Creato da avv.chireca il 19/05/2012
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cambio cognome le novita 2012

Post n°9 pubblicato il 27 Maggio 2012 da avv.chireca

É stata pubblicata la circolare n. 14/2012 del Ministero dell’interno in materia di procedimento per il cambiamento del cognome, alla luce delle novità introdotte dal D.P.R. 54/2012, che ha inciso sulla previgente normativa di cui agli artt. 84 e ss. del D.P.R. 396/2000, al fine di unificare i procedimenti di cambiamento di nome e cognome individuando nel Prefetto l’unica autorità decisionale al riguardo. La nuova normativa provvede ad abrogare gli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del D.P.R. del 2000, che trattavano specificamente della richiesta di cambio di cognome, introducendo tale fattispecie all’interno del novellato testo dell’art. 89, ora applicabile sia a tutte le ipotesi di cambio di cognome, sia al cambio di nome. La domanda di cambiamento di nome e/o cognome può essere presentata «al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce». La predetta normativa entrerà in vigore a partire dal 9 luglio 2012. L’innovazione, coerente con principi in materia di semplificazione amministrativa, mira a snellire l’iter procedimentale relativo alle domande di cambiamento di cognome che, in precedenza, prevedeva un’istruttoria a carico delle Prefetture ed una competenza decisionale in capo al Ministero dell’interno, riducendo di conseguenza i tempi di risposta alla richiesta del cittadino. Al Ministero è rimasto affidato il compito di emanare le linee guida e sbrogliare eventuali nodi interpretativi delle nuove disposizioni, al fine di assicurare all’attività la necessaria coerenza normativa e l’omogeneità dell’applicazione sul territorio. É in virtù di tale residuale competenza che il Ministero è intervenuto a fornire le indicazioni relative alla corretta applicazione della procedura prevista dalle nuove disposizioni normative e a ribadire i principi fondamentali cui le Prefetture sono tenute a conformarsi in risposta alle domande pervenute, anche alla luce delle circolari ministeriali già emanate in materia dalla Direzione centrale per i servizi demografici. Nella circolare in oggetto si sottolinea come l’istante non vanti un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi invece sempre di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa. L’indicazione delle ragioni a sostegno della domanda assume, pertanto, precipuo rilievo al fine di valutare la meritevolezza della richiesta, l’eventuale conflitto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi ovvero ancora per verificare che non vi siano esigenze di pubblico interesse che richiedono di rigettare la domanda. A bilanciare gli opposti interessi, pubblicistico alla tendenziale stabilità del cognome e privatistico in termini di diritto all’identità personale, è fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati. Dunque, l’eventuale provvedimento di diniego dovrà riportare la compiuta motivazione delle ragioni del diniego, giacché la sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento. Segue nella circolare l’esposizione di una vasta casistica delle istanze ordinariamente presentate, accompagnata dall’indicazione delle procedure da seguire per ciascuna di esse e dai criteri che devono guidare il giudizio di meritevolezza delle singole istanze. Le istanze più frequenti sono ricondotte a tre tipologie: a) richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno. Come noto, nel nostro ordinamento, la regola non scritta, ma desumibile da vari elementi ricavabili dall’insieme delle norme, è quella di attribuire al figlio il cognome paterno. A fronte delle considerazioni favorevoli espresse in tema anche dalla Corte costituzionale (sent. 61/2006), la ponderazione degli interessi in gioco è legata, a norma invariata, a circostanze e motivazioni tali da rendere anche il cognome materno meritevole di tutela. Si sottolinea nella circolare come il giudizio di meritevolezza delle istanze debba muoversi con diversa cautela quando, invece, sia richiesta la sostituzione del cognome materno a quello paterno, esigendo, quest’ultima ipotesi, motivazioni sottese all’istanza particolarmente pregnanti; b) istanza di sostituzione del cognome paterno con altro cognome (in genere cognome del nuovo coniuge o compagno della madre). In tali casi, soprattutto se l’istanza sia riferita a un minore, deve essere valutato nel concreto l’interesse del minore, oltre che l’interesse del padre, avendo riguardo al principio per cui, nei casi indicati, si impone, di norma, l’esigenza e l’opportunità di acquisire il consenso di entrambi i genitori; c) istanza del neocittadino italiano che, in sede di concessione della cittadinanza, si vede assegnare il cognome paterno, diverso da quello con il quale era identificato all’estero e chiede di modificarlo per ricondurre ad unità le documentazioni. In relazione a tali ipotesi si richiamano gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e della stessa Corte di giustizia Ue che affermano il principio generale dell’intangibilità del cognome originario, in quanto identificativo della persona, statuendosi che gli ordinamenti interni dei Paesi membri devono consentire agli interessati di poter mantenere il cognome di origine secondo le disposizioni interne, in presenza o meno della doppia cittadinanza, a sostegno del valore dell’identità acquisita. Il Governo italiano, quindi, intervenendo sul regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, riscrive le norme che disciplinavano la materia, semplificando la procedura e prevedendo altre ipotesi per il cambio di cognome. Secondo la nuova normativa, l’aggiunta del cognome materno a quello paterno sarà sempre possibile. Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli. Infine, ai nuovi italiani che ricevono la cittadinanza sarà concesso di mantenere il cognome con il quale erano identificati all’estero.

