Creato da allegragioia78 il 19/06/2011

IL BELLO DELLE DONNE

LE LETTURE VANNO BENE X AVERE UN'IDEA SUL DA FARSI. MA CIÒ CHE CONTA È LA MESSA IN PRATICA, NEL FARE QUOTIDIANO, DI QUELLO CHE ABBIAMO COMPRESO E APPRESO. E ANCOR DI PIÙ RENDERE PARTECIPI GLI ALTRI DELLE NOSTRE CONQUISTE E DELLE NOSTRE REALIZZAZIONI. UNA PRECISAZIONE: NON È CULTURA, È IL MIO VISSUTO QUOTIDIANO. VI RICORDO( A TUTTI ) CHE UNA MANGUSTA TIENE A BADA 7 SERPENTI! NON SOLO IN SENSO LETTERALE !

 

« allegra gioia...le personeallegra gioia...L'assertività »

allegra gioia..La vendetta della Regina è sottile..ma?

Post n°889 pubblicato il 13 Settembre 2019 da allegragioia78
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tal senso: "Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà [...], per la cui integrazione è richiesta la coscienza e volontà della condotta nella consapevolezza della/ sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possano rilevare gli eventuali motivi o l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non riprovevole o per il ritenuto conseguimento della soddisfazione di una propria legittima pretesa" (Cass. Pen., Sez. I, sentenza del 12/12/2003, n. 4053; Sez. I, sentenza del 06/10/1995, n. 11855; Sez. I, sentenza del 30/04/1998, n. 7051; Sez. I, sentenza del 26/11/1998, n. 13555).

Perché una condotta possa assumere rilievo, ai fini della configurabilità del reato di molestia di cui all'art. 660 c.p., inoltre, nell'interpretazione data dalla Suprema Corte: "non è sufficiente che essa sia di per sé molesta o arrechi disturbo, ma è altresì necessario che sia accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo; condizione, questa, attinente all'elemento oggettivo del reato, più che al dolo

 

 


specifico" (Cass. Pen., Sez. I, sentenza del 25/10/1994, n. 12230).

Dalla pronuncia testé richiamata si deduce quindi che gli elementi della fattispecie astratta "per petulanza" e "per altro biasimevole motivo" non rientrano all'interno della sfera psicologica dell'agente ma, piuttosto, svolgono la funzione di descrivere la condotta tipica materiale, collocandosi sul piano oggettivo.

Ad ogni buon conto, vi è giurisprudenza che sembra invece sposare diversa tesi: includendo la petulanza e/o il biasimevole motivo all'interno della sfera psicologica del soggetto attivo, invita l'interprete a porre maggiore attenzione sulle ragioni fondanti il contegno illecito.

In tal senso, in una pronuncia del 2016 è stato stabilito che: "petulanza o altro biasimevole motivo - che ricadono inevitabilmente nella connotazione dell'elemento psicologico tanto da imporre la verifica del dolo [...], consistente nella volontà di interferire in modo inopportuno - per ragioni che vanno apprezzate e qualificate attraverso un giudizio di valore - nell'altrui sfera di libertà" (Cass. Pen., Sez. I, sentenza del 14/10/2015, n. 5759).

 

 

 

A me non interessano vendette..disprezzo chi si nasconde e agisce con molestia

verso chi non conosce,e addirittura con il suo programmino legge da dove si connettono gli iscritti,

e su questo ci sono indagini ,a me delle chiamate regine,divine,massimi,anne,chi si stufa,chi si Sal_va....le sonie e gioie varie,visto la loro età,la partecipazione a vari commerci web,

scrittori,poeti,gattoni imbiancati e compagnia varia,chi da anni afferma che scappa in moto..

assistenti varie,preti,monaci,chi cerca chi trova,chi ride,chi diventa ministro,chi vola,chi sogna,chi pesca alici,chi fa i cerchi,chi bla bla bla,chi poi imita profili perché asserisce è stata offesa!!!! COPIARE ALIAS INVECE?Magari ci scappa un grosso articolo su tutto il web ripetuto ogni giorno,ci stiamo pensando..già...

miss sognatrice,anche questo ti fa riconoscere..

vale anche per il tuo ex e compagno di merenda...

 

 

 

 

 

 

 

@

 
 
 
Vai alla Home Page del blog
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963