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Creato da bertipat il 20/03/2009

Giuri Cafè

Luogo d'informazione giuridica

 

 

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Post n°9 pubblicato il 22 Marzo 2009 da bertipat
 

Quando la condotta non arriva a costituire stalking ma è pur sempre molesta e pericolosa, il codice civile prevede il rimedio degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, che si può applicare quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente. Il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o piùprovvedimenti: ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto lacondotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsiai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare alluogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero aldomicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed inprossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo chequesti non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizisociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchédelle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno el’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi emaltrattati, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che,per effetto di tali provvedimenti, rimangono prive di mezzi adeguati,fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso,che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore dilavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stessospettante.
Con il medesimo decreto il giudice stabilisce la durata dell’ordine diprotezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dellostesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione.Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lostesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piùopportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblicae dell’ufficiale sanitario.

 
 
 

LO STALKING

Post n°8 pubblicato il 22 Marzo 2009 da bertipat
 

Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura scientifica specializzata in tema di molestie assillanti, intende un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate.

Intende, inoltre, l'invio di lettere, biglietti, e-mail, sms,oggetti non richiesti; oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali,degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o,addirittura, l'uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso secompiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solopaura e malessere psicologico o fisico nella vittima, è stalking, e chi lo attua è uno stalker. Esso si differenzia dalla semplice molestia per la frequenza e la durata.

Da un punto di vista etimologico, il termine stalk è variamente traducibile nella nostra lingua come "caccia in appostamento" "caccia furtiva", "pedinamento furtivo", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di soppiatto"(a selvaggina, nemici); Laparola stalker è traducibile come "cacciatore all'agguato" "chi avanza furtivamente".

Non esiste una definizione generalmente accettata di stalking, macosì come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua anglofona è comunque colui che si "apposta", che "insegue", che "pedinae controlla" la propria vittima. Il termine "inseguimento" è quello più largamente usato e tradotto.Quest'ultima definizione sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti per poi intromettersi nella sua vita privata.

il D.L. 23 febbraio 2009, numero 11 ha introdotto l’art. 612 bis c.p. concernente gli atti persecutori. Recita così:

“Salvoche il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, aquerela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

 

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

 

Lapena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto ècommesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una dellecondizioni previste dall'articolo 339.

 

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi incui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio”.

 

Viene, altresì, inserito, l’art. 612 ter c.p. (diffida): “la persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612 bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.

 

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612 bis,l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

 

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

 

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612 bis è aumentata fino a sei anni”.

 

Gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis sonostati inseriti fra le aggravanti di cui all’art. 577 c.p. c.1, che applica la pena dell’ergastolo qualora il fatto di cui all’art. 575c.p. sia commesso ove ricorrano le aggravanti in esso riportate, ed èaltresì inserito anche fra le aggravanti di cui all’art.609 ter, che prevede la reclusione da 6 a 12 anni per i fatti di cui all’art. 609 bis.


Per ogni altra utile informazione è possibile consultare il sito www.stalking.it


 
 
 

Adozione di un cane. Scheda di affido.

Oggi torno sul tema degli animali, in particolare al caso dell’adozione di un cane, quando debba effettuarsi il passaggio di proprietà dall’affidante all’adottante. Eccovi perciò il facsimile di una scheda di affido che è bene compliare e sottoscrivere e che si trova anche presso le associazioni in difesa degli animali.

Per quanto riguarda il valore legale di questa scheda: purtroppo gli animali sono ancora considerati, da un punto di vista giuridico, di fatto alla stregua di "cose", per cui quello che viene sottoscritto qui è un contratto, che prevede un passaggio di proprietà, e che acquista i suoi effetti dalla data della sottoscrizione. Fino alla stipula del contratto, il cane rimane sotto la responsabilità del proprietario, ovvero di colui al quale si risale per mezzo del microchip (l'affidante). E ciò anche se l'animale dovesse essere già passato sotto le cure di un'altra persona. Dal momento della sottoscrizione, la responsabilità passa all'affidatario, e ciò pur se presso l'anagrafe canina non è ancora avvenuto l'aggiornamento del nuovo proprietario.

Perciò, dalla sottoscrizione di questo contratto derivano tutti quei diritti e doveri che spettano al proprietario (basti pensare, ad esempio, all'obbligo di denuncia all'ULSS del decesso dell'animale, la cui omissione è sanzionata). Si tratta pertanto di un documento importantissimo sia per l'affidante (che altrimenti correrebbe il rischio di vedersi “appioppare” sanzioni o altro per un animale che non è più sotto le sue cure), sia per l'affidatario (che ha tutto l'interesse di assumersi la "paternità" dell'animale).

