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Quando la condotta non arriva a costituire stalking ma è pur sempre molesta e pericolosa, il codice civile prevede il rimedio degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, che si può applicare quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente. Il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o piùprovvedimenti: ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto lacondotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsiai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare alluogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero aldomicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed inprossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo chequesti non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizisociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchédelle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno el’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi emaltrattati, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che,per effetto di tali provvedimenti, rimangono prive di mezzi adeguati,fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso,che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore dilavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stessospettante. Con il medesimo decreto il giudice stabilisce la durata dell’ordine diprotezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dellostesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione.Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lostesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piùopportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblicae dell’ufficiale sanitario. |
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Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura scientifica specializzata in tema di molestie assillanti, intende un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate. Intende, inoltre, l'invio di lettere, biglietti, e-mail, sms,oggetti non richiesti; oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali,degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o,addirittura, l'uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso secompiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solopaura e malessere psicologico o fisico nella vittima, è stalking, e chi lo attua è uno stalker. Esso si differenzia dalla semplice molestia per la frequenza e la durata. Da un punto di vista etimologico, il termine stalk è variamente traducibile nella nostra lingua come "caccia in appostamento" "caccia furtiva", "pedinamento furtivo", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di soppiatto"(a selvaggina, nemici); Laparola stalker è traducibile come "cacciatore all'agguato" "chi avanza furtivamente". Non esiste una definizione generalmente accettata di stalking, macosì come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua anglofona è comunque colui che si "apposta", che "insegue", che "pedinae controlla" la propria vittima. Il termine "inseguimento" è quello più largamente usato e tradotto.Quest'ultima definizione sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti per poi intromettersi nella sua vita privata. il D.L. 23 febbraio 2009, numero 11 ha introdotto l’art. 612 bis c.p. concernente gli atti persecutori. Recita così: “Salvoche il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, aquerela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma. Lapena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto ècommesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una dellecondizioni previste dall'articolo 339. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi incui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio”. Viene, altresì, inserito, l’art. 612 ter c.p. (diffida): “la persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612 bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612 bis,l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori. La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612 bis è aumentata fino a sei anni”. Gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis sonostati inseriti fra le aggravanti di cui all’art. 577 c.p. c.1, che applica la pena dell’ergastolo qualora il fatto di cui all’art. 575c.p. sia commesso ove ricorrano le aggravanti in esso riportate, ed èaltresì inserito anche fra le aggravanti di cui all’art.609 ter, che prevede la reclusione da 6 a 12 anni per i fatti di cui all’art. 609 bis. |
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Post n°7 pubblicato il 20 Marzo 2009 da bertipat
Tag: animali, associazioni, attualità, cani, codice civile, conseguenze, contratti, danno, diritto, fac-simili, form, gatti, giudice, giudice di merito, giudiziale, giuridiche, legge, lesione personale, modelli, non profit, novità, padova, professione, registrazione, risarcimento, scrittura privata, tribunale, tutela, ultime, utilità, volontariato Oggi torno sul tema degli animali, in particolare al caso dell’adozione di un cane, quando debba effettuarsi il passaggio di proprietà dall’affidante all’adottante. Eccovi perciò il facsimile di una scheda di affido che è bene compliare e sottoscrivere e che si trova anche presso le associazioni in difesa degli animali. Per quanto riguarda il valore legale di questa scheda: purtroppo gli animali sono ancora considerati, da un punto di vista giuridico, di fatto alla stregua di "cose", per cui quello che viene sottoscritto qui è un contratto, che prevede un passaggio di proprietà, e che acquista i suoi effetti dalla data della sottoscrizione. Fino alla stipula del contratto, il cane rimane sotto la responsabilità del proprietario, ovvero di colui al quale si risale per mezzo del microchip (l'affidante). E ciò anche se l'animale dovesse essere già passato