Interpan Pam/Panoram

Interinali e "fissi" di PAM/PANORAMA ipermercati

Creato da interpangroup il 25/06/2009

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Inps 2011 - Servizi Online

Post n°35 pubblicato il 17 Aprile 2011 da interpangroup
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A partire da gennaio 2011, l'Inps trasferisce alcuni dei suoi servizi soltanto online, eliminando di fatto il doppio canale: sito web Inps + sportelli.

I servizi che dal 2011 sono disponibili solo online sono:

•la richiesta di disoccupazione ordinaria e agricola.

•l'indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo.

•l'iscrizione e la richiesta di variazione per la Gestione Separata Inps.

•i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi. dovranno utilizzare i servizi online per la denuncia dei lavoratori e dei contributi.

•tutte le tipologie di ricorsi.

•le certificazioni Ise/Isee e il calcolo ISEE.

•le segnalazioni di variazioni contributive.

•certificati medici on line ora visionabili sul sito Inps.

•la richiesta di accentramento contributivo.

•la richiesta di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e ai disoccupati e in mobilità.

•le ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, documentali, contributive, reddituali) •le cure termali.

•le dichiarazioni di responsabilità dei contribuenti (lavoratori dipendenti e agricoli).

Questo cambiamento, molto importante per l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rafforza la centralità di internet e del sito web dell'Inps come erogatori di servizi ad alto valore per il cittadino.

 
 
 

Permessi

Post n°34 pubblicato il 17 Aprile 2011 da interpangroup
Foto di interpangroup

Il rinnovo del contratto del commercio 2011 ha portato una modifica del monte ore dei permessi retribuiti per tutti i nuovi assunti con il ccnl commercio.

Bisogna premettere che per le aziende sotto i 15 dipendenti le ore di permesso (ROL + ex-festività) sono un totale di 88 ore annue. Per le aziende invece sopra i 15 dipendenti i permessi annui sono 104 ore.

Il nuovo contratto stabilisce che tutti i nuovi assunti (dalla data del rinnovo, cioè dal 26 febbraio 2011), saranno riconosciuti per i primi due anni di lavoro il 32 ore di permessi a prescindere dal numero di dipendenti dell'azienda.

Dai due ai quattro anni di anzianità i permessi salgono e si differenziano in base ai dipendenti: 32+28 (cioè 60 ore per aziende fino a 15 dipendenti) e 32+36 (cioè 68 ore per aziende oltre i 15 dipendenti).

Passati 4 anni dall'assunzione il lavoratore avrà a disposizione il 100% delle ore di permessi, cioè 88 ore (32+56) e 104 ore (32+72).

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, tempo determinato o inserimento, il calcolo dell'anzianità decorre dalla data della prima assunzione.

 
 
 

Contratto del Commercio 2011 - Malattia

Post n°33 pubblicato il 11 Aprile 2011 da interpangroup

       Con il rinnovo del contratto del commercio 2011, ci sono importanti novità anche per la malattia.

Rimane invariata la retribuzione in caso di malattia che si distingueva in tre diverse tranche:

1. 100% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni

2. 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno

3. 100% della retribuzione giornaliera dal 21° giorno in poi (integrazione a carico dell'Inps).

        Sindacati e Confcommercio hanno però con questo rinnovo (da fine febbraio 2011) introdotto una novità importante.

Il punto numero 1 (cioè il 100% della retribuzione nei prime tre giorni) viene concesso solo nelle prime due malattie dell'anno di calendario (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Alla terza e quarta malattia durante l'anno, nei primi tre giorni di malattia la retribuzione si dimezza (al 50%).

A partire dalla quinta malattia durante l'anno, il punto numero 1, cioè i primi tre giorni di malattia, non si percepirà nessuna retribuzione.

Questo nuovo regolamento, relativo alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia, non si applica nel caso di:

• ricovero ospedaliero, day hospital ed emodialisi.

• malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore ai 12 giorni.

• sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita.

 
 
 

Contratto del Commercio 2011 - Aumenti e minimi tabellari -

Post n°31 pubblicato il 11 Aprile 2011 da interpangroup

Il rinnovo del contratto del commercio 2011 ha portato diverse novità, tra cui gli attesi aumenti degli stipendi di tutti i livelli del commercio e i nuovi minimi tabellari.

Tutti gli aumenti del CCNL commercio, due per ogni anno fino al 31 dicembre 2013, hanno decorrenza dal 1 gennaio 2011.

Aumenti lordi del 1 gennaio 2011:

Quadro - 17,36 euro

I livello - 15,64 euro

II livello - 13,53 euro

III livello - 11,56 euro

IV livello – 10,00 euro

V livello - 9,03 euro

VI livello - 8,10 euro

VII livello - 6,94 euro

Aumenti lordi dal 1 settembre 2011:

Quadro - 22,57 euro

I livello - 20,33 euro

II livello - 17,59 euro

III livello - 15,03 euro

IV livello - 13,00 euro

V livello - 11,75 euro

VI livello - 10,54 euro

VII livello - 9,03 euro

Minimi tabellari retributivi lordi dal 1 gennaio 2011:

Quadro - 2408,25 euro

I livello - 1994,23 euro

II livello - 1792,59 euro

III livello - 1604,09 euro

IV livello - 1455,68 euro

V livello - 1363,47 euro

VI livello - 1275,27 euro

VII livello - 1169,5 euro

 

 
 
 

Ricorso per licenziamento: i termini

Post n°30 pubblicato il 01 Aprile 2011 da interpangroup
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Cambiano i termini per il ricorso contro un licenziamento considerato illegittimo o conto il recesso di un contratto di collaborazione a progetto.

Il lavoratore, dopo aver impugnato il licenziamento (entro 60 giorni), aveva due anni per presentare ricorso. Ora invece i tempi saranno notevolmente ridotti, mediamente 180 giorni a seconda dei comportamenti delle parti.

Il ricorso in giudizio contro un licenziamento, dovrà essere presentato non oltre il 180° giorno dopo l'impugnazione del licenziamento, ammenoché non ci sia stato un tentativo di conciliazione o arbitrio da parte delle parti.

Nel caso ci sia invece un tentativo di conciliazione o arbitrato, la richiesta interrompe i termini di decadenza (i 180 giorni suddetti), fino al giorno dell'eventuale rifiuto da parte di una delle parti.

Se si verifica uno di questi eventi, scatta un nuovo termine: 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 
 
 
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Sciopero del 22/5/2010 dei lavoratori laziali

 Sciopero del 22 maggio 2010 dei lavoratori laziali di Panorama Ipermercati

 

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