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Domande e risposte ( prima settimana )

Post n°4 pubblicato il 28 Gennaio 2009 da Hector87

Cos’è il diritto ed a cosa serve

Un complesso di regole che hanno lo scopo di dirigere, guidare, disciplinare, la struttura dell’organizzazione e l’azione delle persone, e serve ad evitare che le persone risolvono da sole i conflitti di interesse.

I vari tipi di regole contenute nel nostro ordinamento

L’ordinamento italiano e un sistema unitario e quindi ogni norma giuridica va interpretata e applicata in modo coordinata con le altre.  Le regole contenute nel ordinamento spesso possono coincidere anche con regole della morale (ciò che è corretto e ciò che non lo è) o con quelle delle religioni (uccidere o rubare e un peccato per le religione e un reato per l’ordinamento giuridico). Avvolte invece ciò che per la morale può essere un a cosa ingiusta o per la religione un peccato per il diritto non e un reato (pagamento dei debiti di gioco, oppure il divorzio).

Certezza del diritto e principio di uguaglianza

La certezza del diritto si verifica in quanto le regole sono precostituite al insorgere del fatto conteso. Esse devono essere conosciute prima per potersi regolare in anticipo. Il principio di uguaglianza nasce con la Rivoluzione Francese e si diffonde in tutta Europa affermando la generalità e astrattezza delle leggi che valgono per tutti in uguale misura. Questo principio viene percepito in Italia nel articolo 3 della Costituzione : “Tutti cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,…” .

La funzione del diritto

Il diritto serve per risolvere i conflitti che possono emergere nella società senza l’uso della violenza in base a delle regole predeterminate che stabiliscono quale soggetto sia degno di protezione e debba prevalere nei confronti di un altro che deve soccombere

Di quali elementi sono composte le norme giuridiche

Le norme giuridiche sono composte di uno o più articoli che sono divisi in una o più commi e ognuna di questi commi può contenere una o più proposizioni precettive . La norma giuridica,l’unità elementare del ordinamento è una proposizione precettiva (“ ciò che deve essere”) con le seguenti caratteristiche:

            necessità : per risolvere i conflitti tra vari soggetti.

            generale : riguarda tutti non determinate persone.

            astratta : riguarda una serie ipotetica di fatti.

            vincolante : perché va rispettata da tutti.

            coattiva : perché va imposta anche con la forza (“ coercitività del diritto”).

Norme di organizzazione e norme di comportamento

Le norme di organizzazione sono le norme definitorie della fattispecie che possono attribuire per esempio alle persone una determinata capacità come quella di agire con la maggiore età, determinati status come la cittadinanza,oppure particolare qualifiche come nel caso dei beni differenziati nei mobili e immobili.

Le norme di comportamento sono quelle norme giuridiche dirette a comporre i conflitti che potrebbero sorgere tra i privati nei rapporti della loro vita  sociale. Questo tipo di norme nei confronti dei soggetti in conflitto creano dei diritti e obblighi come per esempio nel articolo 2043 del Codice Civile che regola il risarcimento per un fatto illecito (diritto di essere risarcito, obbligo di risarcire il danno) .

Fatti naturali e norme giuridiche

Il fatto naturale e un accadimento del tutto indipendente dall’opera del uomo.  Le norme giuridiche si ricollegano al fatto naturale quando questo genera un fatto giuridico,cioè al verificarsi di esso vengono costituiti, modificati o estinti i rapporti giuridici. Il caso tipico e quando un fiume porta avvale della terra (fatto naturale) modificando l’estensione dei fondi rivieraschi (fatto giuridico) . 

Diritto in senso oggettivo e diritto in senso soggettivo

Per diritto in senso oggettivo si intende le norme giuridiche che prescrivono ai soggetti determinati comportamenti. Per diritto in senso soggettivo s’intende la pretesa di un soggetto che altri assumano il comportamento prescritto da una norma. Per esempio si può parlare del diritto di proprietà in senso oggettivo facendo riferimento alle norme che regolano quel rapporto. Si può invece parlare dello stesso diritto in senso soggettivo quando si fa riferimento all’insieme delle pretese che quelle norme riconoscono a un soggetto nei confronti di altri.   

Rapporto giuridico e rapporto obbligatorio

Rapporto giuridico e il rapporto regolato delle norme. Si può distinguere in questo tipo di rapporto la presenza di un soggetto passivo al quella la norma impone un dovere e un soggetto attivo nel interesse di quale quella norma e imposta. Questa correlazione e la basse della struttura del rapporto giuridico.

 Il rapporto obbligatorio e il rapporto giuridico fra il creditore e il debitore .

Diritti assoluti e diritti relativi

I diritti assoluti sono quei diritti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti. Si possono divedere tra i diritti reali (la proprietà) e i diritti della personalità (dritto alla vita, all’integrità fisica, al nome, all’onore, alla riservatezza,ecc.).

I diritti relativi sono i rapporti che spettano a un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili. In questa categoria di diritti troviamo i diritti di credito ( il diritto ad una prestazione avente valore economico – obbligazione o debito) e i diritti di famiglia (diritti reciproci al interno della famiglia tra i suoi membri,senza valore economico - obblighi).

Fatti leciti e fatti illeciti

A seconda che siano conformi oppure contrari al diritto si distingue fra fatti leciti e fatti illeciti. Per i primi, in quanto conformi alle regole del diritto, non si incorre in responsabilità, per fatti illeciti, invece, commessi con dolo o colpa e che hanno cagionato ad altri un danno ingiusto, si incorre in responsabilità e nella conseguente obbligazione nei confronti di colui che l’ha commesso, che consistere nel risarcimento del danno causato(art. 2043 c.c.).

Fatti naturali e atti giuridici

I fatti giuridici, in generale, sono definiti come ogni accadimento determinato dalla natura o dall’uomo e che al suo verificarsi l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico. Un fatto naturale, del tutto indipendente dall’opera dell’uomo, può essere un fatto giuridico con un effetto costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici. I fatti giuridici possono, anche, essere fatti umani e  produrre effetti solo in quanto fatti volontari e consapevoli dell’uomo,  indipendentemente che il soggetto abbia voluto o no gli effetti giuridici, sul solo presupposto che questi goda della capacità naturale di intendere e di volere (art. 2047 c.c.).  Nell’ambito degli atti leciti distinguiamo gli atti giuridici, sottocategoria dei fatti giuridici, perché essi possano produrre effetti non basta,   come per i fatti giuridici, la capacità di intendere e di volere, ma occorre anche la legale capacità di agire (art. 2 c.c.).   

 

 

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