Creato da: giuliettadb il 11/05/2006
Lagonegro per l'alternativa - In questo blog è possibile aprire un dibattito sulle elezioni amministrative nella città di Lagonegro. Di seguito ci sono i documenti relativi alle iniziative fin qui prodotte, la foto dei componenti la nostra lista con i nomi ed una loro breve presentazione, il programma e tutti i documenti che possono essere utili ad un inizio di dibattito...Aspettiamo la tua opinione: manda una e-mail al seguente indirizzo: iocisto@hotmail.it

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GIANLUCA ROSSI SU ANTENNA UMTS SUL PALAZZO MUNICIPALE

Post n°36 pubblicato il 07 Settembre 2006 da giuliettadb

 

Antenna UMTS sul Palazzo Municipale di Lagonegro – Era tutto così scontato?

La collocazione delle stazioni radio per la telefonia cellulare UMTS è sicuramente una materia poco pacifica. La mancanza di certezze scientifiche sugli effetti prodotti da questo tipo di impianti nel lungo periodo, unitamente al forte incremento delle installazioni, suscita da qualche anno un diffuso allarme sociale a livello internazionale. Non è un caso che molte città del nord dell’Europa – come Copenhagen – hanno deciso di bloccare l’installazione delle antenne sulle proprietà pubbliche. Il Parlamento olandese è stato il primo ad inviare un report alla Commissione Europea su una ricerca condotta su persone esposte alle frequenze UMTS. Da un po’ di tempo le società di assicurazione hanno lasciato fuori del loro mercato le grandi aziende produttrici dei cellulari, benché manchino sicure prove scientifiche sulla pericolosità dei telefonini. L'Unione europea recepisce nel Trattato istitutivo il ‘Principio di Precauzione’, principio che si intende esteso anche ambiti diversi dall'ambiente.

Era del tutto ovvio che anche a Lagonegro una vicenda come l’installazione di una stazione UMTS sul Palazzo Municipale (che è pure sede della biblioteca e della scuola primaria) suscitasse le più che giustificate perplessità e reazioni allarmate.
Sicuramente la legge italiana, dovendo disciplinare dei temi molto “sensibili” come la tutela della salute pubblica e dell’ambiente e la garanzia di un servizio di pubblica utilità come la telefonia mobile, non ha aiutato gli Enti locali nell’individuare gli appositi spazi di intervento. A prova di tutto ciò sono i sempre più numerosi contenziosi innanzi al giudice, che hanno alimentato una giurisprudenza amministrativa che può essere utile a capire come i Comuni possono esercitare un legittimo intervento regolatore in questo campo. Innanzitutto
gli Enti locali non hanno competenza nell’emanare norme di tipo sanitario, in altre parole nel caso delle antenne spetta solo allo Stato di fissare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Rientra invece tra le competenze del Comune quella di emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, come per esempio quelle disposizioni che indicano la localizzazione degli impianti basate sul rispetto delle distanze dalle aree intensamente frequentate. Infatti, la legge e la giurisprudenza amministrativa riconoscono ai Comuni il potere di adottare dei regolamenti urbanistici che assicurino l’insediamento degli impianti in modo tale da minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, rispettare l’assetto del territorio e garantire comunque il servizio UMTS. Ad esempio, l’ARPA dell’Emilia Romagna suggerisce in un apposito studio di collocare le stazioni per il servizio UMTS “su pali di illuminazione pubblica di rotatorie stradali o di campi da calcio che offrono la possibilità di utilizzare strutture portanti già esistenti e ad altezze rilevanti rispetto al suolo piuttosto che orientare la scelta verso la collocazione su edifici spesso a quote confrontabili con l’altezza degli edifici limitrofi”.
La stessa giurisprudenza invita più volte, Comuni e gestori, ad una pianificazione concertata in modo da evitare gli inevitabili contenziosi. L'ANCI, l'Associazione nazionale dei Comuni,
ha siglato un protocollo d’intesa con il Ministero delle Comunicazioni che recepisce questa indicazione stabilendo il principio della concertazione come norma, ‘extra legem’, che di fatto dovrebbe far superare i molti punti di dissidio.