La forza di questo documento viene automaticamente meno, però, nel momento in cui presso l'anagrafe canina viene registrato il passaggio di proprietà nel microchip già inserito o nel nuovo microchip da inserire, perché a quel punto per ogni questione relativa all'animale farà fede quest’ultimo, e non il documento, il quale mantiene la sua rilevanza: 1. nel periodo di tempo in cui l'anagrafe canina non ha ancora registrato il nuovo adottante; 2. nel caso in cui il nuovo adottante affidatario non provveda mai all’incombenza della registrazione, il contratto è la prova che la responsabilità del cane è a suo carico, e non più dell'affidante.

SCHEDA DI AFFIDO

ELEMENTI INDENTIFICATIVI DELL’ANIMALE

Nome:            Taglia:           Sesso:                Età:

Razza:                    Descrizione:

Tatuaggio/Microchip:            Sterilizzato:                Allegato libretto sanitario:

 

DATI AFFIDANTE (colui che affida):

 

Nome______________________________ residente a _________

in via _______________ n°_____ prov. _______tel. ________data e luogo di nascita ______________________codice fiscale _________

 

DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIO (colui che adotta):

 

Il sottoscritto______________________________ residente a ____________________________

in via _________________________________ n°_____ prov. _______tel. __________________

data e luogo di nascita ______________________codice fiscale n.__________________________

identificato con il documento _________________ n° ________________________del_________

rilasciato da ___________________________________ (allegato in copia fronte/retro) in

qualità di affidatario del suddetto animale si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni, secondo sani criteri zoofili, come animale da compagnia presso la propria abitazione.

Si impegna altresì:

 

1.    Ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, filaria etc.) che il veterinario di fiducia riterrà opportune e di segnarli sull’apposito libretto sanitario intestato all’animale; a provvedere per tutta la vita dell’animale ad un’alimentazione adeguata e ad ulteriori cure eventualmente necessarie;

 

2.    A registrare l’animale (se cane) presso l’anagrafe canina locale con l’inserimento del microchip entro e non oltre 30 giorni dalla data di codesto modulo; se l’animale fosse già tatuato o microchippato, a fare il passaggio di proprietà allo scadere dei 30 giorni;

 

3.    A provvedere alla sterilizzazione dell’animale (se femmina) entro 30 giorni dalla data di codesto modulo; in caso di cucciola femmina, al compimento dell’8° mese d’età e a far pervenire in entrambi i casi all’affidante il certificato di avvenuta;

 

4.    A non cederlo se non previo consenso dell’affidante e in seguito avvertendo l’anagrafe canina locale;

 

5.    Ad informare l’affidante e l’anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;

 

6.    A ricontattare l’affidante qualora nel corso dell’affido non gli/le fosse più possibile custodire l’animale affidato;

 

7.    A comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso dell’animale all’affidante e all’anagrafe canina;

 

8.    A non detenere MAI il cane a catena, in serraglio o in luoghi non idonei;

 

9.    A liberare e manlevare l’affidante da ogni responsabilità e conseguenza che possa derivare a sé o a terzi dalla custodia, la crescita e la detenzione dell’animale;

 

10.  A mostrare l’animale affidato all’uopo all’affidante o al personale da lui incaricato nel corso dei controlli saltuari domiciliari (volontari e/o associazioni e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale);

 

11.  A restituire l’animale su richiesta dell’affidante qualora una delle precedenti condizioni non venisse rispettata.

 

L'affidatario dichiara di approvare e di sottoscrivere specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola n. 11.

Firma dell'affidatario_____________________________________

 

Luogo e data_____________________

 

 

Firmato

 

L’affidante ______________       L’affidatario ___________________

 

 

 
 
 

Il mobbing: la tutela nel nostro ordinamento giuridico

Si tratta di un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario diescludere la vittima dal gruppo.
Le forme che il mobbing può assumere sul posto di lavoro nei confronti di un lavoratore sono diverse, e possono consistere in:
a) pressioni o molestie psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta;
e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa, ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;
h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idoneia provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche epsicologiche del lavoratore;
i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziativeformative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale;
n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi;
o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni.
In ogni caso, la fattispecie assume rilevanza, secondo gli studi di settore, una volta che gli atti di persecuzione acquistino i requisiti della sistematicità e della durata, per quanto non si esclude che anche un singolo atto lesivo possa rilevare ove gli effetti siano duraturi.

Venendo ad esaminare la situazione normativa italiana, va evidenziato che non vi sono normative specificamente rivolte a disciplinare il fenomeno del mobbing, ma solo alcuni disegni e proposte di legge.

Una disciplina nazionale che può avere rilevanza indiretta ai fini del mobbing è dato dalle norme sulla sicurezza sul lavoro, Decreto Legislativo 9. 4. 2008, n. 81, che non riguarda il mobbing direttamente ma contiene varie norme utili: la stessa definizione di salute del lavoratore (quale stato di completo benessere fisico, mentale esociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità),al contenuto ampio e generale della «valutazione dei rischi» cui obbligatoriamente, e con compito e responsabilità non delegabile (art.16), è chiamato il datore di lavoro (che deve effettuare una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione incui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza), o infine all’ambito di applicazione della disciplina sulla sicurezza (che riguarda tutte le tipologie di rischio, in ogni attività).

