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Messaggio N° 1237
03/08/2004 - 22:46:24

Tutela dei diritti degli acquirenti di immobili

Mercoledì 21 luglio 2004 la Camera ha definitivamente approvato le legge delega per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire o da ultimare.


E' noto che l'acquirente di una casa in costruzione versa delle somme ingenti per la sua costruzione ma non ne diventa proprietario se non al momento del rogito notarile, ovvero quando tale casa esisterà. E' successo piu volte che l'azienda costruttrice si sia trovata in difficoltà, sia entrata in amministrazione controllata o abbia dichiarato fallimento, lasciando l'acquirente del tutto privo di titoli riguardanti la proprietà dell'immobile.


La legge in questione impone al venditore-costruttore di garantire il promissario acquirente attraverso una fideiussione di importo pari alle somme (o ad ogni altro corrispettivo come ad esempio beni immobili nel caso di permuta) già riscosse e da riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita.


La fideiussione in questione potrà essere bancaria, assicurativa o rilasciata da un altro soggetto comunque autorizzato, ma dovrà comunque garantire - in caso di crisi del costruttore - la restituzione delle somme riscosse, del valore di ogni altro corrispettivo comprensivo degli interessi e il rimborso delle eventuali spese sostenute per ottenere la restituzione.


E' prevista anche l'istituzione di un Fondo di solidarietà a cui potranno accedere gli acquirenti di immobili da costruire che - a seguito dell’insolvenza dei costruttori - oltre a non aver conseguito la proprietà o l’assegnazione del bene, abbiano anche subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto.


La scheda relativa all'iter parlamentare è disponibile sul
sito web della Camera


venexian



Articolo pubblicato da: venexian

Inviato da: Blog_Magazine Commenti: 1



 
 
Inviato da giammaffa il 18/12/14 @ 12:30 via WEB
Leggete anche questo blog. E' molto utile per consigli e spunti https://dirittideicittadini.wordpress.com/
(Rispondi)



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