Creato da Spiritolib73_Firenze il 05/02/2014
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LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Post n°7 pubblicato il 12 Marzo 2014 da Spiritolib73_Firenze

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la legge riconosce una detrazione delle spese sostenute nelle seguenti misure: 

• 65%, per le spese sostenute dall’01.01.2013 al 30.06.2013; 

• 65%, per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014; 

• 50%, per le spese sostenute dall’01.01 al 31.12.2015. 

Per le spese sostenute dai condomini le regole sono diverse.

La detrazione spetta per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente per: 

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; 
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari;
  • l’installazione di pannelli solari;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione 

Per ogni tipologia di intervento summenzionato c'è un valore massimo della detrazione attribuibile, ad esempio per il primo tipo di intervento citato il valore massimo della detrazione consentito è pari a 100.000 euro.

Chi nel 2013 ha svolto lavori di riqualificazione energetica e non sono ancora finiti nel 2014, deve inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione dall’imposta entro il 31 marzo 2014. 

Tale comunicazione deve essere effettuata con l'apposito software IRE2009 ed inviata solo per via telematica entro il prossimo 31 marzo 2014. Per poter svolgere correttamente l'adempimento il contribuente può alternativamente o rivolgersi ad un consulente abilitato o dotarsi delle password di fisconline presso l'Agenzia delle Entrate.
La comunicazione non deve essere presentata se i lavori sono iniziati e finiti nel medesimo anno o se nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d’imposta successivo), non sono state sostenute spese. 

 
 
 

VERSAMENTO DELLA TASSA DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI ENTRO IL PROSSIMO 17 MARZO

Post n°6 pubblicato il 04 Marzo 2014 da Spiritolib73_Firenze

Entro il prossimo 17 marzo dovrà essere versata la tassa annuale per la vidimazione dei libri e dei registri sociali obbligatori. Il versamento riguarda solo le società di capitali (S.r.l. S.p.A. S.a.p.a.).
L’importo da versare, è individuato in base all’ammontare del capitale sociale al I gennaio 2014, ed è pari a:
-ƒ 309,87 euro, se il capitale non è superiore a euro 516.456,90;
-ƒ 516,46 euro, se il capitale è superiore a euro 516.456,90.


Il versamento di questa tassa deve essere effettuato tramite il modello F24, riportando nella Sezione “Erario” come codice tributo "7085" e come anno di riferimento "2014". L'importo può essere compensato con eventuali crediti anche non tributari maturati dalla società.

 
 
 

DETRAZIONE PER GLI ELETTRODOMESTICI IN UNICO 2014

Post n°5 pubblicato il 03 Marzo 2014 da Spiritolib73_Firenze

Con il D.L. 63/2013 era stato concesso ai contribuenti che effettuavano spese di ristrutturazione, la possibilità di detrarre fino al 50% anche delle spese per l'acquisto di mobili d'arredo e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). La spesa doveva essere sostenuta entro il 31 dicembre 2013 e a partire dal 6 giugno 2013, come da Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 18 settembre 2013. Nella suddetta circolare è stato anche specificato che l'agevolazione vale per l'acquisto di elettrodomestici nuovi e non per quelli usati.

Inoltre, da ribadire che l'acquisto dell'elettrodomestico è detraibile se legato alla ristrutturazione della casa e quindi non è detraibile in mancanza di spese di ristrutturazione. Per quanto riguarda l'entità del beneficio concesso, è pari al 50% di un ammontare di acquisti per elettrodomestici non superiore a euro 10.000 e da ripartire in 10 quote annuali

 
 
 

I CANONI DI LOCAZIONE

Post n°4 pubblicato il 19 Febbraio 2014 da Spiritolib73_Firenze

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, l’obbligo di pagamento dei canoni di locazione mediante strumenti di pagamento tracciabili indipendentemente dall' importo del canone stesso. Quindi, qualsiasi pagamento di un canone di locazione dovrà avvenire tramite strumenti quali l'assegno, la carta di credito o il bonifico. Per rendere il provvedimento più incisivo è stata inserita anche l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali sia da parte del conduttore che da parte del locatore in mancanza dell'ottemperanza a tale norma.

Se il canone pagato in contanti è superiore ai 1.000 euro si può incorrere anche nelle sanzioni della normativa antiriciclaggio dall’1% al 40% dell’importo del canone, sia in capo al locatore che al conduttore, con una soglia minima di 3.000 euro.

Ma l'esclusione dalle agevolazioni fiscali e le sanzioni della normativa antiriciclaggio sono sempre applicabili, per qualsiasi pagamento in contanti? Sembrerebbe di no. 

Infatti, per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio può essere richiamata solo nel caso in cui il pagamento sia pari o superiore a 1.000 euro. Per l'esclusione delle agevolaizoni c'è un'importante precisazione del dipartimento del Tesoro che specifica “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.

Quindi, l'obbligo di tracciabilità e la conseguente mancanza di irrogazione di sanzioni per versamento di canoni di locazione ad uso abitativo inferiori a 1.000 euro si potrebbe ritenere assolto con la consegna della ricevuta di pagamento. 

 
 
 

Dal 31 marzo è possibile richiedere le nuove agevolazioni e contributi alle PMI previsti dalla nuova "Sabatini-bis"

Post n°3 pubblicato il 12 Febbraio 2014 da Spiritolib73_Firenze

L'Art. 2 del D.L. del fare aveva introdotto una misura volta a rilanciare gli investimenti delle PMI in macchinari ed impianti. Tale agevolazione consisteva nella possibilità di ottenere un finanziamento agevolato per l'acquisto o il leasing oltre ad un contributo per gli interessi. La norma però doveva diventare operativa dopo l'emanazione di un decreto attuativo che finalmente è venuto alla luce. 

Il 24 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 27 novembre 2013 recante le disposizioni attuative dell'agevolazione "Sabatini-bis" e per le questioni più prettamente operative è stata emanata una circolare apposita (per maggiori dettagli sulla procedura da seguire: (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/). La domanda dovrà essere presentata a partire dalle 9:00 del mattino del 31 marzo solo tramite PEC alle banche convenzionate. L'eventuale finanziamento concesso coprirà l'acquisto integrale del macchinario, avrà durata massima di cinque anni. Il finanziamento non potrà superare i 2 miliori di euro, anche suddiviso in più iniziative di acquisto.

 

 
 
 
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