Nel caso specifico di Lagonegro, se l’amministrazione Costanza in fase di stesura di un regolamento di questo genere avrebbe previsto - per esempio - la localizzazione delle antenne UMTS sul monte Iatile, sarebbe stato compito del gestore di telefonia quello di dimostrare la necessità di installare la stazione radio proprio sul Palazzo municipale o in un altro sito.

Purtroppo negli atti con cui la Giunta municipale, da Giugno a Novembre 2005, ha espresso parere favorevole sulla realizzazione degli impianti di telefonia cellulare, di questo piano di localizzazione delle antenne non vi è traccia. Voci maliziose vogliono che quella stessa amministrazione abbia pagato un tecnico per redigerlo e – al solito – tenerlo nel cassetto o dimenticarsene per scelleratezza. Quella stessa amministrazione – unitamente all’opposizione silenziosa e distratta - sapeva bene che la legge ha stabilito per le antenne UMTS una corsia preferenziale, nel senso che se di potenza fino a 20 watt, per la società telefonica basta una semplice "denuncia di inizio attività" e l’ARPAB deve pronunciarsi sulla compatibilità elettromagnetica (e le emissioni rientrano quasi sempre nella norma). Scaduto il termine della denuncia di inizio attività è veramente arduo sospende i lavori di realizzazione di una stazione radio, anche se nel frattempo nell’edificio la stessa amministrazione ha deciso di trasferire la scuola primaria. Basti citare il TAR di Catania che afferma “l’illegittimità di un’ordinanza emanata sul presupposto di proteste e manifestazioni di cittadini, che non sia preceduta da un’istruttoria volta a verificare se la presenza di più fonti di emissione elettromagnetica rappresenti un concreto pericolo a causa del cumulo di effetti dannosi.”.

A frittata fatta e vista la difficoltà nel far togliere una stazione di telefonia installata, ci vorrebbe un grande movimento di mobilitazione sociale che affermarmi il primato della partecipazione pubblica e democratica a difesa dei nostri diritti, in primis quello alla salute. Un movimento del genere si è avuto a Scanzano Jonico e a Rapolla. A Lagonegro un paese intero si mobilitò per la difesa dell’ospedale. Nemmeno a farlo apposta c’erano gli stessi amministratori, incapaci ieri come oggi di prendere una posizione. Cari amministratori, consapevoli dei passaggi burocratici che si sono consumati a norma di legge ma con nessuna trasparenza e pubblicità adeguata, siete o non siete d’accordo con l’installazione di una antenna UMTS in pieno centro abitato e su di una scuola?


GIANLUCA ROSSI - SEGRETARIO CIRCOLO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA DI LAGONEGRO

 
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COMUNICATO SU ANTENNA UMTS SUL MUNICIPIO

Post n°35 pubblicato il 07 Settembre 2006 da giuliettadb

                                       

La salute di tutti i lagonegresi vale 15.000 Euro (più IVA).


Si rivela l’ennesima scelleratezza dell’amministrazione Costanza, Piro e Spera, che con la disarmante complicità dell’allora opposizione di centrosinistra, ha prodotto una delibera le cui conseguenze pagheremo con la nostra salute.

Estremamente grave è il lassismo e la superficialità dimostrata nel non dare attuazione al piano di localizzazione delle antenne previsto dalla legge. In pratica il Comune avrebbe dovuto studiare dove posizionare le antenne delle società telefoniche in modo che potessero nuocere il meno possibile senza suscitare il più che giustificato allarme sociale.

Invece i nostri amministratori hanno deciso di far installare questa famigerata antenna UMTS sul tetto della sede del Municipio senza il minimo coinvolgimento dei cittadini e del Consiglio Comunale, ben consapevoli che lo stesso edificio avrebbe a breve ospitato gli alunni della scuola primaria.

In questo modo hanno stabilito di lasciare l’antenna in eredità agli alunni pregiudicando la salute dei lagonegresi già dalla prima infanzia.
Grave è l’atteggiamento di qualche ex amministratore che – prima firma la delibera con la quale il Comune ha autorizzato l’installazione dell’antenna Tim - poi si atteggia a tribuno a difesa della causa ambientalista.

