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I commenti, gli articoli, le risposte a domande degli utenti e visitatori, presenti nel blog non costituiscono assolutamente erogazione di consulenza professionale, ma solo un prodotto di taglio editoriale e giornalistico contenente osservazioni su argomenti giuridici ritenuti di interesse generale, mentre qualsiasi singola posizione  deve essere attentamente verificata e vagliata con lassistenza di un legale di fiducia. Non ci si assume alcuna responsabilità circa i contenuti del blog e le conseguenze verificatesi in capo a chi asserisce di averli seguiti in tutto o in parte. Qualsiasi argomentazione sostenuta in questo blog ha come presupposto il fatto che che noi non siamo i vostri avvocati e voi non siete i nostri clienti.

 

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CHI SIAMO

L’ Avvocato Laura Di Masullo (Iscriz.Ordine Avvocati di Milano N. 9365) ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano nel 1990 discutendo una tesi in diritto costituzionale con il Prof. V. Onida. E' iscritta all'albo dell'Ordine degli avvocati dal gennaio 1996. E' Commissario d'Esame di Avvocato (2008-2009). E' nella lista degli Avvocati addetti al Gratuito Patrocinio. E' nella lista degli Avvocati addetti allo "Sportello del Cittadino- Piacere Avvocato" istituito presso il Consiglio dell'Ordine di Milano.Con la sua particolare filosofia di lavoro, esercita con molta passione l’attività forense garantendo al cliente competenza ed aggiornamento, aspetti imprescindibili nella scelta del professionista e, grazie alla sua personale inclinazione a mediare ed alla sua profonda comprensione delle esigenze dell’assistito, riesce ad arrivare alla soluzione vincente nelle vertenze legali affidatele.

 

Un "AvvocatoxTe" nasce per aiutarTi ad affrontare la Tua separazione o il Tuo divorzio o le situazioni di incompatibilità che si verificano all'interno del rapporto di coppia.
Se ne hai necessità, potrai avere anche l'assistenza legale contenziosa prestata da uno studio legale in Milano gestito da avvocati specializzati e con esperienza ultra decennale nel settore ed aggiornati professionalmente. Puoi anche ricevere privatamente consulenza ed assistenza legale personalizzata su ogni controversia in materia di diritto di famiglia, successioni e tutela dei diritti della personalità.

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PER VOI CARI AMICI LA MASSIMA DEL GIORNO...

Sabato, 29/09/2007

"Ad impossibilia nemo tenetur."
All'impossibile non è tenuto nessuno

Domenica, 30/09/2007

"Chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza, è destinato a naufragare nella risata degli dei."

Albert Einstein

Lunedì, 01/10/2007

"Fai in modo che il tuo discorso sia migliore del tuo silenzio"

Dionigi il vecchio

 

Martedì, 02/10/2007

"Dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto."

Dalai Lama

Mercoledì, 03/10/2007

"Non sempre ciò che vien dopo è progresso."

Alessandro Manzoni

Giovedì, 04/10/2007

"Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat"

La prova è a carico di chi afferma, non già di chi nega.

Venerdì, 05/10/2007

"Gli uomini condannano l'ingiustizia perchè temono di poterne essere vittime, non perchè aborrano di commetterla."

Platone

Weekend, 06-07/10/2007

"Tutti i nostri sogni possono diventare realtà, se abbiamo il coraggio di perseguirli."

Walt Disney

Lunedì, 08/10/2007

"Melius est rem habere, quam verba"

E' meglio avere la cosa che accontentarsi di promesse.

 Martedì, 09/10/2007

"Non dovremmo mai credere a una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto."

Oscar Wilde

 
Mercoledì, 10/10/2007

"Per il momento riguardo alla morale, so soltanto che è morale ciò che mi fa sentir bene, e immorale ciò che mi fa sentir male dopo che l'ho fatto."

Hernest Hemingway

Giovedì, 11/10/2007 

"All'avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi tocca di imbrogliarle."

Alessandro Manzoni

Venerdì, 12/10/2007 

"Cuis commoda, eius et incommoda."

Di chi sono i vantaggi sono pure gli svantaggi.

Weekend 13-14 ottobre 2007

"Chi apprezza il gusto, non beve più vino, ma assapora segreti."

Salvador Dalì

Lunedì, 15 ottobre 2007

"Dormientibus leges (vei iura) non succurrunt."

Le leggi non soccorrono i dormienti.

 

Martedì, 16 ottobre 2007

"Actore non probante, reus absolvitur."Se l'attore non prova, il convenuto viene assolto.

Mercoledì, 17 ottobre 2007

"Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano."

 Giovanni Giolitti

 Giovedì, 18 ottobre 2007

"Quando gli elefanti combattono è sempre l'erba a rimanere schiacciata." Proverbio africano

Venerdì, 19 ottobre 2007 (Santa Laura)

"Se ami qualcosa lasciala andare via, solo se torna sarà veramente tua." Jim Morrison

Weekend 20-21 ottobre 2007

"La puntualità è il ladro del tempo." Oscar Wilde

Lunedì, 22 ottobre 2007

"Ne quid nimis." Non esagerare in nulla.(Da una sentenza greca)

Martedì, 23 ottobre 2007

"Non est versum si non durat versum." Non c'è arricchimento, se l'arricchimento non perdura.

Mercoledì, 23 ottobre 2007

"L'intelligenza è forse l'unica ricchezza ad essere stata distribuita equamente. Infatti nessuno si lamenta di averne meno degli altri!" Proverbio spagnolo

Giovedì, 24 ottobre 2007

"Ius est ars boni et aequi."  Il diritto è l'arte di quanto è giusto ed equo.

 

 

 

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Post n°84 pubblicato il 07 Giugno 2009 da avvocatoxTE
 

Carissimi amici,

"ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE : NESSUN ADDEBITO SE E' CAUSATO DALL'ALTRO CONIUGE"

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AVVOCATOXTE

Post n°83 pubblicato il 12 Maggio 2009 da avvocatoxTE

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Post n°82 pubblicato il 20 Marzo 2009 da avvocatoxTE

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Post n°80 pubblicato il 09 Marzo 2009 da avvocatoxTE

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Post n°78 pubblicato il 14 Gennaio 2009 da avvocatoxTE
 

Carissimi amici,

siete stati, in poco più di 1 anno di vita di questo blog, ben   OTTOMILA  a visitare e leggere gli articoli, a chiedere consigli, a dare anche solo uno sguardo...

GRAZIE per la vostra fedelta' e la stima che ci dimostrate quotidianamente !!!

Ci auspichiamo di esservi sempre utili   e..... ricordate che c'è sempre un avvocatoXTE !!

G R A Z I E 

Lo Staff di avvocatoXTE

 
 
 

Auguri

Post n°77 pubblicato il 01 Gennaio 2009 da avvocatoxTE

A TUTTI I LETTORI DEL BLOG  AVVOCATOXTE

I MIGLIORI AUGURI DI UN FELICE E SERENO 2009 !!!

Lo Staff di AVVOCATOXTE

 
 
 

VIAGGI IN TRAGHETTO E LE CONDIZIONI METEO PEGGIORANO?

Post n°76 pubblicato il 18 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

E’ stata davvero un’odissea quella vissuta dai passeggeri di un traghetto, nella tratta da Bari alle isole, che sono stati costretti, a causa di peggioramento metereologico, ad un pernottamento di fortuna in condizioni precarie.

