Creato da sualda2013 il 16/01/2014

S.U.A.L.D.A.

Sarà un'Acquaviva Libera dall'Amianto - Informazione e sensibilizzazione sul censimento dell'amianto e sull'obbligo dell'auto-notifica nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba)

 

 

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Post censimento amianto

Post n°40 pubblicato il 09 Maggio 2019 da sualda2013
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Approfondimento sanzioni per messa autonotifica

[ Estratto Piano Amianto Regione Puglia approvato ]

-LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE SANZIONI CORRELATE ALLE OMESSE NOTIFICHE-

 Le funzioni di censimento saranno integrate anche con quelle realizzate da altre Amministrazioni del territorio regionale, anche al fine di stabilire opportune sinergie.
 A riguardo sarà previsto, nel rispetto delle normative vigenti, un quadro sanzionatorio funzionale a rendere efficiente l’intera filiera del censimento fino allo smaltimento, dall’autonotifica ai controlli finali.
 1) Sanzione per mancato intervento di rimozione/trattamento – Come noto la normativa attuale non impone un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto se trattasi di materiali in buono stato di conservazione; di contro l’obbligo subentra nei casi in cui si manifestino condizioni di pericolo di dispersione delle relative fibre causate da una cattiva manutenzione o da un cattivo stato di conservazione.
 Tale condizione di diffuso deterioramento che nel 1992, anno di adozione della L.257/92 era meno frequente, oggi si rinviene nella quasi totalità dei casi, rendendo necessario interventi di rimozione o di trattamento. Il mancato intervento, ricorrendo la fattispecie prevista dall’art. 3 della citata legge, costituendo un possibile pericolo per la salute dei cittadini, è sanzionato, ai sensi dell’art. 15 comma 1, L. 257/92. Le entrate derivanti dall’applicazione della sanzione concorreranno ad alimentare il “fondo amianto”.
2) Sanzione per illecito abbandono – La violazione delle disposizioni contenute nell’art. 192 del D.Lgs 152/2006 es.m. e i. è sanzionata dagli artt. 255 e 256. Ove tale violazione abbia determinato contaminazione delle matrici ambientali ex art. 242 dello stesso D.L.gs 152/2006, sarà comminata la sanzione prevista dall’art. 257 del Codice dell’Ambiente.
 3) Attività dei Comuni– Le singole amministrazioni comunali hanno un ruolo centrale nell’attuazione del Piano amianto anche in virtù delle proprie funzioni di “tutela dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità pubblica”. Le Amministrazioni Comunali avranno accesso a tutte le informazioni contenute nelle banche dati innanzi citate al fine di poter effettuare verifiche e controlli e comminare eventuali sanzioni amministrative. Sarà previsto un meccanismo premiale in favore di quei Comuni che segnaleranno la presenza di manufatti di amianto in locali pubblici o ad uso pubblico, sosterranno le attività di censimento poste in capo ai cittadini, come meglio dettagliate nei punti precedenti, e che attiveranno i controlli tesi all’accertamento e verifica delle segnalazioni pervenute.
 Le attività di controllo potranno essere condotte attraverso la collaborazione tra:
  Vigili urbani
  ASL - Spesal
 che potranno pianificare le modalità delle stesse con riferimento alle auto-notifiche, alle segnalazioni, prevedendo, inoltre, un controllo periodico allo scopo di monitorare lo stato di conservazione dei siti censiti, senza trascurare il materiale accumulato dopo le operazioni di bonifica sui mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.), capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento-amianto, edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato, impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
 A tali azioni di monitoraggio si sommano le azioni di controllo realizzate da:
  Forze dell’Ordine nell’ambito dell’accordo di programma per la tutela ambientale;
  Polizia provinciale;
  Il monitoraggio ambientale dell’aria per la verifica della presenza di fibre aerodisperse quale prescrizione anche successive alla realizzazione dell’intervento di rimozione e/o trattamento.

-IN CASO DI OMESSA AUTONOTIFICA-
 I siti non censiti potranno essere oggetto di segnalazioni effettuate con le modalità del monitoraggio sociale e/o dalle Polizie Municipali e Provinciali e dalle Forze dell’Ordine; la mancata comunicazione di autonotifica, entro i termini [ SCADUTI ] , comporta l’applicazione di una sanzione aggiuntiva rispetto a quelle definite dallo Stato, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, che sarà disciplinata della stessa legge di approvazione del PRAP; i siti in tal modo censiti saranno successivamente oggetto di controllo dalle ASL territorialmente competenti, finalizzati alla verifica dello stato di conservazione e della eventuale dispersione di fibre; ove, a seguito di controlli da parte della ASL, si accertasse il superamento dei valori di legge, il soggetto detentore potrà incorrere in una ulteriore sanzione amministrativa prevista con legge di approvazione del Piano medesimo.

 

 

 
 
 
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