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art. 9 della legge 13 dicembre 1989 n. 401

Post n°47 pubblicato il 28 Settembre 2009 da TesseraDelTifosoNO

Documento che magari chiarisce ai più i nodi e lo scetticismo completo che riguarda la celeberrima tessera del tifoso

Il nodo è rappresentato unicamente dall’art. 9 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, che disciplina il rilascio dei titoli di accesso (e quindi anche della tessera del tifoso) da parte delle società.

Questo articolo dice esattamente questo:
Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di ompetizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.


L’intento di arginare la violenza negli stadi è lodevole, ma la formulazione letterale dell’articolo è infelice:

1) chiunque abbia avuto, anche in passato, un daspo, non potrà avere la tessera.
Questo significa che se nel 1991 un tifoso ha avuto un daspo di un anno, e lo ha scontato, non potrà mai più andare allo stadio. Anche se nel frattempo è diventato una persona matura, se non è recidivo e via dicendo. Addirittura, anche se è stato assolto nel procedimento penale che ha dato origine al daspo!

2) chiunque ha avuto una condanna, anche solo in primo grado, per reati “da stadio”, non potrà avere la tessera del tifoso.
Questo significa che se nel 1989 – venti anni – fa – un soggetto ha commesso un reato da stadio e per quello è stato condannato non potrà avere la tessera del tifoso.
L’assurdità è che un delinquente comune può essere riabilitato dopo tre anni, un tifoso di calcio mai!

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per voce del Dott. Massucci, si è affrettato a chiarire che:
a) in ordine ai daspo, la tessera non verrà rilasciata a chi ha un daspo in corso;
b) in ordine alle condanne, non verrà rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche di primo grado, negli ultimi 5 anni .

Ora, la precisazione dell’O.N.M.S. non tranquillizza nessuno: l’Osservatorio deve seguire la legge e non può crearne di proprie, né tantomeno può interpretare ciò che è chiarissimo e cioè l’art. 9 della L. 401/89.

Per questa ragione, visto che l’Osservatorio ritiene di interpretare una legge (malfatta e varata d’urgenza come spesso accade in Italia) secondo propri personalissimi criteri che creeranno inevitabili disparità da città a città, quel che si chiede è solamente la modifica dell’art. 9 sopra citato nel senso che segue:

a) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha un daspo in corso (mentre l’art. 9 prevede che non la possa avere anche chi ha avuto un daspo);
b) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche non definitiva, negli ultimi 5 anni, purché per lo stesso fatto non abbia già scontato il daspo.

La soluzione sembra essere ragionevole e, soprattutto, giusta.
Per questa ragione, nel ribadire che, una volta operata questa modifica, non vi saranno motivi particolari per contestare la “tessera del tifoso”, invitiamo la società di calcio che sosteniamo con tanta passione a non adottare la “tessera del tifoso” fino a quando l’art. 9 della Legge 401/89 non verrà modificato nel senso sopra indicato.


Questo esempio chiarire, comunque, l’assurdità di tale interpretazione: un soggetto riceve un daspo di due anni dalla Questura per aver acceso un fumogeno.
Per due anni il tifoso non va allo stadio.
Il processo, però, termina a distanza di 5 anni.
Quindi il tifoso:
a) per due anni non va allo stadio (visto che la questura diffida sulla base di una denuncia);
b) poi potrà andarci tranquillamente per 3 anni (in base all’interpretazione dell’O.N.M.S., altrimenti – per l’art. 9 - da subito non potrà avere la tessera del tifoso);
c) dopo che riceverà la condanna - PER LA STESSA COSA PER LA QUALE GIA' HA SCONTATO IL DASPO - non potrà avere la tessera del tifoso - pur credendo all’interpretazione dell’O.N.M.S. - per altri 5 anni.

E quindi esattamente nel senso indicato dall’O.N.M.S., però modificando la legge.
questo il testo conclusivo della lettera da mandare o portare alle società di calcio

 
 
 
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oggi 6/10/2009 a Stadio Sprint c'è stato un sondaggio sulla

tessera del tifoso...

Siete favorevoli all'introduzione della tessera del tifoso?

Risultato finale :


NO al 71 % 

SI al 29 %

ci sarà una ragione?

 

SULLA COLLINA

Questo video ha un valore particolare
per uno  degli ideatori di questo  Blog
il mio consiglio a tutti è
di ascoltare e guardare dimenticando i colori
ma ascoltandone il contenuto

 

IL CIELO E' BIANCONERO

 

 

 

 

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Juventus - Livorno: No alla tessera del tifoso

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DASPO... PER SAPERNE DI PIU'

l Daspo (da D.A.SPO. acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) è una misura introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n. 401, al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio.

Il Daspo vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.

http://it.wikipedia.org/wiki/Daspo

 

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