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Contributi INPS omessi: sanzioni e interessi di mora

Post n°319 pubblicato il 28 Ottobre 2015 da iusprecari
 
Tag: INPS

In caso di omissione del versamento di contributi INPS ildatore di lavoro deve pagare anche sanzioni e interessi di mora: sentenza diCassazione.

Il datore di lavoro che omette di versare i contributi INPS  ha l’obbligo di pagaresanzioni e interessi moratori, quale conseguenza automatica derivante dalla legge. Astabilirlo è la Corte di Cassazione (sentenza n.12099 del 29 maggio 2014) giudicando il caso di un imprenditore cuiera stata recapitata una cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento in favore dell’INPS, delcui importo il 30% risultava costituito da interessi di mora.

=> Omesso versamento contributi: sanzioni per leimpreseInteressi moratori

Nelricorso per Cassazione, il datore di lavoro lamentava la violazione dell’articolo 116 della Legge n.388/2000 (regimesanzionatorio per i soggetti che nonprovvedono, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premidovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali o vi provvedono in misurainferiore al dovuto), in quanto assumeva che il giudice di primo grado non contemplasseil pagamento degli interessi ma solo dei contributi omessi e dellesanzioni. Secondo gli Ermellini, tuttavia, sulla somma azionata tramite la cartella esattoriale spettavanoper legge gli interessi moratori a causa dell’omesso versamento delle differenze contributive.

=> Stipendi non pagati: tutele e diritti deilavoratori

Comela stessa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7229 del 2dicembre 1983):

«La somma aggiuntiva dovuta comeconseguenza automatica del mancato tempestivo pagamento dei contributiprevidenziali ex art. 111 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 costituisce unasanzione civile che, pur avendo la funzione di risarcire in misurapredeterminata dalla legge, con presunzione iuris et de iure, il dannocagionato all’istituto assicuratore, dà luogo ad un debito che si compenetra conquello concernente l’obbligazione contributiva ed assume anche esso lecaratteristiche di somma capitale, con la conseguenza che sull’intera somma,così dovuta in dipendenza dell’inadempimento di tali obbligazioni, spettanoall’istituto assicuratore gli interessi moratori nella misura legale.»

=> Contratti aziendali: guida ai diritti deilavoratoriObblighi del datore di lavoro

Inaltre sedi, la stessa Cassazione aveva avuto già modo di affermare che in temadiprevidenza sociale, l’obbligo del versamento di una somma aggiuntiva,pari all’importo dei contributi dovuti, è consequenziale al mancato o alritardato pagamento dei contributi stessi, e il credito correlativo dell’INPSsorge automaticamente alla scadenza del terminelegale per il pagamentodel debito contributivo.

«La scelta esercitata dall’istituto fra lariscossione degli interessi moratori e il pagamento delle sanzioni civili,sottoposta alla condizione del pagamento dei contributi, oppure degli interessidi mora, nel termine prescritto o assegnato, perde ogni efficacia, ove lacondizione non si verifichi, sicchè, in tal caso, il datore di lavoro èobbligato al pagamento, oltre che dei contributi omessi, degli interessi dimora e delle sanzioni aggiuntive” (Cass. Sez. Lav. n. 2480 del 24 aprile1981)».

=> Niente contributi? Sanzioni cumulabili

LaCassazione ha così rigettato  il ricorso del datore con laconseguente condanna al pagamento delle speseprocessuali

 
 
 
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