Al di fuori di tali norme, vi è poi il principio generale di cuiall’art. 2087 c.c. "Tutela delle condizioni di lavoro”, che stabilisce,quale effetto giuridico del contratto, l’obbligo del datore di lavorodi tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro; a tale obbligo si connette poi il combinato disposto degliart. 2049 e 2059 cod.civ., ed il regime di corresponsabilità del datoredi lavoro per i fatti dei propri dipendenti che cagionino ad altri dipendenti danni non patrimoniali.

 
 
 

Amministrazione di sostegno

L’Amministrazione di sostegno è un istituto nato (L. n. 6/2004) con l’intento di favorire persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.L’istituto si affianca alle note figure dell’interdizione e dell’inabilitazione, e costituisce un tertium genus, differenziandosi sia perché la domanda può essere proposta anche dallo stesso interessato (cd. beneficiario), sia per la delimitazione temporale dell’amministrazione (che può durare, salvo certi casi, al massimo 10 anni), sia perché può essere concessa anche per menomazioni fisiche e non solo psichiche, ed anche in previsione di una propria futura invalidità.

Ne usufruiscono, ad esempio, anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, ciechi, malati di Alzheimer, in altri termini tutti coloro che necessitano di un amministratore che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Molto ci sarebbe da dire su questa figura. Fondamentale è sapere che la domanda per ottenere un amministratore (è lo stesso beneficiario che può decidere e indicare chi esso sia), in forma di ricorso, può essere proposta senza l’assistenza di un legale. Preciso che così dice la legge, tuttavia alcuni Tribunali richiedono la difesa tecnica ed un procedimento analogo al quello dell’apertura della tutela.

E’ necessario quindi informarsi prima presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove il beneficiario/a ha la residenza o il domicilio.

Nel caso in cui il ricorso possa essere presentato personalmente, va inoltrato al Giudice tutelare, il quale fisserà udienza e darà disposizioni per notificare copia del ricorso e del decreto a tutti i parenti entro il quarto grado del beneficiario/a (i quali devono essere messi a conoscenza del procedimento allo scopo di poter fare opposizione).

All’udienza fissata, il Giudice tutelare sentirà i parenti ma soprattutto il beneficiario/a e a questo punto dovrebbe emettere il provvedimento di nomina dell’amministratore (o al più tardi entro 60 giorni).L’amministratore deve prestare giuramento e presentare il rendiconto annuale della gestione del patrimonio del beneficiario.

Ecco un possibile modello di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, che va presentato alla cancelleria che vi dicevo.

ILL. MO GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI …

Il sottoscritto … nato a … il … e residente in ... via … n … tel. …

(N.B. il ricorso può essere presentato dallo stesso beneficiario, oppure dal dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ed in caso il ricorso sia presentato da questi, indicare: in qualità di …….del signor …, nato a … il … e residente (o domiciliato) in …, nella via …, n. …)

premesso

- che il predetto signor …si trova nella impossibilità (indicare: totale/parziale/definitiva/temporanea) di provvedere ai propri interessi a causa di infermità (oppure: di menomazione) fisica (oppure: psichica);
- che, infatti, lo stesso signor … come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da …, per cui si trova nella impossibilità di (ad esempio: riscuotere la pensione, gestire le spesi correnti non avendo più la coscienza del valore del denaro,…)
- che si rende necessario, conseguentemente, provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa rappresentare (oppure: assistere) il predetto signor … nel compimento degli atti di seguito precisati;
- tutto ciò premesso,
CHIEDE
che la S.V. voglia nominare al signor … un amministratore di sostegno, indicandolo nella persona del signor …, nato a … il ... e residente in …, via ..., n. … tel...(eventualmente tale designato dallo stesso …)
che, trattandosi di infermità permanente, la nomina avvenga a tempo indeterminato (oppure)che, trattandosi di infermità temporanea, la nomina venga effettuata per …., affinché possa rappresentarlo (oppure: assisterlo) nel compimento dei seguenti atti senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione:
1. riscossione della pensione mensile di euro ..., rilasciando quietanza;
2. utilizzo della intera predetta pensione per le esigenze ordinarie del beneficiario e l’ordinaria amministrazione dei suoi beni;
3. presentazione di istanze ad Uffici Postali e della Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;
4. presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;
5. …
6. …
7. L’amministratore di sostegno assisterà (o sostituirà) il beneficiario nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice tutelare.Si propone, infine, che l’amministratore di sostegno riferisca al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario ogni ….
A corredo dell’istanza, produce:
1.Estratto dell’atto di nascita del beneficiario;
2.Certificato di famiglia storico del beneficiario;
3.Documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione;
4.Documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale.
(Luogo e data di sottoscrizione)
(Sottoscrizione)

 
 
 
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Patrizia Bertipaglia

 

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