Creato da Spiritolib73_Firenze il 05/02/2014
Blog su novità fiscali e non solo

Area personale

 
 

Archivio messaggi

 
 
 << Giugno 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
 

Cerca in questo Blog

 
  Trova
 

FACEBOOK

 
 
 

Ultime visite al Blog

 
sposato73dgl1studiotdesimoneMarquisDeLaPhoenixvincenzoschieppatimilanhysono.nuvolastreet.hassleSpiritolib73_Firenzefin_che_ci_sonovirgola_dfaniram1959margherita.22fante.59moFantasiaando
 

Chi puņ scrivere sul blog

 
Solo l'autore puņ pubblicare messaggi in questo Blog e tutti possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 

 

 
« VERSAMENTO DELLA TASSA D...

LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Post n°7 pubblicato il 12 Marzo 2014 da Spiritolib73_Firenze

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la legge riconosce una detrazione delle spese sostenute nelle seguenti misure: 

• 65%, per le spese sostenute dall’01.01.2013 al 30.06.2013; 

• 65%, per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014; 

• 50%, per le spese sostenute dall’01.01 al 31.12.2015. 

Per le spese sostenute dai condomini le regole sono diverse.

La detrazione spetta per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente per: 

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; 
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari;
  • l’installazione di pannelli solari;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione 

Per ogni tipologia di intervento summenzionato c'è un valore massimo della detrazione attribuibile, ad esempio per il primo tipo di intervento citato il valore massimo della detrazione consentito è pari a 100.000 euro.

Chi nel 2013 ha svolto lavori di riqualificazione energetica e non sono ancora finiti nel 2014, deve inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione dall’imposta entro il 31 marzo 2014. 

Tale comunicazione deve essere effettuata con l'apposito software IRE2009 ed inviata solo per via telematica entro il prossimo 31 marzo 2014. Per poter svolgere correttamente l'adempimento il contribuente può alternativamente o rivolgersi ad un consulente abilitato o dotarsi delle password di fisconline presso l'Agenzia delle Entrate.
La comunicazione non deve essere presentata se i lavori sono iniziati e finiti nel medesimo anno o se nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d’imposta successivo), non sono state sostenute spese. 

La URL per il Trackback di questo messaggio è:
https://blog.libero.it/fisconews/trackback.php?msg=12688934

I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
Nessun trackback

 
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963