi degni di nota, e cioè: La giurisprudenza di merito è orientata a riconoscere, sulla base di una responsabilità oggettiva, la punibilità dei capi per qualsiasi reato scopo, in quanto essa ritiene che i capi forniscano il proprio contributo ad ogni reato scopo attraverso le direttive programmatiche inerenti al sodalizio e alla sua azione. La giurisprudenza di legittimità è, invece, contraria all’applicazione della responsabilità oggettiva, e ritiene utile diversificare le attività dell’associazione tra atti di essenza e reati-scopo. Gli atti di essenza sono inerenti al mantenimento in vita dell’associazione, e si ritiene che ogni atto di questo tipo sia riportabile sotto l’alveo delle direttive programmatiche dei capi, e perciò imputabili anche ad essi. Per quanto concerne i reati-scopo, invece, bisognerà valutare in concreto il contributo causale dei capi (ad esempio, l’istigazione a compiere un omicidio) e questo contributo potrà essere presunto solo nel caso in cui si rilevi che le direttive programmatiche contenevano in nuce dei riferimenti apparentemente generali ma che in realtà non avrebbero potuto che essere concretizzati attraverso modalità specifiche cristallizzatesi nei reati-scopo. Stesso ragionamento si effettua in tema di "delitti eccellenti", cioè reati-scopo diretti verso personaggi la cui lesione o eliminazione comporti benefici eccezionali per il gruppo. Si richiede, per la punibilità dei capi, che vi sia stata da parte loro almeno la conoscenza dell'intento altrui di compiere il delitto e un'autorizzazione anche tacita che abbia funto da nulla-osta. Il problema della continuazione si atteggia in modi diversi a seconda dei reati che consideriamo di volta in volta implicati in essa. Nulla quaestio sulla configurabilità della continuazione tra reato di associazione mafiosa e reati-scopo. Essa sarà possibile per quei reati scopo che sono funzionali alla sopravvivenza dell'associazione (in particolar modo estorsioni, usura, rapine - per procacciarsi capitali) quando si possa ritenere che siano imprescindibili e quindi inseribili in una deliberazione anticipata, nel momento di costituzione dell'associazione. Chi scrive ritiene inapplicabile al reato di associazione mafiosa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.2 c.p. (connessione teleologica, l’aver commesso il reato al fine di eseguirne o occultarne un altro) in quanto si violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale, poiché la caratteristica della “finalità di commettere delitti” è già insita nel comma III dell’art. 416-bis. Problema interpretativo sorge, invece, per quanto concerne la continuazione tra più episodi di associazione mafiosa (cioè tra più reati base). Il problema si origina dal fatto che l’associazione mafiosa è punita come reato permanente, e di conseguenza alla consumazione del reato non segue immediatamente (come succede nei reati istantanei) il venir meno dello stato di antigiuridicità, il quale, anzi, prosegue fino allo scioglimento concreto del sodalizio. A ben vedere, però, la continuazione potrà aversi in due casi. Il primo caso riguarda il soggetto che commetta il delitto di associazione mafiosa, venga condannato alla reclusione e, durante la reclusione o dopo di essa, torni ad essere associato. Il secondo caso si potrebbe avere, secondo chi scrive, quando l’associato tiene un comportamento evidente e certo che testimonia il suo distacco dall’associazione (il soggetto cioè prende le distanze dal sodalizio e priva quest’ultimo del suo ordinario apporto), per poi reinserirvisi successivamente. Questa seconda ipotesi è certamente quella meno probabile, in quanto l’associazione mafiosa si caratterizza proprio per un principio chiave: l’eliminazione del dissidente, e quindi risulta fantasioso che l’allontanamento dal sodalizio si verifichi in maniera diversa rispetto ad una situazione di detenzione in carcere. Riguardo all’aggravante di cui all’art. 7 della legge 203 del 1991, essa risulta applicabile quando un delitto punito con una pena diversa dall’ergastolo sia compiuto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis o al fine di agevolare l’associazione di cui allo stesso articolo, e causa un aumento della pena prevista per quel delitto, da un terzo alla metà. Si discute se