TI SPETTA IL RISARCIMENTO SE…

Se ne è occupata la Corte di Cassazione sez.III civile che, con la sentenza 15/02/2007 n. 3462 , ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Bari specificando che la società proprietaria della motonave è tenuta a risarcire il danno esistenziale ai passeggeri, “sottolineando che la fattispecie realizza anche il cosiddetto danno esistenziale, inteso come peggioramento della sfera personale determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo, delle normali attività quotidiane, quali le attività familiari, sociali, di svago, di riposo, di relax, cui ciascun soggetto ha diritto, e che incidono nella sfera psichica del soggetto leso in relazione alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità“.
Ma cosa è accaduto?

Nonostante le condizioni metereologiche erano previste in peggioramento con prevedibile impossibilità del viaggio di ritorno, il comandante della motonove ha preferito affrontare il viaggio per le isole con 360 passeggeri a bordo piuttosto che desistere o dirottare le persone su altra motonave più adeguata per non rimetterci i soldi dei biglietti già pagati dai passeggeri.

Dai bollettini meteo erano, infatti, previste precipitazioni temporalesche, che localmente avrebbero potuto assumere carattere di forte intensità e che in effetti si manifestarono con una violenza ancora maggiore del previsto con una tromba d’aria. Considerato che la motonave in questione non aveva la capacità di affrontare il mare mosso con un carico di 360 passeggeri con il vento forza 7, il viaggio non doveva essere intrapreso affatto. Tuttavia, la tratta fu intrapresa ed essendo impossibile il rientro i passeggeri furono lasciati in condizioni disagiate e precarie 24 ore su un’isola ” costretti a trascorrere la notte presso un museo e una chiesa, con giacigli di fortuna sul pavimento e coperte fornite dai Carabinieri, dal Sindaco e dalla protezione civile, in condizioni igieniche facilmente intuibili sia perchè i passeggeri non avevano previsto la permanenza alle (OMISSIS) fino al giorno dopo, e sia per la mancanza di alberghi alle (OMISSIS)”. Tutto ciò, a detta della Suprema Corte , basta per configurare appieno la responsabilità per fatto colposo della società proprietaria della motonave, ai sensi dell’art. 2043 c.c., ” per l’ingiusto danno procurato ai passeggeri. A questo danno si aggiunge che i passeggeri furono privati della possibilità di provvedere alle loro normali occupazioni per tutto il giorno successivo a quello che doveva essere una gita di piacere“.
La società, che ha ricorso in Cassazione contro la sentenza del Giudice di Pace di Bari a propria discolpa ha dedotto che ” diversamente da quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, l’evento che ha causato il permanere sulle (OMISSIS) dei passeggeri della motonave (OMISSIS) è da qualificarsi come assolutamente imprevedibile ed eccezionale e non dovuto a colpa del vettore“.

La Cassazione ha aggiunto che “queste previsioni non potevano e non dovevano essere ignorate dalla XXXX, stante da un lato la modesta stazza delle proprie navi abilitate a navigare solo in condizioni meteomarine favorevoli, e dall’altro la pesantissima responsabilità che la XXXX si assumeva col trasporto di 300 persone non solo per il viaggio da (OMISSIS) alle (OMISSIS) alle (OMISSIS), ma anche dovendo provvedere al ritorno alle ore (OMISSIS) dello stesso giorno. E che l’aver ignorato queste chiare previsioni meteo costituisce colpa grave della convenuta, specie in ragione dell’esercizio professionale dell’attività da essa svolta, violando l’obbligo di particolare diligenza richiesto dall’art. 1176 c.c. comma 2. “. “Comportamento espressamente indicato come non conforme all’adeguata diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale assunta, e in particolare alla diligenza qualificata di cui all’ art. 1176 c.c. comma 2 che come questa Corte ha già avuto modo di precisare si estrinseca (sia il debitore professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi “.
Avv. Laura Di Masullo

(Foro di Milano)

 
 
 

VAI IN VACANZA CON L'AUTO NOLEGGIATA, MA QUESTA TI LASCIA IN PANNE?

Post n°75 pubblicato il 18 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

Due famiglie di amici con figli decidono di noleggiare un’auto a Napoli, una Peugeot Export 8 posti, e di effettuare un viaggio itinerante in Grecia. Ma non tutto fila liscio…

Ebbene, l’auto dopo solo sette giorni di viaggio rimane completamente in panne a causa del cattivo stato di manutenzione, causando disagi e dispendio economico a carico delle famiglie, oltre un nervosismo dilagante durante tutta la vacanza.

A causa dei ripetuti guasti meccanici anche all’impianto di aria condizionata dell’auto, i turisti sono costretti a fare numerose tappe presso i centri di assistenza con conseguenti esborsi a loro carico per le continue riparazioni fino a quando l’auto definitivamente si guasta e li abbandona.Il gruppo è, pertanto, costretto a noleggiare un nuovo veicolo.

La nuova auto noleggiata consente però spostamenti limitati, inoltre non è a chilometraggio illimitato e deve essere restituita nel luogo di consegna.

A fine vacanza, i turisti citano in giudizio avanti il Tribunale di Napoli la società che aveva noleggiato loro l’autovettura per grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, in particolare per aver consegnato al gruppo un’auto in pessime condizioni pur sapendo che avrebbero dovuto affrontare un viaggio all’estero con numerose tappe itineranti .

SPETTA IL RISARCIMENTO DA VACANZA ROVINATA SE…

Il Tribunale di Napoli, nella sentenza del 27 aprile 2006, applica alla fattispecie un principio espresso dalla Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 13533/2001, secondo cui “presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell’altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell’asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, ad avviso della Corte, l’inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l’esatto adempimento. ” .

Su queste basi il Tribunale di Napoli rileva che i turisti, avendo agito al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni arrecati dal descritto inadempimento contrattuale imputato alla società convenuta, avendo l’onere di dimostrare unicamente la sussistenza del titolo posto a base della loro pretesa, incombendo, invece, sulla società di noleggio la prova dell’avvenuto corretto adempimento contrattuale, ovvero dell’esistenza di una causa di inadempimento ad essa non imputabile, onde paralizzare l’avversa pretesa, hanno bene adempiuto il proprio onere probatorio, con prova testimoniale e fatture.

Gravava sulla società convenuta dimostrare, ex art. 1218 c.c., l’avvenuto adempimento della sua obbligazione ovvero che l’inadempimento era stato provocato da causa ad essa non imputabile.

Il Tribunale accerta l’inadempimento grave, ex art. 1455 c.c., da parte della società di noleggio, non avendo detta società rispettato l’obbligazione principale su di essa gravante cioè la consegna di un veicolo mantenuto in condizioni di piena efficienza.

Inoltre, Vi sottolineo che, benché specificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341, secondo comma c.c., il Tribunale ha pure considerato nulla, ex art. 1229, primo comma, c.c., per come formulata, la clausola contenuta in un articolo delle condizioni generali di noleggio secondo cui “in ogni caso, la xxxxxx s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno subito e per qualsiasi motivo contrattuale o extracontrattuale conseguente ad eventuale guasto del veicolo”.

