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se avete dubbi ...perplessità nel campo di diritto di famiglia, del lavoro, dei contratti, della casa e del condominio, della società e del lavoratore, dei diritti del consumatore, del recupero crediti, dei risarcimenti danni, della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, domandate pure...

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I commenti, gli articoli, le risposte a domande degli utenti e visitatori, presenti nel blog non costituiscono assolutamente erogazione di consulenza professionale, ma solo un prodotto di taglio editoriale e giornalistico contenente osservazioni su argomenti giuridici ritenuti di interesse generale, mentre qualsiasi singola posizione  deve essere attentamente verificata e vagliata con lassistenza di un legale di fiducia. Non ci si assume alcuna responsabilità circa i contenuti del blog e le conseguenze verificatesi in capo a chi asserisce di averli seguiti in tutto o in parte. Qualsiasi argomentazione sostenuta in questo blog ha come presupposto il fatto che che noi non siamo i vostri avvocati e voi non siete i nostri clienti.

 

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CHI SIAMO

L’ Avvocato Laura Di Masullo (Iscriz.Ordine Avvocati di Milano N. 9365) ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano nel 1990 discutendo una tesi in diritto costituzionale con il Prof. V. Onida. E' iscritta all'albo dell'Ordine degli avvocati dal gennaio 1996. E' Commissario d'Esame di Avvocato (2008-2009). E' nella lista degli Avvocati addetti al Gratuito Patrocinio. E' nella lista degli Avvocati addetti allo "Sportello del Cittadino- Piacere Avvocato" istituito presso il Consiglio dell'Ordine di Milano.Con la sua particolare filosofia di lavoro, esercita con molta passione l’attività forense garantendo al cliente competenza ed aggiornamento, aspetti imprescindibili nella scelta del professionista e, grazie alla sua personale inclinazione a mediare ed alla sua profonda comprensione delle esigenze dell’assistito, riesce ad arrivare alla soluzione vincente nelle vertenze legali affidatele.

 

Un "AvvocatoxTe" nasce per aiutarTi ad affrontare la Tua separazione o il Tuo divorzio o le situazioni di incompatibilità che si verificano all'interno del rapporto di coppia.
Se ne hai necessità, potrai avere anche l'assistenza legale contenziosa prestata da uno studio legale in Milano gestito da avvocati specializzati e con esperienza ultra decennale nel settore ed aggiornati professionalmente. Puoi anche ricevere privatamente consulenza ed assistenza legale personalizzata su ogni controversia in materia di diritto di famiglia, successioni e tutela dei diritti della personalità.

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PER VOI CARI AMICI LA MASSIMA DEL GIORNO...

Sabato, 29/09/2007

"Ad impossibilia nemo tenetur."
All'impossibile non è tenuto nessuno

Domenica, 30/09/2007

"Chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza, è destinato a naufragare nella risata degli dei."

Albert Einstein

Lunedì, 01/10/2007

"Fai in modo che il tuo discorso sia migliore del tuo silenzio"

Dionigi il vecchio

 

Martedì, 02/10/2007

"Dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto."

Dalai Lama

Mercoledì, 03/10/2007

"Non sempre ciò che vien dopo è progresso."

Alessandro Manzoni

Giovedì, 04/10/2007

"Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat"

La prova è a carico di chi afferma, non già di chi nega.

Venerdì, 05/10/2007

"Gli uomini condannano l'ingiustizia perchè temono di poterne essere vittime, non perchè aborrano di commetterla."

Platone

Weekend, 06-07/10/2007

"Tutti i nostri sogni possono diventare realtà, se abbiamo il coraggio di perseguirli."

Walt Disney

Lunedì, 08/10/2007

"Melius est rem habere, quam verba"

E' meglio avere la cosa che accontentarsi di promesse.

 Martedì, 09/10/2007

"Non dovremmo mai credere a una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto."

Oscar Wilde

 
Mercoledì, 10/10/2007

"Per il momento riguardo alla morale, so soltanto che è morale ciò che mi fa sentir bene, e immorale ciò che mi fa sentir male dopo che l'ho fatto."

Hernest Hemingway

Giovedì, 11/10/2007 

"All'avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi tocca di imbrogliarle."

Alessandro Manzoni

Venerdì, 12/10/2007 

"Cuis commoda, eius et incommoda."

Di chi sono i vantaggi sono pure gli svantaggi.

Weekend 13-14 ottobre 2007

"Chi apprezza il gusto, non beve più vino, ma assapora segreti."

Salvador Dalì

Lunedì, 15 ottobre 2007

"Dormientibus leges (vei iura) non succurrunt."

Le leggi non soccorrono i dormienti.

 

Martedì, 16 ottobre 2007

"Actore non probante, reus absolvitur."Se l'attore non prova, il convenuto viene assolto.

Mercoledì, 17 ottobre 2007

"Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano."