questa aggravante sia applicabile, oltre che ai soggetti esterni all’associazione, anche agli associati. Opinione maggioritaria consente l’applicazione dell’aggravante, non solo ai soggetti esterni che attuano il concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche agli associati, sia ove si tratti di delitti scopo (poiché in tal caso il delitto è compiuto per avvantaggiare l'associazione) sia ove non si tratti di delitti-scopo bensì di delitti che l’associato compie per fini personali avvalendosi del suo particolare status (poiché vi sarebbe non la finalità mafiosa ma il metodo mafioso). Particolare ipotesi di possibile contestazione dell’aggravante è quella relativa al “finto” affiliato, cioè a chi, senza essere effettivamente inserito nell’associazione, spenda il nome del (presunto) clan di appartenenza per intimidire, ad esempio, durante un tentativo di estorsione. E’ bene ricordare che l’aggravante predetta rappresenta, insieme a quella della “finalità di terrorismo”, una circostanza che squalifica ogni attenuante esistente. Vale a dire che le eventuali attenuanti in concreto presenti, saranno svalutate durante l’opera di bilanciamento nel concorso eterogeneo di circostanze, e saranno disapplicate, in favore dell’applicazione delle sole aggravanti. 5. CONCORSO "INTERNO" E CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA. Ultima valutazione va fatta per quanto concerne la differenza tra concorso "interno" e concorso esterno in associazione mafiosa.Il concorso interno vede il soggetto ben inserito nei ranghi dell’associazione. Ciò significa che egli opera nell’interesse del gruppo, o meglio, fa proprio il fine che contraddistingue l’associazione. Si riconosce come membro, ed è riconosciuto come tale dall’intero sodalizio criminale. E abbina a queste caratteristiche un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, idoneo al mantenimento in vita dell’associazione e al suo sviluppo tramite i delitti-scopo. Come rispetto ad ogni reato associativo, anche rispetto al delitto di associazione di stampo mafioso può aversi un concorso esterno. Il soggetto (concorrente esterno) deve apportare un contributo dotato delle stesse caratteristiche poc’anzi evidenziate, ma deve rimanere al di fuori dell’associazione. Questo avviene, in generale, quando ricorrono alcuni presupposti, quali: il mancato riconoscimento come membro del sodalizio da parte degli altri membri, il contributo occasionale e non costante, il do ut des, ovvero un momento di collaborazione tra il soggetto e l’associazione, laddove si possa facilmente intuire che il fine principale sia lo scambio di favori, cioè l’incontro e l’intersecazione estemporanea dei fini di due soggetti che rimangono distinti (il concorrente esterno e l’associazione come ente unitario). |
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Post n°439 pubblicato il 09 Marzo 2013 da policaretto
Tag: 'NDRANGATA, abbocatu, ASSESSORE, baru.., CIRCOLO FORMATO, COMUNE, DELINQUENTI, fondazione, guappo, LADRI, linu, LINU DA GURNA NIGRA, mafia, medichedu, ninnu, NONNA KATA, pinu, truffa PER SALVARE IL PAESELLO DALLA CRICCA DI LINU DA GURNA NIGRA E' IMPROCRASTINABILE L'INVIO DI UNA COMMISSIONE D'ACCESSO. TRA NON MOLTO TEMPO CI SARANNO IN BALLO MILIONI DI EURO. PER EVITARE IL SACCO DA PARTE DEL CIRCOLO FORMATO DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA AFFILIATO ALLA 'NDRANGHETA, URGE L'INVIO DI UNA COMMISSIONE D'ACCESSO. AIUTIAMO IL PAESELLO A LIBERARSI DELLA CRICCA E CERCHIAMO DI NON FARLO MORIRE DEL TUTTO. UNA COMMISSIONE D'ACCESSO SIG. PREFETTO E MINISTRO DELL'INTERNO - GRAZIE difensoredelcomune il 09/03/13 alle 00:19 via WEB u.spiritatu il 08/03/13 alle 15:36 via WEB disastroambientale il 08/03/13 alle 09:18 via WEB dom.perignon1911 il 07/03/13 alle 16:36 via WEB femalerosa il 06/03/13 alle 15:07 via WEB signormazzetta il 06/03/13 alle 15:11 via WEB |
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Post n°438 pubblicato il 08 Marzo 2013 da policaretto
ROMA - Arriva un tetto per i regali ai dipendenti pubblici. Lo prevede il decreto presidenziale approvato oggi dal Consiglio dei ministri e che introduce il Codice di comportamento per i lavoratori della P.a. La soglia fissata è di 150 euro e si precisa che i regali debbono essere occasionali.