Pertanto, il Tribunale, a fronte di tutto ciò, riconosce ai turisti “ il risarcimento del danno non patrimoniale, tradizionalmente definito da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, dev’essere risarcito qualora il locatore dell’autoveicolo usato per tale vacanza sia stato inadempiente dal momento che l’auto non era funzionante. In questo modo infatti viene meno la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, ed al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa. In altri termini, si tratta di quel pregiudizio, di tipo psicologico, che colpisce il danneggiato ed è riconducibile ai disagi subiti, alla delusione per la mancata realizzazione delle aspettative, al mancato riposo, alla necessità di sollevare reclami e protesti: in generale, al fatto di non aver potuto godere della serenità che è lecito attendersi dalla vacanza.” Trattandosi, poi, di danno suscettibile esclusivamente di valutazione equitativa, ritiene questo Tribunale che, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto desumibili dalla documentazione in atti e dalla espletata prova testimoniale, - quali, tra le altre: la durata della vacanza (circa 16 giorni); il paese ed il periodo di riferimento (la Grecia, in agosto); la scelta ivi di una meta (il Peloponneso) di grande richiamo e fascino per il suo patrimonio archeologico e le sue bellezze naturali, opzione alla quale verosimilmente si accompagnavano, negli attori, proporzionate aspettative di svago e relax; i disagi da essi ragionevolmente subiti per le continue preoccupazioni per le ripetute riparazioni a cui avevano dovuto sottoporre l’autoveicolo consegnatogli dalla XXXX s.r.l.; la necessità di dover comunque ricercare, a tal fine, officine attrezzate; lo stress patito per la effettuazione delle ricerche necessarie per procurarsi un altro veicolo dopo che quello della società convenuta si era definitivamente fermato; la delusione di vedersi comunque costretti a modificare l’originario programmato itinerario di viaggio (e ciò anche per la imprevista necessità di dover restituire il nuovo veicolo preso in locazione in Grecia nella stessa località in cui gli era stato consegnato); i verosimili contrattempi affrontati per la perdita di prenotazioni alberghiere - il danno de quo ben può essere così congruamente determinato: a) in favore di G. F. e L. S. V., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore M. G., euro 4.000,00, con valutazione relativa all’attualità; b) in favore di A. R. e L. S. M., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore F. A., euro 4.000,00, con valutazione relativa all’attualità.”

Avv. Laura Di Masullo
(Foro di Milano)

 
 
 

LA SPIAGGIA NON E' PRATICABILE? RESPONSABILITA' DEL TOUR OPERATOR

Post n°74 pubblicato il 18 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

Ecco un interessante caso di cui si è occupata la suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza pubblicata il 24 aprile 2008 n. 10651.

Una coppia di turisti ha acquistato un soggiorno “tutto compreso” a Djerba, in Tunisia, in un villaggio turistico, ma, a causa dello scarico abusivo da parte di una petroliera, non ha potuto fare il bagno per le condizioni di impraticabilità della spiaggia e del mare durante tutto il soggiorno.

Nonostante la coppia avesse lamentato il disagio al tour operator, questo non si è adoperato per fornire servizi alternativi idonei durante il soggiorno.

I turisti, pertanto, si sono rivolti con successo al Giudice di Pace di Roma per essere indennizzati del danno a loro derivato a causa ed in ragione del comportamento del tour operator e veniva loro liquidata una somma pari alla metà del costo della vacanza.

Il tour operator, condannato al pagamento, proponeva appello al Tribunale di Roma che però confermava la decisione del Giudice di Pace, come segue:

“Il Tribunale, dopo aver rilevato che il contratto intercorso fra le parti aveva avuto ad oggetto un soggiorno nel villaggio balneare di Djerba della Ventatour secondo la formula del pacchetto turistico “tutto compreso” (c.d. package tour) e che le condizioni del mare furono durante il soggiorno compromesse in modo gravissimo dallo scarico abusivo di una petroliera al largo della costa tunisina, affermava che le condizioni di impraticabilità del mare avevano comportato l‘impossibilità per l’organizzatore del viaggio di fornire una parte importante della prestazione.

Riteneva infatti il giudice dell’appello che il soggiorno aveva perso di utilità a causa delle condizioni di impraticabilità del mare e, conseguentemente, applicava l’articolo 12, quarto comma, del decreto legislativo n. 111 del 1995, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria n. 314/1990/CEE. Secondo tale disposizione normativa, nel caso in cui, dopo la partenza, una parte dei servizi previsti dal contratto di viaggio “tutto compreso” non può essere effettuata, l’organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure a rimborsare il consumatore nei limiti della differenza fra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Nella specie il Tribunale ha riscontrato che l‘operatore turistico non aveva adempiuto all’obbligo di attivarsi per offrire al cliente soluzioni alternative né aveva offerto una parziale restituzione del prezzo.”

Conseguentemente il Tour Operator proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione per veder riconosciute le proprie ragioni in qualità di organizzatore del viaggio, ma il ricorso veniva rigettato con condanna dell’organizzatore viaggi al pagamento delle spese di giudizio.

La Suprema Corte di Cassazione, con la citata sentenza n.10651/2008, ha, infatti, chiarito che la finalità turistica (”scopo di piacere”) nel viaggio tutto compreso (noto anche come travel package o pacchetto turistico) è molto rilevante tanto da considerare essenziali tutte le attivitàed iservizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall’organizzatore del viaggio (c.d. tour operator) e accettata dall’utente”.

Nella sentenza è stato evidenziata la ratio della normativa vigente secondo la quale il Turista, attraverso i servizi resi dal tour operator, ha diritto di fruire delle “utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato. In queste utilità rientrano ad esempio le possibilità di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico, sicché la impossibilità di accedere ad esse costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l’organizzazione e la struttura ricettiva dell’organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore. Nella specie sembra rispondente a tale interpretazione riconnettere alla fruibilità di un mare di particolare bellezza e attrattività come quello dell’isola di Djerba il carattere di presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica perché strettamente connesso all’ubicazione e al richiamo commerciale del villaggio presso cui era programmato il soggiorno.”.

E’ perciò evidente che il tour operator assume una obbligazione di risultato con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso. Pertanto, ai sensi dell’art. 91 quarto comma del Codice del Consumo, se il disagio subito dal Turista è imputabile al tour operator, questo deve predisporre adeguate soluzioni -senza alcun onere in capo al Turista- per la prosecuzione della vacanza ovvero rimborsare a questo la differenza tra il valore economico delle prestazioni previste originariamente e quelle non fruite, salvo che dimostri la sussistenza delle condizioni per l’esonero di responsabilità ai sensi dell’art. 96 del Codice del Consumo.

Avv. Laura Di Masullo

(Foro di Milano)

 
 
 

FURTO IN HOTEL

Post n°73 pubblicato il 18 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

FURTO IN HOTEL . CHI PAGA?

Chi di voi non ha mai trovato nella camera dell’hotel, dietro la porta della propria camera, questi cartelli?

 

“La direzione dell’albergo declina ogni e qualsiasi responsabilità per i furti di oggetti lasciati nelle camere

” La direzione dell’albergo non risponde dei furti di oggetti non lasciati in custodia.”

Ebbene, tali dichiarazioni non hanno alcun valore giuridico!

La legge italiana espressamente attribuisce all’albergatore una precisa responsabilità in caso di furti avvenuti all’interno della struttura, proprio in virtù dell’obbligo di custodia gravante su chi fornisce le prestazioni alberghiere.

Ai sensi dell’art. 1783 codice civile “Responsabilità per le cose portate in albergo”, gli albergatori sono responsabili non solo di ogni sottrazione, ma anche di ogni deterioramento e distruzione delle cose portate dal cliente in albergo, sia se le cose si trovano in hotel, sia se le cose sono nella custodia dell’albergatore fuori dalla struttura durante il soggiorno.

