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Ma lui se ne catafotte...

Post n°251 pubblicato il 14 Luglio 2006 da ad_metalla
 

L'interpellanza sull’albergo
sulla spiaggia di un tal Muntoni


Oggi verrà discussa l’interpellanza di Maninchedda e più sull’albergo Valle dell’Erica di Santa Teresa di Gallura. Si tratta dell’unico albergo costruito in Sardegna in vigenza della legge salvacoste, e non si tratta di un alberghetto: 366 posti letto, 9000 metri quadrati di superfice e 27.800 metri cubi circa. Un privilegio. Pubblicheremo il testo della discussione. intanto ecco quello dell’interpellanza. Con un solo ante scriptum: il dott. Deliperi fu protagonista di una requisitoria contro Maninchedda su questo argomento, ricordando all’amor nostro che il Piano Urbanistico di Santa Teresa era fatto salvo dalla legge 8. L’amor nostro, senza batter ciglio - incazzoso com’è dev’essergli costato molto - è andato avanti e ha segnalato che la legge 8 all’art. 5 commi 6 e 7 obbliga i Piani attuativi anche dei Puc fatti salvi, come appunto è il progetto di Valle dell’Erica, a sottoporsi alla Valutazione d’impatto ambientale. Deliperi ha taciuto, forse perché sta scoprendo che l’amor suo, quello ricchissimo che accarezza i ricchi e fa paura ai poveri, fa un po’ quello che gli pare e se ne catafotte delle leggi, delle associazioni e della cultura giuridica.

abstract: http://www.sardegnaeliberta.it/?p=150#more-150


I sottoscritti,
premesso che il direttore del Servizio sviluppo sostenibile della Regione autonoma della Sardegna, in data 3 agosto 2005 (Buras 12 settembre 2005 parte I e II), ha ritenuto che il progetto di realizzazione di un villaggio alberghiero in località “Valle dell’Erica” - Piano di lottizzazione comparto f 5.5 “Padulazzu”, in comune di Santa Teresa di Gallura, proposto dalla società Libellula Srl, con sede legale in Palau, relativo alla realizzazione di un villaggio alberghiero, costituito da 5 edifici con tipologia a schiera di altezza massima 6 metri, volume pari a 27.875 metri cubi e complessivi 390 posti letto, dovesse essere sottoposto alla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale;

ricordato che il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, recita testualmente: “Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 riguardanti i piani urbanistici attuativi, sono trasmessi alle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all’articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni ed all’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il definitivo parere. Per le restanti procedure di verifica e di valutazione dell’impatto ambientale, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti”;

appurato che il comma 6 dell’articolo 5 della medesima legge regionale n. 8 del 2004 recita: “Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato ai piani attuativi, rappresenta il quadro di riferimento urbanistico territoriale e di disciplina paesisitica per la procedura di VIA…”. Il dato letterale - si parla solo di VIA e non di verifica - significa che l’assunzione di tale procedura è considerata obbligatoria per i piani attuativi (qual è quello dell’albergo Valle dell’Erica) in considerazione della particolare valenza territoriale e paesaggistica della fascia costiera considerata;

constatato che, essendo la richiesta di verifica del progetto “Valle dell’Erica” successiva al varo della legge regionale n. 8 del 2004, tale procedura ricadeva pienamente in quanto disposto dai commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2004 che invece non risulta citata nel provvedimento;

accertato che lo stesso direttore del Servizio sviluppo sostenibile della Regione autonoma della Sardegna, in data 19 gennaio 2006 (Buras 16 febbraio 2006 parte I e II), ha ritenuto che il progetto di realizzazione di un villaggio alberghiero a 5 stelle in località Valle dell’Erica, proposto dalla Società Libellula Srl, consistente nella realizzazione di un villaggio alberghiero costituito da 5 edifici con tipologia “a schiera” di altezza massima di 6 metri fuori terra, per un totale di 366 posti letto, volumetria complessiva pari a 27.875 metri cubi, superficie coperta totale pari a 9.000 metri quadri, superficie a verde pari a 60.300 metri quadri, superficie destinata a un campo da tennis e a uno di calcetto pari a 1.700 metri quadri, non dovesse più essere sottoposto alla procedura di impatto ambientale in ragione di una variazione del progetto che, come si evince dagli atti, non diminuiva la cubatura ma solo i posti letto e che anche in questo caso nessuna prescrizione viene imposta in ragione della legge regionale n. 8 del 2004;

considerato che entrambi i provvedimenti del direttore del Servizio sviluppo sostenibile sono successivi, non solo alla legge regionale n. 8 del 2004, ma anche all’adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 riguardante “Procedure per l’attuazione dell’articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. l, recante “Norma transitoria in materia di sviluppo ambientale”, la quale prevede all’articolo 3 dell’allegato B, che la procedura di valutazione di impatto ambientale si applichi ai progetti ricadenti nelle previsioni di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2004, il quale viene evidentemente citato per quanto disposto dai commi 6 e 7 dello stesso articolo;

ricordato che la legge regionale n. 8 del 2004 prevede che per i comuni con i piani urbanistici approvati, come quello di S.Teresa di Gallura, non si applichino le misure di salvaguardia di cui al comma 3, ma non dispone che per questi stessi comuni si preveda una procedura diversa da quella ordinaria per le verifiche e per le valutazioni d’impatto ambientale, per cui anche per i progetti ricadenti nei loro territori vale quanto disposto dai commi 6 e 7 dell’articolo 5 della stessa legge e quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 e che pertanto il progetto per l’albergo Valle dell’Erica doveva essere sottoposto a valutazione d’impatto ambientale e nella procedura dovevano essere applicati i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 5 citato,

chiedono di interpellare con urgenza il Presidente della Regione, l’Assessore della difesa dell’ambiente e l’Assessore della pubblica istruzione, dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere se:

