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Post n°11 pubblicato il 25 Febbraio 2009 da Hector87
DISTINZIONE TRA CONTRATTI REALI, CONTRATTI CON EFFETTI REALI E CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI.
EFFETTI OBBLIGATORI: si parla di effetti obbligatori del contratto quando si fa riferimento alle obbligazioni che derivano dal contratto ( ad esempio l’obbligazione del venditore di consegnare la cosa venduta – l’obbligazione del compratore di pagare il prezzo: questi sono effetti obbligatori della vendita) Alcuni esempi di contratti con effetti obbligatori: Locazione, mandato, comodato
EFFETTI REALI: si parla di effetti reali del contratto quando si fa riferimento agli effetti prodotti direttamente dal contratto , al momento stesso della formazione dell’accordo tra le parti ( ad esempio il trasferimento della proprietà dal venditore al compratore è un effetto reale della vendita, un effetto che si produce all’atto stesso della conclusione del contratto di vendita. Secondo il principio consensualistico art 1376 la proprietà si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. – contratto consensuale - )
Ci sono contratti che hanno sia effetti obbligatori che effetti reali ossia che hanno l’effetto di trasferire la proprietà o un altri diritto reale e nel contempo sono fonti di obbligazioni. Alcuni esempi: Donazione, vendita, permuta.
CONTRATTI REALI: ci sono contratti per i quali il perfezionamento necessita non solo il consenso manifesto delle parti ma occorre la consegna della cosa che forma oggetto del contratto; questi sono definiti contratti Reali. Sono contratti reali il deposito, il comodato, il mutuo, il pegno |
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