Il limite della responsabilità previsto dalla legge a carico dell’albergatore è la piena risarcibilità dell’oggetto fino all’equivalente di 100 (cento) volte il prezzo di locazione dell’alloggio al giorno.

A meno che non risulti la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari, in tal caso risponde illimitatamente.

In ogni caso il cliente ha l’obbligo di denunciare il fatto all’albergatore senza ritardo ingiustificato, altrimenti non potrà avvalersi delle disposizioni di legge a suo favore.

 

Cosa succede in caso di furto di oggetti o valori dati in custodia all’albergatore?

In questo caso la responsabilità dell’albergatore è illimitata quando le cose gli sono state consegnate in custodia .

La sua responsabilità è illimitata anche quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare come:

-carte valori

-danaro contante

-oggetti di valore.

Tuttavia, l’albergatore può rifiutare di ricevere in custodia oggetti di valore eccessivo o di natura ingombrante o pericolosi.

Solo quando il furto, il deterioramento o la distruzione siano dipesi direttamente dal cliente o dalle persone a lui collegate (suoi accompagnatori, anche a servizio; suoi visitatori) o da forza maggiore o dalla natura della cosa, l’albergatore non ne è responsabile.

 

Vi segnalo una interessante sentenza della Corte di Cassazione n. 19769 del 2003 che ha statuito in merito al furto subito da un cliente narcotizzato durante la notte nella sua stanza d’albergo da ignoti che gli avevano sottratto un orologio ed una cospicua somma di danaro.

Il cliente aveva presentato denuncia al commissariato di Polizia e dato notizia alla direzione dell’albergo, ma, poiché era stato trovato in stato confusionale e di astenia generale dal medico della Asl che l’aveva visitato, gli veniva riscontrata una sindrome depressiva ansiosa connessa a disturbi vegetativi. Pertanto, il cliente citava in giudizio avanti il Tribunale di Roma la società alberghiera al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, di quello biologico e di quello morale. Il Tribunale condannava l’albergatore al risarcimento a favore del cliente e la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava ulteriormente l’albergatore a pagare anche il danno biologico e le spese mediche, proprio in virtù della responsabilità contrattuale della convenuta. Non veniva liquidato il danno morale, non trattandosi di fattispecie criminosa ascrivibile direttamente all’albergatore.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha chiarito alcuni principi che Vi riporto:

 

“Osserva poi questa Corte che il “contratto di albergo” non può in sè considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all’albergatore), nè nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico o, al più, misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (Cass. 28 novembre 1994, n. 10158; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662). “

“Quanto alla responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.), il cliente, che non ha l’obbligo di affidare le stesse all’albergatore (Cass. n. 1684-1994), in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Nella fattispecie trattasi di obbligazione di valore e non di valuta. Infatti, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest’ultimo, l’obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita (cfr. Cass.N. 8389 del 1995; Cass. 7 marzo 1966, n. 656). Ne consegue che l’equivalente pecuniario del bene sottratto, come per ogni obbligazione di valore, va rivalutato fino alla data della sentenza definitiva e quindi anche per il periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello (Cass. n. 1298 del 1997).”

“Qualora, invece, la cosa depositata in albergo dal cliente costituisca una somma di denaro, l’obbligo contrattuale che grava sull’albergatore depositario è quello di custodire e restituire la stessa somma di denaro. Da ciò consegue che l’inadempimento di detto obbligo non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un’obbligazione di valore, con l’ulteriore conseguenza che il regime del risarcimento dei danni è quello proprio delle obbligazioni di valuta ed è, quindi, regolato dall’art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.”

 

In conclusione, la responsabilità dell’albergatore è affermata per il fatto dell’introduzione delle cose in albergo, in conseguenza del contenuto del contratto alberghiero in cui è compreso a carico dell’albergatore l’obbligo accessorio di garantire il cliente da eventuali danni alle cose stesse.

 

Avv. Laura Di Masullo

(Foro di Milano)

 
 
 

AIUTO HO PERSO IL BAGAGLIO!

Post n°72 pubblicato il 18 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

QUALCHE CONSIGLIO IN CASO DI SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO

E’ molto irritante arrivare all’aeroporto di destinazione e, dopo aver atteso speranzosi che il tapiroulant consegni l’ultima valigia, rendersi conto che il nostro bagaglio proprio non c’è!

Che fare?Farsi venire un travaso di bile certo non aiuta, ma andare subito all’Ufficio Oggetti Smarriti ( Lost & Found ) presente in ogni aeroporto per denunciare lo smarrimento è un buon punto di partenza!

Presso questo ufficio si dovrà compilare, a pena di decadenza, un modulo di reclamo detto P.I.R., cioè Property Irregularity Report, idoneo anche per denunciare il danneggiamento di una valigia, indicando tutte le caratteristiche del bagaglio.

Bisognerà indicare la preferenza della modalità della consegna, ovvero se si desidera ritirare personalmente il bagaglio quando sarà ritrovato in aeroporto (dopo essere stati contattati dal personale addetto) o farselo recapitale all’indirizzo che avrete cura di indicare.

Vi verrà rilasciata una copia con il codice identificativo della pratica e da questo momento verrà avviata la ricerca del bagaglio tramite il sistema di tracciamento World Tracer, sistema attivo presso molte Compagnie Aeree nel cui sito, inserendo il codice della vostra pratica ed il vostro cognome, potrete avere notizie aggiornate sul bagaglio.

A questo punto non rimane che attendere e, naturalmente, potrete anche informarvi telefonicamente presso l’ufficio oggetti smarriti.

Attenzione però alla tempistica…

Infatti, se il bagaglio non è riconsegnato entro 21 giorni dall’arrivo, salvo che la compagnia riconosca prima la perdita del bagaglio, questo viene considerato a tutti gli effetti “perso”.

Pertanto, se si vuole ottenere il risarcimento per il bagaglio perso o danneggiato:

- in caso di voli nazionali dovete inviare, entro 3 giorni dall’arrivo all’aeroporto di destinazione a mezzoraccomandata a.r. un reclamo alla Compagnia Aerea;

- in caso di voli internazionali dovete inviare, entro 7 giorni dall’arrivo a destinazione a mezzo raccomandata a.r. un reclamo alla Compagnia Aerea.

Diversamente, se si vuole ottenere il risarcimento per il bagaglio consegnato in ritardo:

- in caso di voli nazionali dovete inviare, entro 14 giorni dalla data della consegna a mezzoraccomandata a.r. un reclamo alla Compagnia Aerea;

- in caso di voli internazionali dovete inviare, entro 21 giorni dalla data della consegna a mezzoraccomandata a.r. un reclamo alla Compagnia Aerea.

In tutti i casi sopra specificati, dovrete indicare l’elenco dettagliato di quanto contenuto nel bagaglio perso, la copia del biglietto aereo, copia della ricevuta del bagaglio al check-in, copia del modulo reclamo P.I.R. che avevate già presentato in aeroporto appena arrivati.

La Compagnia Aerea è sempre responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa.

E SE IL BAGAGLIO E’ DANNEGGIATO?


Come sopra specificato, anche in questo caso dovrete andare subito all’Ufficio Oggetti Smarriti (Lost & Found ) presente in ogni aeroporto per denunciare il danneggiamento compilando il modulo di reclamo detto P.I.R. indicando il danno subito.

