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Messaggi del 13/03/2015

Obblighi per i genitori separati/Cosa fare se il figlio si sposa

Post n°420 pubblicato il 13 Marzo 2015 da MANonTHEmoonMilano
 
Tag: I figli

Esiste un termine cronologico di durata del mantenimento di figli?

L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli qualora costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né si siano ancora essenzialmente svincolati dall’habitat domestico.

 

Non è possibile prefissare un termine di durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni. In generale, l’obbligo cessa quando il figlio raggiunge l’indipendenza economica o costruisce una nuova famiglia autosufficiente. L’obbligo termina anche quando, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, il maggiorenne non ha saputo o non ha voluto – per sua scelta o per sua colpa (per es. trascuratezza) – raggiungere l’autonomia economica dai genitori.

 

Il giudice, nel disporre l’assegno di mantenimento, deve valutare la diligenza del figlio nella ricerca di un’occupazione al termine degli studi [1]. Pertanto il tribunale può estinguere il diritto alla corresponsione dell’assegno qualora la condizione di non autosufficienza economica del giovane sia dipesa da una sua inerzia o rifiuto ingiustificato.

 

In caso di separazione tra i coniugi

Al raggiungimento della maggiore età del figlio, il coniuge onerato del mantenimento (in caso di separazione tra i coniugi) non può autonomamente provvedere ad autoridursi o eliminare del tutto il contributo che versa al figlio; al contrario, egli deve instaurare un giudizio davanti al giudice, volto ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio [2].

Infatti il solo raggiungimento della maggiore età del figlio o la sua acquisita autosufficienza economica non liberano, in automatico, il genitore onerato dal versargli il mantenimento; perché ciò avvenga è necessario un provvedimento del giudice [3].

 

L’assegno di mantenimento non è più dovuto qualora il figlio maggiorenne abbia iniziato con carattere di stabilità un’attività lavorativa conforme alla professionalità acquisita [4].

 

Quando si raggiunge l’indipendenza economica?

Secondo l’orientamento più recente, affinché venga meno l’obbligo dei genitori di mantenere il figlio, non è sufficiente che questi abbia trovato un impiego stabile, ma è addirittura necessario che tale impiego sia adeguato alle sue attitudini e aspirazioni. Pertanto, il figlio ha diritto a essere mantenuto dai genitori anche se ha rifiutato una sistemazione lavorativa non adeguata a quella cui sono rivolti la sua preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi [5].

 

In alcuni casi, i giudici hanno ritenuto che non è sufficiente a esonerare il genitore dall’obbligo di mantenimento l’offerta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio; solo il rifiuto – privo di una valida giustificazione - di una offerta del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane [6] esonera il genitore dall’obbligo di mantenimento.

 

Quanto all’onere della prova, spetta al genitore dimostrare, davanti al giudice, l’avvenuto raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, oppure che egli si sottrae volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata [7].

 

Se il figlio perde la propria indipendenza economica ha nuovamente diritto di essere mantenuto dai genitori?

Se il figlio ha trovato un impiego stabile che lo ha reso economicamente autosufficiente, ma poi lo perde, non risorge l’obbligo di mantenimento per i genitori; l’obbligo infatti si è estinto definitivamente con il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio [8].

 

Il figlio disoccupato non può quindi reclamare l’assegno di mantenimento; ma, se ne ricorrono i presupposti, può chiedere la corresponsione degli alimenti. L’obbligo alimentare è diverso da quello di mantenimento, in quanto può ricorrere in capo al genitore anche quando sia cessato il secondo. Occorre, però, che vi sia un vero stato di bisogno del figlio che obbliga i genitori a fornirgli quanto necessario per vivere.

 

L’obbligo di mantenimento cessa quando il figlio si sposa?

L’obbligo di mantenimento cessa quando il figlio maggiorenne contrae matrimonio e crea un nuovo nucleo familiare, salvo persista lo stato di bisogno e la necessità di mezzi di sostegno per vivere. In un caso recente, infatti, la Cassazione ha obbligato una coppia al mantenimento della loro figlia maggiorenne nonostante si fosse sposata, poiché sia lei che il neo marito erano ancora studenti, privi di autonomia economica e ancora conviventi con i genitori [9]. Naturalmente se uno degli sposi percepisce uno stipendio e ha deciso di sposarsi il genitore ha (avendo sempre l'onere della prova di fronte al giudice) la possibilità di non pagare più. Se non informato del cambiamento di Stato Civile del figlio, con annesso dolo per i più disparati motivi, il pagamento può decadere e il figlio mantenuto è tenuto a restituire il maltolto.

 

Chi è legittimato ad agire per ottenere l’assegno di mantenimento?

Nell’ipotesi in cui sussistano i presupposti per l’assegno di mantenimento, ma il genitore obbligato non vi provveda, possono agire in giudizio il figlio maggiorenne o l’altro genitore. In particolare, se il figlio non convive più con il genitore, è lui l’unico creditore dell’assegno, e quindi l’unico legittimato ad agire per ottenerlo [10].

Se, invece, il figlio non ha abbandonato la casa familiare e convive con il genitore affidatario, il quale continua a provvedere direttamente ed integralmente al suo mantenimento, sono ugualmente legittimati sia il figlio che il genitore [11]. Infatti, il genitore convivente resta legittimato ad ottenere dall’altro genitore anche l’assegno di mantenimento a proprio favore, a titolo di rimborso di quanto già anticipato per mantenere il figlio [12].

 

In ogni caso, il giudice può prevedere che il genitore onerato del mantenimento versi direttamente l’assegno al figlio e non all’ex che convive con questo.

 

Legenda---ecco le sentenze della Cassazione

 

[1] Cass. sent. n. 1506/1990 e n. 1353/1998.

[2] Cass.  sent. n. 13184 del 16.06.2011.

[3] Trib. Modena, sent. del 23.02.201.

[4] Trib Modena, sent. del 27 gennaio 2011.

[5] Cass. sent. n. 4765/2002.

[6] Cass. sent. n. 4616/1998.

[7]  Cass. sent. n. 14123/2011.

[8] Cass. sent. n. 19589/2011.

[9] Cass. sent. n. 1830 del 26 gennaio 2011.

[10] Trib. Trani,  sent. n. 440/2008.

[11] Cass. sent. n. 2934/1999.

[12] La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne è quindi diversa dalla legittimazione del figlio di maggiore età. La prima è fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, l’altra invece trova fondamento, nella titolarità del diritto al mantenimento.

 

 
 
 
 
 

INFO


Un blog di: MANonTHEmoonMilano
Data di creazione: 30/12/2009
 
 

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