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I commenti, gli articoli, le risposte a domande degli utenti e visitatori, presenti nel blog non costituiscono assolutamente erogazione di consulenza professionale, ma solo un prodotto di taglio editoriale e giornalistico contenente osservazioni su argomenti giuridici ritenuti di interesse generale, mentre qualsiasi singola posizione  deve essere attentamente verificata e vagliata con lassistenza di un legale di fiducia. Non ci si assume alcuna responsabilità circa i contenuti del blog e le conseguenze verificatesi in capo a chi asserisce di averli seguiti in tutto o in parte. Qualsiasi argomentazione sostenuta in questo blog ha come presupposto il fatto che che noi non siamo i vostri avvocati e voi non siete i nostri clienti.

 

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CHI SIAMO

L’ Avvocato Laura Di Masullo (Iscriz.Ordine Avvocati di Milano N. 9365) ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano nel 1990 discutendo una tesi in diritto costituzionale con il Prof. V. Onida. E' iscritta all'albo dell'Ordine degli avvocati dal gennaio 1996. E' Commissario d'Esame di Avvocato (2008-2009). E' nella lista degli Avvocati addetti al Gratuito Patrocinio. E' nella lista degli Avvocati addetti allo "Sportello del Cittadino- Piacere Avvocato" istituito presso il Consiglio dell'Ordine di Milano.Con la sua particolare filosofia di lavoro, esercita con molta passione l’attività forense garantendo al cliente competenza ed aggiornamento, aspetti imprescindibili nella scelta del professionista e, grazie alla sua personale inclinazione a mediare ed alla sua profonda comprensione delle esigenze dell’assistito, riesce ad arrivare alla soluzione vincente nelle vertenze legali affidatele.

 

Un "AvvocatoxTe" nasce per aiutarTi ad affrontare la Tua separazione o il Tuo divorzio o le situazioni di incompatibilità che si verificano all'interno del rapporto di coppia.
Se ne hai necessità, potrai avere anche l'assistenza legale contenziosa prestata da uno studio legale in Milano gestito da avvocati specializzati e con esperienza ultra decennale nel settore ed aggiornati professionalmente. Puoi anche ricevere privatamente consulenza ed assistenza legale personalizzata su ogni controversia in materia di diritto di famiglia, successioni e tutela dei diritti della personalità.

Se ci contatterai potrai ricevere tutte le informazioni necessarie :

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PER VOI CARI AMICI LA MASSIMA DEL GIORNO...

Sabato, 29/09/2007

"Ad impossibilia nemo tenetur."
All'impossibile non è tenuto nessuno

Domenica, 30/09/2007

"Chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza, è destinato a naufragare nella risata degli dei."

Albert Einstein

Lunedì, 01/10/2007

"Fai in modo che il tuo discorso sia migliore del tuo silenzio"

Dionigi il vecchio

 

Martedì, 02/10/2007

"Dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto."

Dalai Lama

Mercoledì, 03/10/2007

"Non sempre ciò che vien dopo è progresso."

Alessandro Manzoni

Giovedì, 04/10/2007

"Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat"

La prova è a carico di chi afferma, non già di chi nega.

Venerdì, 05/10/2007

"Gli uomini condannano l'ingiustizia perchè temono di poterne essere vittime, non perchè aborrano di commetterla."

Platone

Weekend, 06-07/10/2007

"Tutti i nostri sogni possono diventare realtà, se abbiamo il coraggio di perseguirli."

Walt Disney

Lunedì, 08/10/2007

"Melius est rem habere, quam verba"

E' meglio avere la cosa che accontentarsi di promesse.

 Martedì, 09/10/2007

"Non dovremmo mai credere a una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto."

Oscar Wilde

 
Mercoledì, 10/10/2007

"Per il momento riguardo alla morale, so soltanto che è morale ciò che mi fa sentir bene, e immorale ciò che mi fa sentir male dopo che l'ho fatto."

Hernest Hemingway

Giovedì, 11/10/2007 

"All'avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi tocca di imbrogliarle."

Alessandro Manzoni

Venerdì, 12/10/2007 

"Cuis commoda, eius et incommoda."

Di chi sono i vantaggi sono pure gli svantaggi.

Weekend 13-14 ottobre 2007

"Chi apprezza il gusto, non beve più vino, ma assapora segreti."

Salvador Dalì

Lunedì, 15 ottobre 2007

"Dormientibus leges (vei iura) non succurrunt."

Le leggi non soccorrono i dormienti.

 

Martedì, 16 ottobre 2007

"Actore non probante, reus absolvitur."Se l'attore non prova, il convenuto viene assolto.

Mercoledì, 17 ottobre 2007

"Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano."

 Giovanni Giolitti

 Giovedì, 18 ottobre 2007

"Quando gli elefanti combattono è sempre l'erba a rimanere schiacciata." Proverbio africano

Venerdì, 19 ottobre 2007 (Santa Laura)

"Se ami qualcosa lasciala andare via, solo se torna sarà veramente tua." Jim Morrison

Weekend 20-21 ottobre 2007

"La puntualità è il ladro del tempo." Oscar Wilde

Lunedì, 22 ottobre 2007

"Ne quid nimis." Non esagerare in nulla.(Da una sentenza greca)

Martedì, 23 ottobre 2007

"Non est versum si non durat versum." Non c'è arricchimento, se l'arricchimento non perdura.