 Giovanni Giolitti

 Giovedì, 18 ottobre 2007

"Quando gli elefanti combattono è sempre l'erba a rimanere schiacciata." Proverbio africano

Venerdì, 19 ottobre 2007 (Santa Laura)

"Se ami qualcosa lasciala andare via, solo se torna sarà veramente tua." Jim Morrison

Weekend 20-21 ottobre 2007

"La puntualità è il ladro del tempo." Oscar Wilde

Lunedì, 22 ottobre 2007

"Ne quid nimis." Non esagerare in nulla.(Da una sentenza greca)

Martedì, 23 ottobre 2007

"Non est versum si non durat versum." Non c'è arricchimento, se l'arricchimento non perdura.

Mercoledì, 23 ottobre 2007

"L'intelligenza è forse l'unica ricchezza ad essere stata distribuita equamente. Infatti nessuno si lamenta di averne meno degli altri!" Proverbio spagnolo

Giovedì, 24 ottobre 2007

"Ius est ars boni et aequi."  Il diritto è l'arte di quanto è giusto ed equo.

 

 

 

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LA SPIAGGIA NON E' PRATICABILE? RESPONSABILITA' DEL TOUR OPERATOR

Post n°74 pubblicato il 18 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

Ecco un interessante caso di cui si è occupata la suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza pubblicata il 24 aprile 2008 n. 10651.

Una coppia di turisti ha acquistato un soggiorno “tutto compreso” a Djerba, in Tunisia, in un villaggio turistico, ma, a causa dello scarico abusivo da parte di una petroliera, non ha potuto fare il bagno per le condizioni di impraticabilità della spiaggia e del mare durante tutto il soggiorno.

Nonostante la coppia avesse lamentato il disagio al tour operator, questo non si è adoperato per fornire servizi alternativi idonei durante il soggiorno.

I turisti, pertanto, si sono rivolti con successo al Giudice di Pace di Roma per essere indennizzati del danno a loro derivato a causa ed in ragione del comportamento del tour operator e veniva loro liquidata una somma pari alla metà del costo della vacanza.

Il tour operator, condannato al pagamento, proponeva appello al Tribunale di Roma che però confermava la decisione del Giudice di Pace, come segue:

“Il Tribunale, dopo aver rilevato che il contratto intercorso fra le parti aveva avuto ad oggetto un soggiorno nel villaggio balneare di Djerba della Ventatour secondo la formula del pacchetto turistico “tutto compreso” (c.d. package tour) e che le condizioni del mare furono durante il soggiorno compromesse in modo gravissimo dallo scarico abusivo di una petroliera al largo della costa tunisina, affermava che le condizioni di impraticabilità del mare avevano comportato l‘impossibilità per l’organizzatore del viaggio di fornire una parte importante della prestazione.

Riteneva infatti il giudice dell’appello che il soggiorno aveva perso di utilità a causa delle condizioni di impraticabilità del mare e, conseguentemente, applicava l’articolo 12, quarto comma, del decreto legislativo n. 111 del 1995, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria n. 314/1990/CEE. Secondo tale disposizione normativa, nel caso in cui, dopo la partenza, una parte dei servizi previsti dal contratto di viaggio “tutto compreso” non può essere effettuata, l’organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure a rimborsare il consumatore nei limiti della differenza fra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Nella specie il Tribunale ha riscontrato che l‘operatore turistico non aveva adempiuto all’obbligo di attivarsi per offrire al cliente soluzioni alternative né aveva offerto una parziale restituzione del prezzo.”

Conseguentemente il Tour Operator proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione per veder riconosciute le proprie ragioni in qualità di organizzatore del viaggio, ma il ricorso veniva rigettato con condanna dell’organizzatore viaggi al pagamento delle spese di giudizio.

La Suprema Corte di Cassazione, con la citata sentenza n.10651/2008, ha, infatti, chiarito che la finalità turistica (”scopo di piacere”) nel viaggio tutto compreso (noto anche come travel package o pacchetto turistico) è molto rilevante tanto da considerare essenziali tutte le attivitàed iservizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall’organizzatore del viaggio (c.d. tour operator) e accettata dall’utente”.

Nella sentenza è stato evidenziata la ratio della normativa vigente secondo la quale il Turista, attraverso i servizi resi dal tour operator, ha diritto di fruire delle “utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato. In queste utilità rientrano ad esempio le possibilità di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico, sicché la impossibilità di accedere ad esse costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l’organizzazione e la struttura ricettiva dell’organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore. Nella specie sembra rispondente a tale interpretazione riconnettere alla fruibilità di un mare di particolare bellezza e attrattività come quello dell’isola di Djerba il carattere di presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica perché strettamente connesso all’ubicazione e al richiamo commerciale del villaggio presso cui era programmato il soggiorno.”.

E’ perciò evidente che il tour operator assume una obbligazione di risultato con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso. Pertanto, ai sensi dell’art. 91 quarto comma del Codice del Consumo, se il disagio subito dal Turista è imputabile al tour operator, questo deve predisporre adeguate soluzioni -senza alcun onere in capo al Turista- per la prosecuzione della vacanza ovvero rimborsare a questo la differenza tra il valore economico delle prestazioni previste originariamente e quelle non fruite, salvo che dimostri la sussistenza delle condizioni per l’esonero di responsabilità ai sensi dell’art. 96 del Codice del Consumo.

Avv. Laura Di Masullo

(Foro di Milano)

 
 
 
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