 
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mediazione tributarista ricorsi cartelle domiciliazione risarcimento danni infortunistica tel 3498612391

Post n°8 pubblicato il 26 Maggio 2012 da avv.chireca

tributarista si dichiara disponibile collaborazione esterna, (in ambito giudiziale e stragiudiziale), per espletare incombenze di cancelleria; svolgere attività di udienza; redigere lettere di messa in mora, diffide, atti giudiziari; gestire pratiche assicurative in seguito a sinistri di vario genere e di opposizione a sanzioni amministrative.responsabilità civile e medica; diritto del lavoro; diritto fallimentare; recupero crediti; locazioni; condominio; esecuzioni mobiliari ed immobiliari; successioni; proprietà e diritti reali; contratti, ricorsi tributari.mediazione disponibilità per domiciliazioni sicilia occidentale . indico di seguito il mio indirizzo e-mail: chireca@gmail.com » Grazie.

 
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esattorie cartelle pazze ed evasione

Post n°7 pubblicato il 25 Maggio 2012 da avv.chireca

il colmo per Equitalia non pagare le tasse. Eppure è successo, e stava per finire male. Con un atto di precetto inviato dall’Ama, l’azienda dei rifiuti di Roma, per la sede legale dell’agenzia degli esattori e la sede di Equitalia Sud. In entrambi i casi, a causa della morosità nel pagamento della tassa sui rifiuti. Per il primo caso, la svista (che ai cittadini, ricorda giustamente Bechis, non viene però perdonata) è probabilmente dovuta a un cambio di sede. Dal primo gennaio del 2012 Equitalia ha trasferito la propria sede legale. Non ha comunicato la disdetta all’Ama al fine del pagamento dei rifiuti e naturalmente non ha nemmeno comunicato formalmente il trasferimento nella nuova sede, ai fini del pagamento della tassa. Risultato: alla vecchia sede è arrivata la bolletta dell’Ama, che nessuno ha pagato. Alla nuova sede non è arrivata nessuna bolletta, perché Equitalia ha omesso di comunicare il proprio trasferimento. Quisquillie, naturalmente. Un po’ meno quelle relative agli arretrati sulla tassa dei rifiuti di una delle controllate del gruppo di riscossione pubblico: Equitalia Sud, anche lei come numerosi sedi e sportelli nella capitale. Qui i mancati pagamenti della tassa dei rifiuti sembrano più seri. Secondo quanto risulta a Libero la morosità di Equitalia Sud nei confronti dell’Ama ammonta a circa 200mila euro di arretrati. L’ingiunzione di pagamento sarebbe stata più che giustificata. Una cartella esattoriale naturalmente sarebbe stata irrealistica: l’Ama avrebbe dovuto chiedere ad Equitalia stessa la riscossione, e se Equitalia sud avesse fatto orecchie da mercante, sarebbe stato necessario mettere lì le ganasce fiscali e magari procedere al pignoramento di uno degli immobili di proprietà (sette fabbricati e sei terreni nell’avellinese, un fabbricato in provincia di Pescara e due fabbricati in provincia di Vibo Valentia). Equitalia si è scusata formalmente per l’errore di comunicazione nel primo caso. Per Equitalia Sud, i 200mila euro verranno pagati con sanzioni e interessi. Che non si possono evitare anche se il cliente moroso e un pizzico smemorato porta il nome altisonante di Equitalia.

 
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esattorie pagare meno interessi

Post n°6 pubblicato il 25 Maggio 2012 da avv.chireca

EQUITALIA: AL VIA TASK FORCE PER ASSISTERE CITTADINI E IMPRESE LA TASK FORCE VA ALLARGATA. IL CODACONS CHIEDE DI ESSERE SENTIT Oggi e' stata raggiunta un'intesa tra i vertici di Equitalia e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro per dare il via ad una task force congiunta che avrà il compito di analizzare situazioni critiche, come imprese che dichiarano di ricevere cartelle per tributi già pagati o oggetto di sentenza favorevole a seguito di un contenzioso. Per il Codacons l'iniziativa, per quanto positiva, non è sufficiente. L'idea di una task force era stata lanciata dalla stessa associazione di consumatori nei giorni scorsi con una lettera appello al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica, ma è evidente che, per essere realmente efficace, deve investire molti più soggetti e non deve limitarsi ad applicare meglio le regole esistenti ma a cambiarle. Per questo occorre inserire nella task force anche i ministeri e le commissioni parlamentari competenti, oltre alle associazioni di consumatori. Il Codacons, comunque, chiede di essere convocato da questa task force, per poter evidenziare almeno le maggiorazioni illegali per le cartelle relative alle violazioni al Codice della strada comminate dai Comuni. Ai destinatari di tali cartelle, infatti, oltre alla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione al CdS, si richiede, illegalmente, anche la maggiorazione del 10% a semestre, 20% all’anno, per il ritardato pagamento. Cosa illegale, come già stabilito da numerose sentenze. La cosa assurda è che i Comuni, avendo 5 anni di tempo per far giungere la cartella esattoriale, più tempo ci mettono a notificare più ci guadagnano. Come dire, un piccolo conflitto di interessi che andrebbe risolto con una modifica normativa che stabilisca una sanzione fissa al posto di interessi semestrali a cui, semmai, applicare i soli interessi legali. Non è, infatti, accettabile che il cittadino paghi di più, e così tanto, solo per il ritardo e l'inefficienza della Pubblica amministrazione nel notificare le cartelle esattoriali.

 
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assicurazioni novita

Post n°5 pubblicato il 23 Maggio 2012 da avv.chireca

Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.". 2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo' prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135». 3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato puo' procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera' le proprie valutazioni sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativita', come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa puo' decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa puo' non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilita' dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonche' il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi»...

 
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