Successivamente dovrete inviare, entro 3 o 7 giorni dalla consegna del bagaglio, a seconda che il volo sia nazionale o internazionale, un reclamo a mezzo raccomandata a.r. alla Compagnia Aerea allegando la copia del P.I.R.

La Compagnia Aerea è sempre responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa.

E SE SI TRATTA DEL BAGAGLIO A MANO?

Se invece ad essere smarrito o consegnato danneggiato è il bagaglio a mano la Compagnia Aerea non risponde se il danno non è ad essa imputabile.

Qualora la Compagnia Aerea aderisca alla Convenzione di Montreal il risarcimento riconosciuto sarà massimo di circa € 1.176 (1000 Dsp), diversamente sarà massimo di circa € 390 (332 Dsp).

RISARCIMENTO


In caso di danno derivante da perdita, manomissione, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio :

- se la Compagnia Aerea aderisce alla Convenzione di Montreal il risarcimento riconosciuto sarà massimo di circa € 1.176 (1000 Dsp),

- diversamente, se la Compagnia Aerea non aderisce alla Convenzione di Montreal, sarà di massimo € 20 (17 Dsp) per Kg di bagaglio trasportato.

Se invece al check-in avete fatto una “dichiarazione di valore” del bagaglio, pagando pertanto una tariffa aggiuntiva, il risarcimento sarà superiore allo standard, in quanto viene aumentato il livello di responsabilità della Compagnia Aerea.

In ogni caso leggete bene i regolamenti delle Compagnie Aeree perché talvolta alcuni articoli trasportati vengono esclusi tassativamente dalla risarcibilità.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dal giorno di arrivo all’aeroporto di destinazione, purchè si sia adempiuto a presentare il reclamo alla Compagnia Aerea nei termini come sopra specificati.

Mac cosa vuol dire che il risarcimento è in “DSP”?

Dsp ovvero Diritto Speciale di Prelievo è l’unità di conto convenzionale del Fondo Monetario Internazionale il cui valore è desunto da un paniere di valute ed è legato alla quotazione dell’oro. Utilizzato nelle Convenzioni internazionali, è rilevabile quotidianamente sul Sole 24ore. Approssimativamente il rapporto è: 1 Euro = circa 0,85 Dsp.

LA TUTELA DEL VIAGGIATORE-CONSUMATORE viene attuata:

- dall’art. artt. 1681 e ss. Codice civile

- dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali applicabili nonché dal Codice della Navigazione in ultima via residuale.

Se si tratta di Compagnie aeree dell’Unione Europea si applicano:

- la Convenzione di Montreal del 1999 (Convenzione di Montreal 28.5.1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 12 del 10 Gennaio 2004, G.U. n. 20 del 26 Gennaio 2004 (suppl.ord.))

- il Regolamento comunitario (CE) N.2027/97, come modificato dal Regolamento (CE) N.889/2002, ed

- il Regolamento (CE) N.261/2004.

Se si tratta, invece, di Compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro l’Unione Europea viene applicata:

- Convenzione di Montreal o di Varsavia (Convenzione di Varsavia del 12.10.1929, ratificata e resa esecutiva con legge 19.5.1932 n. 841, come integrata dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955 ratificato con l. 3 dicembre 1962 n. 1832)

ed i passeggeri devono venire informati del regime che verrà applicato per quanto riguarda la responsabilità della compagnia aerea per lesioni personali, decesso e anche riguardo la perdita distruzione o danno dei bagagli, invitando la stipula di un’assicurazione ad hoc.

Avvocato Laura Di Masullo

(Foro di Milano)

 
 
 

SE IN ALBERGO NON C'E' LA CAMERA PRENOTATA A TUO NOME DALL'AGENZIA?

Post n°71 pubblicato il 17 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

Nella speranza che non capiti a nessuno, purtroppo questa è una eventualità vissuta da qualche turista!

Vi espongo un caso.

Un gruppo di turisti acquista un pacchetto viaggio reclamizzato in un depliant pubblicitario in un’agenzia viaggi. Giunti a destinazione non vengono loro fornite le camere concordate, né i servizi reclamizzati nel depliant, come ad esempio piscina, fruizione pasti , discoteca, spiaggia vicina e comunque i comfort reclamizzati.

Tempestivamente informato l’organizzatore del viaggio non propone alcuna valida soluzione alternativa dichiarandosi, però, disponibile a rifondere la differenza economica tra i due trattamenti, quello contrattualmente prenotato e quello effettivamente fruito. Tuttavia, i turisti non si accontentano e radicano una causa civile per il riconoscimento dei danni subiti e la condanna dell’organizzatore.

Il giudice adito dai turisti, Tribunale di Venezia (sentenza 24/09/2000 n. 2169) condanna la società organizzatrice del pacchetto viaggio al risarcimento dei danni sofferti a seguito dell’inadempimento del contratto di viaggio intercorso. Danni patrimoniali risarciti, ma non quelli non patrimoniali cosiddetti da vacanza rovinata sul presupposto che questi spettano solo in caso i cui siano una conseguenza penale di illeciti aquiliani (art.2059 c.c.).

Questo è quanto successo ai malcapitati turisti !

Tuttavia, questa sentenza offre lo spunto per una precisazione doverosa in merito al danno c.d. da vacanza rovinata ritenuto, dalla principale dottrina e giurisprudenza, il minor godimento della vacanza ed il disagio sopportato dal turista per l’inadempimento della società organizzatrice del viaggio.

Infatti, il risarcimento del danno c.d. da vacanza rovinata prescinde dalla configurabilità di un illecito penale di cui all’art. 2059 c.c. (come ha deciso il Tribunale di Venezia con la sentenza sopra citata) e trova, invece, il suo fondamento in due interventi normativi importanti quali:

- Legge 27 dicembre 1977 n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/02/1978 n.8 suppl.ord. ) relativa ai contratti di viaggio che ha stabilito la risarcibilità di qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore;

-Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi,le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” -Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/04/1995, n.88) relativo ai viaggi “pacchetto tutto compreso”, su cui si è pronunciata con sentenza nel 2002 anche la Corte di Giustizia interpretando estensivamente la risarcibilità spettante al turista comprensiva anche del danno da vacanza rovinata.

Avvocato Laura Di Masullo

(Foro di Milano)

 
 
 

SEI DELUSO DALLA VACANZA PERCHE' NON  E' STATA ALL'ALTEZZA DELLE TUE ASPETTATIVE?

Post n°70 pubblicato il 17 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

DISSERVIZI E DIFFORMITA' NELL'ESECUZIONE DI UN VIAGGIO O DELL'HOTEL PRENOTATO

A chi non è capitato di prenotare un hotel in un luogo di villeggiatura e di riscontrare in loco la mancanza di alcuni servizi, ad esempio la palestra o la piscina pubblicizzata nel depliant oppure servizi scadenti non all’altezza? Purtroppo capita molto spesso!

Che fare in questi casi?

Innanzitutto è opportuno precostituirsi delle prove fotografando e filmando il luogo, un po’ come dei novelli assistenti di Sherlock Holmes, poi far presente il disservizio al personale incaricato dell’albergo per ottenere, se possibile, una immediata soluzione del problema lamentato o delle valide alternative che possono consentire il prosieguo della vacanza.

In ogni caso al rientro a casa dalla vacanza, corredati di tutta la documentazione raccolta, è bene inviare un reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dalla data del rientro a casa indirizzata all’agenzia viaggi o al tour operator allegando copia del contratto e delle pezze giustificative.