sotto le cure di un'altra persona. Dal momento della sottoscrizione, la responsabilità passa all'affidatario, e ciò pur se presso l'anagrafe canina non è ancora avvenuto l'aggiornamento del nuovo proprietario. Perciò, dalla sottoscrizione di questo contratto derivano tutti quei diritti e doveri che spettano al proprietario (basti pensare, ad esempio, all'obbligo di denuncia all'ULSS del decesso dell'animale, la cui omissione è sanzionata). Si tratta pertanto di un documento importantissimo sia per l'affidante (che altrimenti correrebbe il rischio di vedersi “appioppare” sanzioni o altro per un animale che non è più sotto le sue cure), sia per l'affidatario (che ha tutto l'interesse di assumersi la "paternità" dell'animale). La forza di questo documento viene automaticamente meno, però, nel momento in cui presso l'anagrafe canina viene registrato il passaggio di proprietà nel microchip già inserito o nel nuovo microchip da inserire, perché a quel punto per ogni questione relativa all'animale farà fede quest’ultimo, e non il documento, il quale mantiene la sua rilevanza: 1. nel periodo di tempo in cui l'anagrafe canina non ha ancora registrato il nuovo adottante; 2. nel caso in cui il nuovo adottante affidatario non provveda mai all’incombenza della registrazione, il contratto è la prova che la responsabilità del cane è a suo carico, e non più dell'affidante. SCHEDA DI AFFIDO ELEMENTI INDENTIFICATIVI DELL’ANIMALE Nome: Taglia: Sesso: Età: Razza: Descrizione: Tatuaggio/Microchip: Sterilizzato: Allegato libretto sanitario:
DATI AFFIDANTE (colui che affida):
Nome______________________________ residente a _________ in via _______________ n°_____ prov. _______tel. ________data e luogo di nascita ______________________codice fiscale _________
DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIO (colui che adotta):
Il sottoscritto______________________________ residente a ____________________________ in via _________________________________ n°_____ prov. _______tel. __________________ data e luogo di nascita ______________________codice fiscale n.__________________________ identificato con il documento _________________ n° ________________________del_________ rilasciato da ___________________________________ (allegato in copia fronte/retro) in qualità di affidatario del suddetto animale si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni, secondo sani criteri zoofili, come animale da compagnia presso la propria abitazione. Si impegna altresì:
1. Ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, filaria etc.) che il veterinario di fiducia riterrà opportune e di segnarli sull’apposito libretto sanitario intestato all’animale; a provvedere per tutta la vita dell’animale ad un’alimentazione adeguata e ad ulteriori cure eventualmente necessarie;
2. A registrare l’animale (se cane) presso l’anagrafe canina locale con l’inserimento del microchip entro e non oltre 30 giorni dalla data di codesto modulo; se l’animale fosse già tatuato o microchippato, a fare il passaggio di proprietà allo scadere dei 30 giorni;
3. A provvedere alla sterilizzazione dell’animale (se femmina) entro 30 giorni dalla data di codesto modulo; in caso di cucciola femmina, al compimento dell’8° mese d’età e a far pervenire in entrambi i casi all’affidante il certificato di avvenuta;
4. A non cederlo se non previo consenso dell’affidante e in seguito avvertendo l’anagrafe canina locale;
5. Ad informare l’affidante e l’anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;
6. A ricontattare l’affidante qualora nel corso dell’affido non gli/le fosse più possibile custodire l’animale affidato;
7. A comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso dell’animale all’affidante e all’anagrafe canina;
8. A non detenere MAI il cane a catena, in serraglio o in luoghi non idonei;
9. A liberare e manlevare l’affidante da ogni responsabilità e conseguenza che possa derivare a sé o a terzi dalla custodia, la crescita e la detenzione dell’animale;
10. A mostrare l’animale affidato all’uopo all’affidante o al personale da lui incaricato nel corso dei controlli saltuari domiciliari (volontari e/o associazioni e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale);
11. A restituire l’animale su richiesta dell’affidante qualora una delle precedenti condizioni non venisse rispettata.
L'affidatario dichiara di approvare e di sottoscrivere specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola n. 11. Firma dell'affidatario_____________________________________
Luogo e data_____________________
Firmato
L’affidante ______________ L’affidatario ___________________
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Post n°6 pubblicato il 20 Marzo 2009 da bertipat
Tag: cassazione, codice civile, danno, diritto, esistenziale, lavoro, mobbing, professione, risarcimento, sentenza, tribunale, tutela Si tratta di un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario diescludere la vittima dal gruppo. |
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Post n°5 pubblicato il 20 Marzo 2009 da bertipat
L’Amministrazione di sostegno è un istituto nato (L. n. 6/2004) con l’intento di favorire persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.L’istituto si affianca alle note figure dell’interdizione e dell’inabilitazione, e costituisce un tertium genus, differenziandosi sia perché la domanda può essere proposta anche dallo stesso interessato (cd. beneficiario), sia per la delimitazione temporale dell’amministrazione (che può durare, salvo certi casi, al massimo 10 anni), sia perché può essere concessa anche per menomazioni fisiche e non solo psichiche, ed anche in previsione di una propria futura invalidità. |
Responsabile del blog
Patrizia Bertipaglia
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il 22/03/2009 alle 12:26
Inviato da: ladymiss00
il 20/03/2009 alle 18:27