Piccole impronte
Guardate negli occhi il vostro cane, e provate a dire che non ha l'anima (Victor Hugo)
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Firmate per non far diventare i canili romani dei lager!
Post n°12 pubblicato il 17 Ottobre 2008 da fabix412
Quell'imbecille del sindaco di Roma Alemanno ha avuto la splendida idea, non solo di bloccare i pagamenti a coloro che lavorano nei canili da 11 anni, ma che dal 31 ottobre il canile dovrà passare non si sa in quali mani e soprattutto, che fine faranno tutti quei poveri cani???? Non si può pensare soltanto ai soldi anche se di mezzo ci sono quelle povere creature!!!! Firmate la petizione contro il sindaco Alemanno! Date il vostro sostegno anche se non siete di Roma! http://www.firmiamo.it/icaniliromaninonpossonodiventareunbusiness |
AREA PERSONALE
Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali
1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
Art. 8 Maltrattamento di animali
1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizione di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psicofisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezioni di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato addestare animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in mo vimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
15. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contensione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e /o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
16. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
17. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
18. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettono la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
