Se tale procedura non dovesse sortire effetto alcuno, in ogni caso anche se non si invia la raccomandata, ci si può rivolgere, entro un anno dal rientro dal luogo di vacanza, al Giudice di Pace che è competente a decidere le cause di valore non superiore a € 2.500, altrimenti al Tribunale.

Diversamente, i tempi a proprio favore si allungano se se si è riportato un danno alla persona ed in questo caso si ha tempo 3 anni, sempre dal rientro a casa, per intentare una causa avanti l’autorità giudiziaria competente.

Ma qual è il risarcimento che il turista deluso può chiedere?

In primo luogo si può chiedere il risarcimento danni di natura patrimoniale per inadempimento contrattuale all’operatore turistico, pari al rimborso di quanto pagato per servizi non resi.

Poi, il turista può chiedere anche il ristoro del danno morale cosiddetto danno da vacanza rovinata, per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi dalla vacanza, si pensi al viaggio di nozze…

E se il disagio della vacanza è dovuto al tempo, magari ai monsoni del periodo che il proprio organizzatore del viaggio non si è preoccupato di dettagliare al cliente? La Cassazione con sentenza n. 17041 del 2003 ha statuito che i danni andranno pagati al turista che riesce a dimostrare la negligenza del tour operator, ma in ogni caso il viaggiatore deve informarsi sulle condizioni meteorologiche del Paese di destinazione della vacanza.

Avvocato Laura Di Masullo

(Foro di Milano)

 
 
 

OVERBOOKING, RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO AEREO: COSA FARE?QUALI SONO I TUOI DIRITTI

Post n°69 pubblicato il 17 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
 

Capita ormai troppo spesso che le compagnie aeree facciano subire senza ritegno ai poveri passeggeri notevoli ritardi o addirittura annullamenti di voli.

In questi casi, non giova farsi prendere da una crisi di nervi, ma documentarsi in anticipo su quelli che sono i propri diritti e farli valere nel modo giusto !

Ebbene, la normativa di riferimento è il REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

Tale Regolamento, in vigore dal 17 febbraio 2005, ha rafforzato i diritti dei passeggeri vittime di queste prassi, i quali possono appellarsi al Regolamento, nei casi di:

- Overbooking (negato imbarco) a passeggeri non consenzienti, cioè viene negato l’imbarco sebbene ci si è presentati con prenotazione confermata e valido biglietto al banco check-in per il volo suddetto, entro l’ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea e se non è fissata, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza pubblicata;

- Cancellazione del volo

- Ritardo prolungato della partenza del volo

CONDIZIONI: Basta che non si tratti di viaggio gratuito o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico, ma in tutti i casi in cui si tratta di un volo di linea o charter in partenza dall’Unione Europea, anche inclusi in pacchetti “tutto compreso”; se si tratta di un volo di linea o charter in arrivo da un Paese extracomunitario e il vettore aereo è un vettore comunitario cioè è munito di una valida licenza rilasciata da un Paese membro; se si è in possesso di un biglietto valido sul quale è indicata una prenotazione confermata per il volo in ritardo o annullato.

 

OVERBOOKING

Nel caso di negato imbarco - overbooking , il vettore deve fare un’offerta ai volontari disposti a rinunciare al volo dietro un compenso da concordare, che , se accettata, dà diritto oltre alla somma concordata o al beneficio stabilito, al rimborso entro 7 gg del prezzo del biglietto aereo o ad un volo di ritorno al punto iniziale di partenza o a un volo alternativo.

Alternativamente il passeggero deve ricevere una compensazione pecuniaria cioè un indennizzo da € 250 a € 600 a seconda della lunghezza della tratta del viaggio negato.

RITARDO DEL VOLO

Nel caso di ritardo del volo aereo il passeggero ha diritto, in relazione all’attesa, a ricevere assistenza a titolo gratuito : pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; sistemazione in albergo e relativo trasporto nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica se il volo è ritardato di:

- 2 o più ore rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori pari a 1500km;

- 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;

- 4 o più ore per tutte le altre tratte

- se il volo ha almeno 5 ore di ritardo, si ha diritto al rimborso del biglietto entro 7 gg, se il volo è divenuto inutile, nonché, a seconda della circostanza, ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

In ogni caso la compagnia aerea ha l’obbligo di consegnare ai passeggeri, ai quali è stato negato l’imbarco, un modulo che illustri i loro diritti.

I rimborsi di cui sopra non negano, comunque, al passeggero il diritto di chiedere un risarcimento supplementare avanti le giurisdizioni competenti, escluso nel caso in cui si sia offerto volontario per cedere la sua prenotazione in cambio di una compensazione.

Nel caso di pacchetti “tutto compreso”, se il negato imbarco avviene in questo ambito, il vettore aereo ha l’obbligo di compensare il tour-operator, perché è con quest’ultimo che il passeggero ha stipulato il contratto. Successivamente sarà il tour-operator a versare a sua volta le somme percepite a tale riguardo ai propri clienti che hanno subito questo disguido.

CANCELLAZIONE DEL VOLO

Se il volo viene CANCELLATO ai passeggeri è offerto rimborso del biglietto entro sette giorni del biglietto oppure volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale oppure l’imbarco su un volo alternativo appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, compresi pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica; in caso di volo alternativo, quando l’orario di partenza per il nuovo volo è ritardato di almeno un giorno, la sistemazione in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione. E’ offerta la compensazione pecuniaria –come per il caso del negato imbarco- a meno che: il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima dell’orario di partenza; oppure sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto; oppure sia stato informato della cancellazione del volo almeno sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, fatti salvi il rimborso del prezzo del biglietto oppure l’imbarco su un volo alternativo e l’assistenza al passeggero) se può dimostrare che “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (art.5 Regolamento), come per esempio le condizioni meteo, rischi per la sicurezza, scioperi, la congestione del traffico aereo.

Avvocato Laura Di Masullo

(Foro di Milano)

 
 
 

AVVOCATO DEL VIAGGIATORE

Post n°68 pubblicato il 17 Dicembre 2008 da avvocatoxTE

CARI AMICI, a grande richiesta

abbiamo il piacere di comunicarVi di aver aperto una sezione dedicata ai DIRITTI DEL VIAGGIATORE di cui lo staff di avvocatoxte si occupa da tempo, come già sapete.

Questa sezione è un servizio di AvvocatoXTE che nasce per aiutarTi, con competenza, ad affrontare i problemi che possono verificarsi in vacanza e che trasformano il momento magico, che tanto hai atteso dopo mesi e mesi di duro lavoro, in un periodo infernale da cancellare.

Per partire documentato, per conoscere i tuoi diritti, per tutelare i tuoi interessi, per sapere come agire in tempo, non affidarTi alla sorte e al fato, ma leggi quotidianamente AvvocatoXTE il Tuo amico avvocato che con i suoi consigli Ti guiderà con fiducia nella tutela i Tuoi diritti in vacanza.

Se hai necessità di avere privatamente una consulenza o un’assistenza legale personalizzata, scrivi senza impegno e con fiducia a:avvocato.xte@libero.it e potrai ricevere tutte le informazioni necessarie.

Siamo al Tuo servizio per soddisfarTi con chiarezza!

 
 
 

avvocatoXte

Post n°67 pubblicato il 17 Dicembre 2008 da avvocatoxTE
Foto di avvocatoxTE

Lo staff di AVVOCATOXTE

Vi ringrazia per le continue dimostrazioni di stima ed  AUGURA a tutti Voi  liete feste  ed

un  Natale gioioso

sempre al Vostro fianco per consigliarVi al meglio!

