Creato da Spiritolib73_Firenze il 05/02/2014
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Nuova possibilità di sospendere le cartelle ingiuste di Equitalia con un click comodamente da casa

Post n°2 pubblicato il 06 Febbraio 2014 da Spiritolib73_Firenze

Un'importante novità che è stata introdotta con la legge di stabilità è quella di poter sospendere le cartelle di pagamento notificate da Equitalia se il debito non è dovuto per diversi motivi, a puro titolo esemplificativo:

- Prescrizione

- sgravio emesso direttamente dall'ente creditore e non recepito

- sospensione giudiziale

In precedenza per ottenere tale "sospensione" era obbligatorio recarsi presso uno sportello di Equitalia, da ora in avanti invece, basterà accedere nell'apposita sezione del sito di Equitalia per poterla richiedere. Naturalmente c'è una procedura ben definita da seguire: la richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica dell'atto. A seguito di tale domanda Equitalia sospende la riscossione e accerta i motivi addotti dal contribuente e se entro 220 giorni dalla presentazione della domanda il contribuente non riceve nessuna comunicazione da Equitalia, la cartella "impugnata" è annullata di diritto. Quando viene presentata la domanda deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria ad avvalorare la propria richiesta di sospensione, i propri recapiti e la copia di un documento di identità.

 

 

 
 
 

LA MINI SANATORIA DEI DEBITI IN EQUITALIA AI NASTRI DI PARTENZA

Post n°1 pubblicato il 05 Febbraio 2014 da Spiritolib73_Firenze

Come molti ormai sanno, la legge di stabilità ha previsto di definire in modo agevolato i debiti in Equitalia entro il 28 febbraio 2014, pagando in unica soluzione le cartelle e gli avvisi di Equitalia visti dall'ente stesso entro il 31 ottobre 2013, senza versare gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (la data esatta in cui l'ente ha "visto" il debito è individuabile in ogni estratto di ruolo). La "sanatoria" non è quindi paragonabile al famoso "condono dei carichi pendenti" del 2002, dove pagando semplicemente il 25% in due rate di tutto l'importo a ruolo era definitivamente chiuso tutto il contendere con l'Equitalia. In questo caso, invece, pagando le cartelle in Equitalia entro la data suddetta, il contribuente ha semplicemente uno sconto sul dovuto, restando intatto quanto deve a titolo di imposte e di sanzioni. 

Inoltre, non tutti i tributi in cartella sono "sanabili", ad esempio non lo sono i debiti con l'INPS e l'Inail. Sul sito di Equitalia, www.gruppoequitalia.it, è a disposizione l'elenco degli Enti per i quali è possibile accedere all'agevolazione. La definizione è accessibile anche per i contribuenti che hanno rateizzato il proprio debito. 

Fatte queste doverose precisazioni, rimane il problema di valutare la convenvienza di tale "agevolazione", ovvero, se il contribuente paga il proprio debito agevolabile entro il 28 febbraio 2014, quanto risparmia???

Senza entrare in particolari e noiosi calcoli, direi che l'agevolazione non è molto conveniente, forse si potrebbe arrivare ad un 10-20% di sconto (dipende anche da quanto tempo è stata notificata la cartella al contribuente), considerando anche che gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo non sempre ci sono.

 

 
 
 
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