Mercoledì, 23 ottobre 2007

"L'intelligenza è forse l'unica ricchezza ad essere stata distribuita equamente. Infatti nessuno si lamenta di averne meno degli altri!" Proverbio spagnolo

Giovedì, 24 ottobre 2007

"Ius est ars boni et aequi."  Il diritto è l'arte di quanto è giusto ed equo.

 

 

 

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OVERBOOKING, RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO AEREO: COSA FARE?QUALI SONO I TUOI DIRITTI

Post n°69 pubblicato il 17 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

Capita ormai troppo spesso che le compagnie aeree facciano subire senza ritegno ai poveri passeggeri notevoli ritardi o addirittura annullamenti di voli.

In questi casi, non giova farsi prendere da una crisi di nervi, ma documentarsi in anticipo su quelli che sono i propri diritti e farli valere nel modo giusto !

Ebbene, la normativa di riferimento è il REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

Tale Regolamento, in vigore dal 17 febbraio 2005, ha rafforzato i diritti dei passeggeri vittime di queste prassi, i quali possono appellarsi al Regolamento, nei casi di:

- Overbooking (negato imbarco) a passeggeri non consenzienti, cioè viene negato l’imbarco sebbene ci si è presentati con prenotazione confermata e valido biglietto al banco check-in per il volo suddetto, entro l’ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea e se non è fissata, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza pubblicata;

- Cancellazione del volo

- Ritardo prolungato della partenza del volo

CONDIZIONI: Basta che non si tratti di viaggio gratuito o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico, ma in tutti i casi in cui si tratta di un volo di linea o charter in partenza dall’Unione Europea, anche inclusi in pacchetti “tutto compreso”; se si tratta di un volo di linea o charter in arrivo da un Paese extracomunitario e il vettore aereo è un vettore comunitario cioè è munito di una valida licenza rilasciata da un Paese membro; se si è in possesso di un biglietto valido sul quale è indicata una prenotazione confermata per il volo in ritardo o annullato.

 

OVERBOOKING

Nel caso di negato imbarco - overbooking , il vettore deve fare un’offerta ai volontari disposti a rinunciare al volo dietro un compenso da concordare, che , se accettata, dà diritto oltre alla somma concordata o al beneficio stabilito, al rimborso entro 7 gg del prezzo del biglietto aereo o ad un volo di ritorno al punto iniziale di partenza o a un volo alternativo.

Alternativamente il passeggero deve ricevere una compensazione pecuniaria cioè un indennizzo da € 250 a € 600 a seconda della lunghezza della tratta del viaggio negato.

RITARDO DEL VOLO

Nel caso di ritardo del volo aereo il passeggero ha diritto, in relazione all’attesa, a ricevere assistenza a titolo gratuito : pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; sistemazione in albergo e relativo trasporto nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica se il volo è ritardato di:

- 2 o più ore rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori pari a 1500km;

- 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;

- 4 o più ore per tutte le altre tratte

- se il volo ha almeno 5 ore di ritardo, si ha diritto al rimborso del biglietto entro 7 gg, se il volo è divenuto inutile, nonché, a seconda della circostanza, ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

In ogni caso la compagnia aerea ha l’obbligo di consegnare ai passeggeri, ai quali è stato negato l’imbarco, un modulo che illustri i loro diritti.

I rimborsi di cui sopra non negano, comunque, al passeggero il diritto di chiedere un risarcimento supplementare avanti le giurisdizioni competenti, escluso nel caso in cui si sia offerto volontario per cedere la sua prenotazione in cambio di una compensazione.

Nel caso di pacchetti “tutto compreso”, se il negato imbarco avviene in questo ambito, il vettore aereo ha l’obbligo di compensare il tour-operator, perché è con quest’ultimo che il passeggero ha stipulato il contratto. Successivamente sarà il tour-operator a versare a sua volta le somme percepite a tale riguardo ai propri clienti che hanno subito questo disguido.

CANCELLAZIONE DEL VOLO

Se il volo viene CANCELLATO ai passeggeri è offerto rimborso del biglietto entro sette giorni del biglietto oppure volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale oppure l’imbarco su un volo alternativo appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, compresi pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica; in caso di volo alternativo, quando l’orario di partenza per il nuovo volo è ritardato di almeno un giorno, la sistemazione in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione. E’ offerta la compensazione pecuniaria –come per il caso del negato imbarco- a meno che: il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima dell’orario di partenza; oppure sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto; oppure sia stato informato della cancellazione del volo almeno sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, fatti salvi il rimborso del prezzo del biglietto oppure l’imbarco su un volo alternativo e l’assistenza al passeggero) se può dimostrare che “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (art.5 Regolamento), come per esempio le condizioni meteo, rischi per la sicurezza, scioperi, la congestione del traffico aereo.

Avvocato Laura Di Masullo

(Foro di Milano)

 
 
 

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