 

 

 
 
 

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Post n°66 pubblicato il 31 Maggio 2008 da avvocatoxTE
 

8° MESE DI VITA DEL BLOG

Cari amici,

siete stati, negli otto mesi di vita di questo blog, ben   SEIMILA  a visitare e leggere gli articoli, a chiedere consigli, a dare anche solo uno sguardo...

GRAZIE per la vostra fedelta' e la stima che ci dimostrate quotidianamente !!!

Ci auspichiamo di esservi sempre utili  e di darvi una mano ed un consiglio adeguato .....

Ricordate che c'è sempre un avvocatoXTE !!

G R A Z I E

...AVVOCATOXTE cresce sempre  DI PIU'!

Lo Staff di avvocatoXTE

 
 
 

TRADIMENTO? I DONI RICEVUTI VANNO RESTITUITI...

Post n°65 pubblicato il 30 Maggio 2008 da avvocatoxTE
 

Carissimi amici,

la Corte di Cassazione con una sentenza di 2 giorni fa, la n. 14093 del 28/05/2008, ha imposto ad una moglie fedigrafa di restituire all'ex marito tradito tutti i doni da questo ricevuti.

Il fatto risale a ben 33 anni fa! Ebbene la signora, all'epoca dei fatti 36 enne e madre di 3 figli, intratteneva una relazione da diversi anni con un 23 enne  sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere col giovane compagno. Ma il comportamento della signora è stato dichiarato riprovevole in quanto la stessa si intratteneva facendo sesso col compagno tra le mure dell'abitazione coniugale.

Tale discutibile comportamento è stato ritenuto dalla Corte ingrato ed irriguardoso verso il marito, tanto da essere condannata a restituire al marito tutti i doni ricevuti nel corso del matrimonio, in particolare numerose comproprietà di beni immobili.

La Corte, con la sentenza citata, ha precisato che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 codice civile quale presupposto della revocazione dei beni donati "consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona si da rivelare un sentimento di avversione che  manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune.  "

 

 
 
 

ADOZIONE AL SINGLE?

Post n°64 pubblicato il 01 Maggio 2008 da avvocatoxTE
 
Tag: FIGLI

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA 18 marzo 2006 N. 6078

 

Svolgimento del processo 

D.V., cittadina rumena in possesso anche di cittadinanza italiana per matrimonio, chiese al Tribunale per i minorenni di Roma il riconoscimento della sentenza di adozione emessa dal Tribunale di Costanza in Romania il 23 aprile 2003, relativa alla minore A.V., già B., nata a Costanza il 15 settembre 2002, e l’ordine all’ufficiale di anagrafe del competente Comune di procedere alla trascrizione.

 

L’istanza fu respinta osservandosi che la richiedente era coniugata e che il provvedimento straniero, emesso solo nei suoi confronti, era in contrasto con la normativa che disciplina l’adozione internazionale nel nostro Paese. Il Tribunale ritenne altresì la inappellabilità dell’articolo 36 comma 4 della legge sull’adozione, mancando la prova del soggiorno continuativo almeno biennale della richiedente in Romania.

 

La V. propose reclamo avverso detto provvedimento, osservando che l’adozione si era svolta nel rispetto della normativa vigente in Romania, Paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 1993; e, in alternativa, premesso di aver dato prova di aver soggiornato continuativamente in Romania per motivi di lavoro dall’8 ottobre 2002 all’1 giugno 2003 e di avervi avuto la residenza nel 2001 e nel 2004, sostenne che, a norma dell’articolo 36, comma 4 della legge 184/83, come modificato dall’articolo 3 della legge 476/98, si deve ritenere sufficiente un soggiorno continuativo non quantificato ma significativo, oltre alla residenza anagrafica per due anni.

 

Infine, dedusse la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla ritenuta non delibabilità della sentenza straniera perché pronunciata nei confronti della sola V.

 

La Corte di appello di Roma, con decreto in data 21 aprile 2005, rigettò il reclamo, rilevando anzitutto che, essendo la reclamante cittadina italiana, era soggetta alla legge italiana, che all’articolo 6 stabilisce che l’adozione è consentita ai coniugi e non alla persona singola; e che inoltre, in base alla stessa legge, i coniugi devono ottenere dal Tribunale per i minorenni del luogo di residenza un decreto di idoneità dell’adozione internazionale, e conferire poi l’incarico ad un ente autorizzato per l’ulteriore corso della procedura all’estero.

 

Detta normativa sarebbe stata completamente pretermessa dalla reclamante. La circostanza richiamata dalla difesa, secondo la quale anche la Romania, come l’Italia, è parte della Convenzione di L’Aja del 1993, non modificherebbe i termini della questione: infatti, proprio in quanto vincolante dagli stessi impegni internazionali, le Autorità di detto Paese avrebbero dovuto prendere contatto con l’Autorità centrale italiana per avere chiarimenti in ordine alla normativa vigente in Italia. In tal modo, esse avrebbero appreso che l’adozione richiesta non poteva in nessun caso avere efficacia nel nostro Paese, in quanto l’articolo 35 comma 3 della legge 184/83 subordina l’ordine di trascrizione del provvedimento straniero all’accertamento di competenza del Tribunale per i minorenni, dell’autorizzazione all’ingresso rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 lettera h), mentre il comma 6 dello stesso articolo 35 stabilisce che non può comunque essere ordinata la trascrizione quando il provvedimento straniero riguardi adottanti che non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana, e neppure quando l’adozione straniera si sia realizzata senza l’intervento delle Autorità centrali e di un ente autorizzato.

 

Né avrebbe alcun pregio, secondo la Corte d’appello, l’argomentazione della reclamante relativa alla erronea applicazione dell’articolo 36, comma 4 della legge 184/83, che richiederebbe in modo chiaro un soggiorno continuativo congiuntamente alla residenza almeno biennale. Aggiunse la Corte che dal certificato del Comune di Roma del 23 giugno 2003 risulta che la reclamante era residente senza interruzioni a Roma dal 9 maggio 1992, mentre i due certificati del ministro rumeno delle Finanze reperibili nel fascicolo di parte si riferivano a un domicilio fiscale ottenuto unicamente allo scopo di evitare la doppia imposizione.

 

Avverso tale decreto ricorre per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Costituzione la V. sulla base di due motivi.

 

Motivi della decisione

 

 

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 184/83, come modificati dalla legge 476/98. La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che, se anche la legge 184/83, agli articoli 35, comma 6 e 39 comma 1 lettera h) vieta il riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero in mancanza di determinati requisiti, resta comunque salva la previsione di cui all’articolo 36, comma 4 della stessa legge, secondo il quale il Tribunale per i minorenni deve riconoscere ad ogni effetto in Italia l’adozione pronunciata dall’autorità di Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino al momento della pronuncia di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni. Nella specie, la ricorrente aveva prodotto una certificazione dalla quale risultava la sua residenza negli anni 2001 e 2002 in Romania, ove la stessa aveva soggiornato continuativamente per otto mesi.