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Post n°437 pubblicato il 05 Marzo 2013 da policaretto
REGGIO CALABRIA - I finanzieri di Reggio Calabria e Locri e dello S.C.I.C.O. di Roma hanno arrestato 20 responsabili di associazione mafiosa e riciclaggio, sequestrando disponibilità finanziarie, società ed immobili per 450 milioni di euro. Si tratta di 12 imprese e 17 villaggi turistici realizzati nelle aree balneari calabresi dalle cosche Morabito ed Aquino attraverso una joint – venture con imprenditori spagnoli e l’organizzazione terroristica irlandese I.R.A. Le indagini hanno svelato anche come le cosche stessero cercando il consenso della popolazione assumendo maestranze locali e tentando di creare un indotto commerciale turistico. |
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Post n°436 pubblicato il 03 Marzo 2013 da policaretto
Pierluigi Bersani è riuscito in un'impresa che sembrava impossibile: non vincere elezioni in cui il suo principale antagonista si presentava quasi ammanettato. Aver conseguito solo poche decine di migliaia di voti di vantaggio sulla coalizione di centrodestra che da due anni patisce secessioni, scandali a ripetizione, evidente incapacità di rinnovamento e fallimento della funzione di governo che le era stata affidata dagli elettori, dà la misura dell'inettitudine della coalizione guidata dal Partito democratico. Il tentativo di Bersani di nascondere la realtà di un insuccesso bruciante e personale con la pretesa di ottenere un mandato a presiedere un governo senza maggioranza parlamentare precostituita è privo di basi istituzionali e ha una valenza politica vicina allo zero. I dirigenti del Pd lo sanno benissimo, ma, a parte i segnali dati dagli ex leader, Massimo D'Alema e Walter Veltroni, si acconciano ad appoggiare la pretesa bersaniana, lasciando al capo dello Stato l'onere di bloccarla. Si meriterebbero che Giorgio Napolitano, indispettito per la loro ipocrisia, accettasse la richiesta e mandasse Bersani allo sbaraglio, ma probabilmente la preoccupazione per evitare un altro elemento di instabilità indurrà il Quirinale a ricercare altre soluzioni meno provocatorie. Napolitano in Germania ha ricordato che in Italia c'è un governo, quello dimissionario di Mario Monti, che lascerà il campo solo quando ne sarà eletto un altro con la debita maggioranza in ambedue i rami del Parlamento. Si trattava di una precisazione rispetto a esasperazioni della stampa che parlava di un'Italia allo sbando e senza governo, ma anche forse di un messaggio alle formazioni politiche: se non trovate un accordo attendibile, che esiste solo sulla base di un compromesso tra Pd e Pdl, c'è sempre la possibilità di prorogare il mandato al governo, aggiornandone il programma economico e affiancandolo da una gestione parlamentare, questa volta seria e non propagandistica e paralizzante, delle riforme istituzionali e di quelle volte alla riduzione dei costi della politica. Si tratta evidentemente dell'ultima spiaggia, che imporrebbe a Napolitano di restare al Quirinale nonostante la dichiarata indisponibilità: in realtà ci sono altre soluzioni possibili, una volta abbandonata la pretesa bersaniana e le incompatibilità elettoralistiche, ma il fatto che più o meno indirettamente si sia parlato della conferma dell'esecutivo (che toglierebbe anche le castagne dal fuoco a Beppe Grillo) fa intendere che non sono prevedibili elezioni immediate, la cui minaccia è in realtà l'unica arma (peraltro autolesionistica) di cui dispone Bersani. |