Riprovevole è il comportamento del Sindaco Mitidieri e della sua maggioranza che, attraverso un comunicato stampa, manifesta l’assoluta continuità con la precedente amministrazione – non solo negli uomini ma anche nei fatti. 

Il circolo di Rifondazione Comunista s’impegnerà in questi giorni nel dare vita ad una conferenza per decidere sulle forme di lotta da intraprendere per sospendere i lavori di installazione dell'antenna.

Solo una grande mobilitazione può cancellare questo atto insensato e autoritario e affermare il primato della partecipazione pubblica e democratica a difesa dei nostri diritti!

 
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ALCUNI ARTICOLI DEL D. LEG. N.259/2003 PARTE 1

Post n°34 pubblicato il 07 Settembre 2006 da giuliettadb

 DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Capo II
Autorizzazioni

Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformita' agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da'
loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea,
alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o piu' prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.

Capo V
Disposizioni relative a reti ed impianti

Art. 86
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto
di installare infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.
6. L'Autorita' vigila affinche', laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n.
13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero puo' delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.


Note all'art. 86:
- L'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario cosi' recita:
«Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire). - (Omissis).
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di

distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:

«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario
- La legge 24 dicembre 1976, n. 898, reca: «Nuova regolamentazione delle servitu' militari», ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1977, n. 8.

- La legge 5 maggio 1989, n. 160, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1989, n. 103.
- L'art. 4, comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante: «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55, cosi' recita :
«Art. 4 (Funzioni dello Stato). - 1. (Omissis)
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono

stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentiti il Comitato di cui all'art. 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";».

Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti
a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 f ebbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il
nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale,
deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai
20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere
dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle
Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione
del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.


Note all'art. 87:
- L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante: «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», cosi'

recita:
«Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e' disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo, in particolare, quanto previsto per le Forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.».
- Gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» riguardano la semplificazione dell'azione amministrativa.

 
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ALCUNI ARTICOLI DEL D.LEG. 1 agosto 2003, n.259  . PARTE 2

Post n°33 pubblicato il 07 Settembre 2006 da giuliettadb



Art. 88
Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, isoggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza
conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate
dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune puo' mettere a
disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di
lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati.
Essa puo' essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e
vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione
generale una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga
turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.


Note all'art. 8
- Per gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 87.
- Gli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita» riguardano le disposizioni sul procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita'.


Art. 89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprieta'.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorita' puo' richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprieta',
compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresi' i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad
altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta
comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere.
In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88.


Art. 90
Pubblica utilita' - Espropriazione
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, puo' esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.


Art. 91
Limitazioni legali della proprieta'
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di
edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei
condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Art. 92
Servitu'
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitu' occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorita' competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitu' richiesta e determina l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine.
7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito
nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitu' spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.

 
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ANTENNE UMTS E CASI DI GIURISPRUDENZA

Post n°32 pubblicato il 07 Settembre 2006 da giuliettadb

 Al fine di assicurare effettiva tutela al diritto alla salute dei cittadini, può essere ordinata la rimozione delle antenne emananti onde elettromagnetiche, ubicate in prossimità di immobili di altrui proprietà, pur in assenza del superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legge n.36/2001 e dal D.L. 381/98 (oggi D.P.C.M. 8 luglio 2003), qualora, con accertamento assolutamente rigoroso, risulti provata l’idoneità degli impianti al superamento di detti valori (nella fattispecie, peraltro, concretamente registrato nei rilievi tecnici svolti prima dell’instaurazione del contraddittorio) e alla propagazione di immissioni intollerabili. (Tribunale di Palermo, Terza sezione civile, Ordinanza 20 febbraio 2004, Pres. Monteleone, Est. De Gregorio)