 

2.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

 

2.2. Esso si fonda sull’erroneo presupposto esegetico secondo il quale il comma 4 dell’articolo 36 della legge 184/83, per il fatto di non avere quantificato il periodo di durata del soggiorno nel Paese nel quale sia stata pronunciata l’adozione ad istanza di cittadini italiani, richiesto, congiuntamente all’altro requisito della residenza biennale nello stesso Paese, ai fini del riconoscimento del provvedimento ad opera del Tribunale per i minorenni, debba essere interpretato nel senso che sia sufficiente un soggiorno almeno significativo: ciò che determinerebbe la ricomprensione del caso di specie – nel quale la ricorrente aveva trascorso otto mesi continuativi in Romania, dove aveva anche prestato attività lavorativa in detto periodo – nella previsione della norma in questione.

 

2.3. Vero è, invece, che, avuto anche riguardo alla nozione propria di residenza, deve escludersi che la formulazione letterale del comma 4 dell’articolo 36 consenta di ritenere che il periodo minimo di durata del soggiorno nel Paese in cui viene pronunciata l’adozione sia inferiore al biennio imposto dalla stessa disposizione con riferimento alla residenza. Al contrario, è ipotizzabile, a fronte di detto biennio, la necessità di un periodo di almeno uguale durata di soggiorno in quel Paese.

 

Né la ratio della disposizione in esame, da ravvisarsi nella esigenza di un radicamento dell’adottante nel luogo di dimora del minore, può indurre a differente conclusione.

 

2.4. V’è poi da aggiungere che nel decreto impugnato si fa riferimento alla certificazione, prodotta dal Comune di Roma, dalla quale la ricorrente risulta ivi residente ininterrottamente dal 1992. Detta certificazione, non contestata, è stata correttamente valorizzata dalla Corte d’appello romana quale elemento concorrente alla formazione del convincimento della non configurabilità nella specie, della situazione che, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 36 della legge 184/83, legittima il riconoscimento in Italia dell’adozione pronunciata in un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani.

 

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’articolo 36, con riferimento anche all’articolo 44, della legge 184/83, e falsa applicazione dell’articolo 29bis della stessa legge, che stabilisce che per promuovere un procedimento di adozione internazionale, le persone residenti in Italia debbono possedere i requisiti prescritti dall’articolo 6 della stessa legge, che consente l’adozione alle sole coppie, escludendola per le persone singole. Nell’ordinamento vigente è ammessa dall’articolo 44 della legge 184/84 l’adozione da parte del single: e se detta orma non prevede la possibilità di estendere la normativa italiana ai casi internazionali di adozione da parte di una persona singola, nemmeno essa la esclude: sicché, in via interpretativa ed analogica, è rimessa al giudice la facoltà di trovare una soluzione idonea a risolvere il problema in presenza di un rapporto affettivo e genitoriale di fatto ormai consolidato, quale si configura nella specie. In proposito si rileva che la ricorrente è coniugata, e che la minore in questione ha instaurato un solido legame affettivo anche con il coniuge dell’adottante.

 

4.1. Anche tale censura è destituita di fondamento.

 

4.2. Per vero, la legislazione nazionale conosce l’adozione da parte del single: trattasi, come, peraltro, sottolineato dalla stessa ricorrente, dell’adozione “in casi particolari”, di cui all’articolo 44 della legge 184/83 – che ha effetti limitati rispetto all’adozione legittimante – o nelle speciali circostanze di cui all’articolo 25, commi 4 e 5, della stessa legge. Sono, peraltro, quelli appena citati, i soli casi nei quali il legislatore nazionale si è avvalso della facoltà, rimessa agli stati dall’articolo 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1962 e ratificata dall’Italia con la legge 357/74 – norma non autoapplicativa, cioè direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo, a tal fine, l’interposizione di una legge nazionale (v. Corte costituzionale sentenza 183/94) – di prevedere l’adozione da parte di persone singole.

 

Al di fuori delle predette ipotesi, la citata norma patrizia non consente ai giudici italiani di concedere l’adozione di minori a persona singole. Al contrario, il principio fondamentale al riguardo è quello, scaturente dall’articolo 6 della legge 184/83, secondo il quale l’adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni) e non ai singoli componenti di questa: principio, quello appena enunciato, applicabile, per effetto dell’articolo 29bis della stessa legge introdotto dall’articolo 3 della legge 476/98 – anche alle adozioni internazionali.

 

4.3. È bensì vero che, secondo una interpretazione costituzionalmente corretta, queste ultime devono essere ritenute ammissibili negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o quella in casi particolari (v. Corte costituzionale, ordinanza 347/05). Tuttavia, una siffatta esegesi, se induce alla conclusione della possibilità per il single di procedere all’adozione internazionale nei casi particolari di cui all’articolo 44 cit., non può certamente fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola: ammissibilità, del resto, esclusa in via generale, come si è già precisato, nell’adozione nazionale, alla stregua del diritto vigente.

 

Resta, ovviamente, fermo che, tanto più in presenza della disposizione convenzionale sopra menzionata (articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967), che a ciò lo facoltizza, il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere – nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice – ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all’interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di coniugi, determinata dalla esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità (v. Corte costituzionale, sentenza 183/94 cit.).

 

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non essendo stata spiegata attività difensiva dall’intimato, non v’è luogo a provvedimenti sulle spese.

 

 

P.Q.M.

 

 

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 31 gennaio 2006. Depositata in cancelleria il 18 marzo 2006.

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame sollecita l’intervento del legislatore in merito all’esigenza del soggetto single di vedersi riconosciuto il proprio diritto all’adozione.

Ritorneremo senz’altro quanto prima su questo argomento di grande attualità.

 

 

 
 
 

ABUSI FAMILIARI E ALLONTANAMENTO DEL FIGLIO

Post n°63 pubblicato il 16 Aprile 2008 da avvocatoxTE
 
Tag: FIGLI

Carissimi amici,

eccomi nuovamente a Voi per parlarVi di un caso interessante sottoposto al vaglio del Tribunale di Messina nel 2005 e che riguarda una circostanza che può svilupparsi all'interno delle mure domestiche e creare disagio in famiglia.

Il caso è quello di una figlia maggiorenne che, a causa del proprio disagio psichico, mette in  grave pericolo l'incolumità morale e fisica degli altri componenti della famiglia, tra cui un fratello minore.

Gli episodi verificatisi sono stati di vera e propria aggressività fisica e verbale nei confronti del padre alla presenza del minore, di autolesionismi, di reiterati interventi della polizia, tali da alterare la serenità della vita familiare e la funzione di guida ed indirizzo che spetta ai genitori verso i figli.

Il Tribunale ha così disposto l'allontanamento "assistito" della figlia dall'abitazione familiare ai sensi dell'art 342 bis codice civile, disponendo le adeguate cautele per assicurare a questa persona non autosufficiente il mantenimento e la prosecuzioni degli studi in corso.

Infatti, l'ordine giudiziario è stato calibrato in modo da non far venir meno i doveri genitoriali nei confronti dei figli, prevedendo oltre ad un contributo fisso a carico del padre, anche il carico delle spese di istruzione e di tutto quanto necessitasse alla figlia che sarà ospitata da una zia.

Al fine di seguire un programma di aiuto alla famiglia, sono stati anche interessati i Centri Sociali ed i competenti servizi asl, senza peraltro disporre una psicoterapia a carico della ragazza, in quanto il giudice non può imporla con un provvedimento ed è necessaria la volontà collaborativa della paziente, nel rispetto della libertà dell'individuo.

Questo caso ci dà lo spunto per sottolineare che esiste un nuovo diritto da tutelare: la serenità familiare ovvero la tranquillità all'interno della famiglia!

 
 
 
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