- non ritengano di ravvisare negli atti dell’Amministrazione regionale, rispetto alle richieste della società Libellula Srl, profili di illegittimità rispetto alle leggi citate;

- non ritengano comunque necessario rivedere la procedura autorizzativa per renderla analoga a quella applicata ad altri cittadini e conforme alle leggi.

Cagliari, 11 maggio 2006


Interpellanza sull’albergo in Gallura:
introduzione e replica

PRIMA PARTE

Onorevoli colleghi, signor Assessore,

Il progetto di realizzazione di un villaggio alberghiero a 5 stelle in località Valle dell’Erica di Santa Teresa di Gallura, 366 posti letto, 27.875 metri cubi, 9.000 metri tale progetto è stato giudicato in data 16.01.2006 dal direttore del servizio “Sviluppo sostenibile” della Regione tale da non dover più essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (come invece lo stesso dirigente aveva disposto in data 3 agosto 2005) e ciò in ragione di una variazione del progetto - rispetto a quello in precedenza presentato e del rispetto di alcuni vincoli che, come si evince dagli atti, non hanno comportato la diminuzione della cubatura ma solo dei posti letto.

Il villaggio è stato realizzato.

Il progetto è, tecnicamente, un piano attuativo del PUC di Santa Teresa di Gallura che, come tutti sappiamo, rientrava nei “fatti salvi” della legge 8. La stessa legge, però, diceva con chiarezza ai commi 6 e 7 dell’art.5 che i piani attuativi, anche dei Piani “fatti salvi” come quello di Santa Teresa, dovevano essere essere inviati alla Valutazione di Impatto Ambientale. L’invio al VIA è disposto dalla legge, non è previsto come un’eventualità subordinata alla valutazione del funzionario, come accadeva in precedenza. E in questo senso si esprime anche la delibera della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005.

Il progetto del signor Muntoni, tra l’altro, rientrava pienamente in una fattispecie prevista dalla legge 8, laddove la legge precisa che “per le procedure di verifica e di valutazione dell’impatto ambientale, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, come appunto quella del signor Muntoni, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti. Tali prescrizioni sono appunto quelle previste ai commi da me citati, 6 e 7 dell’art.5.

Viceversa, all’istanza del signor Muntoni, che come tutti sanno, non è uno qualunque, si è risposto facendo valere la normativa precedente la legge 8; in tal modo il signor Muntoni ha potuto edificare in tempi brevi e prima dell’adozione del Piano paesaggistico che avrebbe impedito la realizzazione della struttura. L’interpellanza chiede conto di tutto questo e chiede alla Giunta se non ritenga di revocare la procedure autorizzativa.

SECONDA PARTE

Assessore,

non posso che dichiararmi insoddisfatto, perché Lei non ha spiegato perché quanto dispone la legge 8 sulla valutazione di impatto ambientale non sia stato applicato al caso del signor Muntoni, che ha tratto dalle scelte operate dal suo Assessorato un concreto vantaggio.

Ma il problema è politico.

Se si ritiene che la ricchezza personale sia un requisito per ottenere corsie privilegiate con l’Amministrazione regionale; se il privilegio-Muntoni si spiega con le supreme ragioni dello sviluppo (Muntoni dà lavoro, lasciatelo lavorare), allora io chiedo un privilegio analogo per il Nuorese e tutte le zone interne, in ragione della loro crisi, e lo chiedo di pari valore di quello ottenuto dal sig. Muntoni. Resta il fatto che non sono d’accordo ad affidare ai ricchi le risorse ambientali. Se cioè si tratta di favorire investimenti privati nella formazione, nella ricerca, nel manifatturiero e quant’altro, magari nel Nuorese, sarebbe un conto e io sarei d’accordo; se si tratta invece di favorire i Barrack, i Muntoni, i nuovi ricchi russi, i fondi di investimento americani sulle risorse ambientali, che sono il nostro differenziale di valore, sono il nostro patrimonio nazionale, è un altro, ed è contrario a quanto scritto nel programma della coalizione.

Sulla clamorosa e autorizzata violazione della legge, non giudica certo il Consiglio regionale. Ma sul modello, cioè sulla ricchezza personale come presupposto di un rapporto privilegiato con le istituzioni in nome dello sviluppo del popolo, su questo modello, se stesse prendendo corpo, e mi auguro di no, occorrerà parlare e discutere proprio in questa sede.

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