Stazioni radio base – Ordinanza contingibile e urgente di sospensione dei lavori – Presupposti – Individuazione - Carenza – illegittimità. In materia di inquinamento elettromagnetico, l’esercizio del potere d’ordinanza contingibile e urgente per la sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base deve essere giustificato da una situazione di pericolo non altrimenti fronteggiabile, in base ad una valutazione probabilistica caratterizzata da un certo grado di consistenza e fondata su cognizioni tecnico-scientifiche attendibili, dall’eccezionalità e dall’imprevedibilità di cui agli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000. Ne consegue l’illegittimità di un’ordinanza emanata sul presupposto di proteste e manifestazioni di cittadini, che non sia preceduta da un’istruttoria volta a verificare se la presenza di più fonti di emissione elettromagnetica rappresenti un concreto pericolo a causa del cumulo di effetti dannosi. Pres. Puliatti, Est. Vitiello – H. sp.a. (avv.ti Libertini e Bonunra) c. Comune di Adrano (avv. Calanni) - T.A.R. CATANIA, Sez. II - 13 marzo 2006, n. 400

Impianti di radiocomunicazione - Rispetto di distanze da aree intensamente frequentate - Norme regolamentari a valenza sanitaria - Illegittimità. I Comuni hanno competenza ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, non invece con valenza radioprotezionistica, cioè sanitaria. Infatti, per essere legittimo, il potere comunale non può interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un’esigenza di carattere unitario; sono pertanto illegittime, nella misura in cui risultano finalizzate a disciplinare l’uso del territorio sotto un profilo non strettamente urbanistico, bensì sanitario, le norme regolamentari che introducono precise disposizioni circa la localizzazione degli impianti basate sul rispetto delle distanze dalle aree intensamente frequentate. Pres. f.f. Stevanato, Est. Farina - H. s.p.a. (Avv.ti Bardella, Bazzani, Cerio e Sacchetto) c. Comune di Rossano Veneto e Regione Veneto (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 7 ottobre 2005, n. 3639

Peraltro, l’intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D. Lgs. n.259/2003) non preclude al Comune, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia, in tal modo, assicurato l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio (cfr., in termini, Cons. Stato, IV Sez., Ordinanza 6.4.2004 n. 1612

Non spetta ai comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi (nella specie, si tratta di regolamenti c.d. di minimizzazione, ai sensi dell’art. 8 L.36/2001), la installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare, con limitazioni e divieti generalizzati riferiti alle zone territoriali omogenee o con la introduzione di distanze fisse, da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, allorché tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici

Proteste dei cittadini - Non integrano il requisito del pericolo per l’ordine pubblico di cui all’art. 54 d. lvo. n. 267/2000 - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione dei lavori - Illegittimità. In tema di installazione di impianti di telefonia mobile, le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini non integrano il “pericolo per l’ordine pubblico” richiesto dall’art. 54 d. lvo n. 267/2000 quale requisito per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente (nella specie: di sospensione dei lavori). L’ente locale è tenuto piuttosto ad affrontare le ingiustificate ed illegali forme di opposizione della popolazione anche attraverso un’adeguata informazione volta a far comprendere la conformità dell’impianto autorizzato ai tetti di campo elettromagnetico compatibili con la salute umana come definiti dalla normativa vigente. Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - T.I.M. S.p.A. (Avv. Zucchi) c. Comune di Striano e Ministero dell’Interno (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 12 luglio 2004, n. 10081

...è logico che riprenda pieno vigore l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi. Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307

 Impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido” - art. 10, comma 1, della legge pugliese - campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998 - criterio di localizzazione la cui definizione è rimessa alle Regioni. E’ poi impugnato l’art. 10, comma 1, della legge pugliese, ai cui sensi è vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido”. Secondo il ricorrente tale divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed eccedente rispetto all’unico parametro del valore di campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma transitoria dell’art. 16 della legge quadro. La questione è infondata. Il divieto in questione, riferito a specifici edifici, non eccede l’ambito di un “criterio di localizzazione”, in negativo, degli impianti, e dunque l’ambito degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall’art. 3, comma 1, lettera d, e dall’art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro; né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti

 
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