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Post n°435 pubblicato il 01 Marzo 2013 da policaretto
Pier Luigi Bersani ha portato il Pd al suo minimo storico, il 25,4% e ha di fatto perso delle elezioni che soltanto qualche mese fa sembravano già decise in suo favore. Il voto della maggioranza degli italiani è stato, dunque, netto e incontrovertibile: ha bocciato la piattaforma di politica economica della coalizione. Quella bollinata dal responsabile economico del Pd, in quota Cgil, e superbollinata dall'endorsement di Susanna Camusso, leader dello stesso sindacato, e consacrata con sigillo notarile dal neocomunista Nicki Vendola. Sconfitta in qualche modo prevedibile visto che, in Europa, nelle varie elezioni post crisi i partiti moderati, tranne in Francia, hanno sempre vinto. Segno evidente che le piattaforme welfariste novecentesche con tante tasse, troppa spesa pubblica e pochi tagli ai costi della p.a., troppo favore, tra gli elettori, non lo incontrano. |
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Post n°434 pubblicato il 01 Marzo 2013 da policaretto
Bersani è un leader del passato che sogna un'Italia costellata di sezioni del partito (lui però, per darsi l'aria dell'innovatore, parla di «robusto radicamento sul territorio»; una frase, questa, che, ogni volta che la dice in tv, perde 10 mila voti). L' Italia che sogna Bersani è ancora popolata da militanti in attesa della parola d'ordine del partito che, come un tempo, «dà la linea». |
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Post n°433 pubblicato il 27 Febbraio 2013 da policaretto
I vertici del triangolo delle bermude nel quale si sta tragicamente inabissando l’Italia è composto da Monti, Bersani e Grillo, ciascuno con un proprio ruolo. Monti è stato scelto come apripista, un gap filler direbbero gli americani, cioè uno per riempire temporaneamente un vuoto politico in attesa di una soluzione definitiva: il governo delle sinistre. A questo scopo, gli hanno fatto fare un governo che, oltre che per gli immensi danni procurati al Paese, passerà alla storia per i ricatti, le bugie le millanterie con i quali ha ingannato gli italiani. Inutile stare a ricordare l’imbroglio dello spread, la bufala che non ci fossero più i soldi per stipendi e pensioni, una menzogna che prima ancora che dallo stesso Monti in una tardiva intervista a Bruno Vespa, è stata smentita dai fatti. |
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Post n°432 pubblicato il 18 Febbraio 2013 da policaretto
nella.merda il 17/02/13 alle 19:15 via WEB parasitipolitic il 18/02/13 alle 12:59 via WEB patrimonilleciti il 16/02/13 alle 18:51 via WEB nella.merda il 16/02/13 alle 15:21 via WEB ciclistasenzapista il 17/02/13 alle 14:24 via WEB |
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Post n°431 pubblicato il 16 Febbraio 2013 da policaretto
IN QUESTE ORE LA CRICCA DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA TREMA. P.I., BARO.., PINU, LINU, I RICCIOLI BRUNI, MICU, NONNA KATA, I DIRIGENTI TUTTI, QUALCHE AVVOCATICCHIO, DENTE CARIATO ECC... Bufera al Comune: indagato il sindaco. nella.merda il 14/02/13 alle 20:20 via WEB difensoredelcomune il 14/02/13 alle 12:24 via WEB |
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