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Creato da fabix412 il 07/02/2008

Piccole impronte

 Guardate negli occhi il vostro cane, e provate a dire che non ha l'anima (Victor Hugo)

 

 

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Vediamo se avete ancora il coraggio di comprare pellicce

Post n°6 pubblicato il 13 Febbraio 2008 da fabix412

Gli animali "da pelliccia" vengono allevati in gabbie strette ed anguste adatte a far risparmiare spazio all'allevatore, ma soprattutto a impedire il movimento dell'animale che potrebbe rovinare la sua pelliccia.

 

Secondo le nuove leggi, il benessere dell'animale dovrebbe valutarsi in base alle 5 libertà cui gli animali hanno diritto e al rispetto delle esigenze dettate dalle caratteristiche della singola specie:

-Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione;
-Libertà di avere un ambiente fisico adeguato;
-Libertà dai danni fisici;
-Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali;
-Libertà dalla paura;

Negli allevamenti attuali non si può certo dire che vengano rispettati i loro diritti! Chiusi in piccole gabbie, costretti a muoversi su superfici innaturali che spesso portano al ferimento delle zampe (reti metalliche), isolati dai loro simili, alimentati in maniera innaturale. La loro vita è molto breve (il tempo necessario perché la loro pelliccia sia utilizzabile) e non essendo animali destinati all'alimentazione umana le loro carni non vengono sottoposte a controlli.

Il che permette agli allevatori di utilizzare composti chimici e farmacologici in grado di tenere in vita gli animali anche se in condizioni così assurde.

Nonostante ciò, il tasso di mortalità negli allevamenti è spesso alto.

Le cattive condizioni di allevamento si ripercuotono sui comportamenti che gli animali presentano: ripetizione ossessiva dello stesso movimento, aumento dell'aggressività, paura, stato di profonda apatia, comportamenti isterici o autolesionisti come spezzarsi i denti mordendo la gabbia.

Una tecnica di allevamento particolarmente crudele è quella di esporre, in inverno, gli animali al freddo per far sì che sviluppino una pelliccia più folta.

L'uccisione può avvenire sia con il gas che con l'elettricità, non essendo gli animali tutelati da alcuna legge a riguardo.



Nel caso di soffocamento da gas, gli animali vengono chiusi in gabbie di legno collegate allo scarico di una macchina agricola (in genere). Nel caso di morte con elettricità due elettrodi vengono inseriti nella bocca e nell'ano e vengono trattenuti con delle pinze mentre la scarica elettrica li uccide.

Nei boschi si usano le tagliole.Gli animali vittime di queste trappole rimangono anche per una settimana ad aspettare il cacciatore che verrà ad ucciderli. Nel frattempo la ferita si gonfia provocando dolori indescrivibili. Cosa ancora più assurda è il fatto che spesso gli animali vittime delle tagliole sono animali non utilizzabili per le pellicce, quindi è una caccia spietata che non risparmia nessun mammifero abitante del bosco.

Famosi sono inoltre i cacciatori di piccoli di foche che uccidono i piccoli a bastonate in testa
e li scuoiano davanti alle loro madri impotenti, a cui lasciano il cadavere sanguinante e scuoiato del piccolo.

Per rendere una minima idea di quanta morte e sofferenza implichi ogni singola pelliccia riporto il numero di animali necessari per confezionarne una.

Agnello 30 - 45
Castoro 16 - 20
Cavallino 6 - 8
Cincillà 130 - 200
Coyote 12 - 16
Criceto 120 - 160
Ermellino 180 - 240
Foca (cucciolo) 5 - 8
Gatto 20 - 30
Lince 8 - 18
Lontra 10 - 20
Lupo 3 - 5
Martora 40 - 50
Moffetta 60 - 70
Opossum 30 - 45
Procione 20 - 35
Puzzola 50 - 70
Scoiattolo 120 - 200
Tasso 10 - 12
Topo muschiato 60 - 110
Visone 30 - 50
Volpe 10 - 20

Evito di mettere immagini ancora più "pesanti" nel rispetto della sensibilità di alcune (purtroppo) persone. Concludo solo dicendo che sono senza parole.

 
 
 
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Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno fatti essere visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.


 
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita constantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dellìanimale stesso.
 

Art. 8 Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute del'animale.

 

4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizione di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psicofisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

 

7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezioni di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.

8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. E' vietato addestare animali appartenenti a specie selvatiche.

 

10. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

11. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

13. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in mo vimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

 

 

14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.

15. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contensione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e /o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.

16. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.

17. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.

 

18. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettono la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

 

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