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Oggi la burocrazia comporta un dispendio di tempo, energie e denaro. Continue code agli sportelli, rischio di dover ritornare per una dimenticanza. Il libero professionista e le aziende sprecano ore preziose che potrebbero utilizzare diversamente riducendo i costi passivi. Affidarsi ad una struttura specializzata significa risparmiare tempo, denaro e significa anche poter delegare il personale a svolgere altre mansioni sicuramente piu utili in azienda o nel proprio studio.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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Post n°32 pubblicato il 28 Agosto 2010 da infservizi
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Istituto per le indagini e la sicurezza privata

Post n°31 pubblicato il 27 Agosto 2010 da infservizi
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Post n°30 pubblicato il 28 Maggio 2010 da infservizi

 

 

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Post N° 29

Post n°29 pubblicato il 27 Marzo 2008 da infservizi

La Comunicazione Unica per l'avvio d'impresa

Dal 19 febbraio 2008, le Camere di commercio, insieme all'Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL hanno iniziato la sperimentazione di "Comunicazione Unica", il modello informatico unificato che consente con un'unica comunicazione di assolvere tutti gli adempimenti inerenti l'avvio dell'impresa.

*

L'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto una procedura semplificata per l'avvio dell'attività d'impresa. La norma prevede una comunicazione unica per tutti gli adempimenti connessi alla nascita dell'impresa.

Le imprese o i loro intermediari devono assolvere, infatti, a diversi obblighi che riguardano l'Agenzia delle Entrate, l'INAIL, l'INPS e le Camere di commercio.

L'avvio di un'impresa necessita infatti di:

richiesta del codice fiscale e della partita IVA all'Agenzia delle Entrate;

apertura di una posizione assicurativa presso l'INAIL;

iscrizione all'INPS dei dipendenti e dei lavoratori autonomi;

iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio.

Fin'ora tali obblighi venivano assolti con procedure diverse per ogni ente. A seconda della natura dell'impresa (individuale o società) vi erano, inoltre, diversi sistemi di trasmissione: moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax e presentazioni allo sportello.

Con il D.M. 2 novembre 2007 è stato approvato il modello di comunicazione unica, da presentare, telematicamente o su supporto informatico, al Registro delle imprese, che permette alle imprese o ai loro intermediari di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'avvio dell'attività ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, compresa l'attribuzione del codice fiscale e della partita IVA.
La comunicazione unica offre all'impresa un risparmio di tempo altrimenti speso tra diverse amministrazioni nell'attesa degli esiti delle procedure d'iscrizione.

La fase di sperimentazione
Dal 19 febbraio 2008 (a sessanta giorni dalla pubblicazione del D.M. 2 novembre 2007 in G.U.) le imprese e gli intermediari interessati possono decidere di applicare la nuova disposizione che consente l'invio di un'unica comunicazione. In accordo con Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, per il primo periodo si potrà utilizzare la nuova procedura partecipando ad una fase sperimentale che si svolgerà con utenti pilota che effettueranno adempimenti validi a tutti gli effetti di legge. Per poter partecipare alla sperimentazione è necessario rivolgersi alla Camera di commercio di competenza.
Nel periodo sperimentale gli adempimenti che è possibile assolvere tramite la Comunicazione Unica saranno i seguenti:

Agenzia delle Entrate: tutti (dichiarazione di inizio attività, variazione dati, cessazione attività);

Camere di commercio: tutti (iscrizioni, modifiche, cessazioni);

INAIL: solo iscrizioni;

INPS: solo iscrizioni per titolari/soci di imprese del terziario e datori di lavoro non artigiani. Sono esclusi nella prima fase gli imprenditori agricoli.

A regime, la procedura permetterà di comunicare variazioni e cessazioni d'impresa anche a INAIL e INPS.

La fase sperimentale si concluderà il 19 agosto 2008, giorno dal quale la nuova procedura sarà operativa su tutto il territorio dello Stato e per tutti i tipi di imprese.
Inoltre, nella fase di sperimentazione è consentito procedere alla trasmissione solo per via telematica e non è consentito l'utilizzo del supporto informatico presso gli sportelli camerali.

Il modello di comunicazione
Il modello di comunicazione, intitolato "Comunicazione unica per la nascita d'impresa (art. 9 D.L. n. 7/2007)" si compone delle seguenti sezioni e dovrà essere compilato tramite l'utilizzo di un software gratuito, denominato "ComUnica Impresa". Il modello, che come esamineremo al paragrafo successivo, è la "copertina" della comunicazione si compone di 6 sezioni:

Sez ione I – Ufficio Registro Imprese destinatario: In questa sezione va indicata la sigla della provincia dell'Ufficio del Registro Imprese;

Sezione II – Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione: dev'essere indicata la denominazione, il codice fiscale, la provincia della sede;

Sezione III – Oggetto della comunicazione: va indicato l'adempimento per cui viene trasmessa la comunicazione, trattasi di: nuova impresa con immediato inizio attività economica (per tutti gli enti), costituzione di nuova impresa senza immediato inizio attività economica, inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese, variazione, cessazione, cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese e l'ente destinatario: Agenzia delle entrate, INAIL, INPS e Registro imprese;

Sezione IV – Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato): vanno indicati il cognome, il nome, la qualifica, il codice fiscale, l'indirizzo email o PEC, il telefono;

Sezione V – Domicilio elettronico (PEC) dove notificare le ricevute previste: Oltre al domicilio di Posta Elettronica Certificata delle imprese, il modello permette, per chi non avesse ancora un indirizzo PEC di poterne fare richiesta tramite l'apposito flag sulla casella "Richiedo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata" e scrivendo l'indirizzo E-mail per la notifica dell'attivazione PEC;Sezione VI – Elenco dei documenti informatici allegati: il modello abbiamo detto contiene al suo interno altre modulistiche necessarie per comunicazioni ai fini INPS, Agenzia delle Entrate e INAIL, tale modulistica verrà predisposta su file che verrà allegato alla comunicazione Unica. Nella sezione VI del modello va indicato il nome del file e l'ente destinatario.

La procedura
Nella prima fase di avvio della Comunicazione unica, è stato messo a disposizione un software di base, gratuito, denominato "ComUnica Impresa" da utilizzare per la compilazione del modello informatico unificato che consente con un'unica comunicazione di assolvere tutti gli adempimenti inerenti all'avvio dell'impresa e le successive variazioni e cancellazioni.
Tale comunicazione, valida ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali, dev'essere inoltrata con l'utilizzo obbligatorio della firma digitale e corredata da tutti gli ulteriori allegati eventualmente necessari all'Ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio di competenza che provvederà ad inoltrarla a sua volta ai vari Enti (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL).
L'applicativo ComUnica guida l'utente nella compilazione delle diverse modulistiche destinate ai vari enti.

In pratica viene a formarsi un fascicolo contenente:

il modello di comunicazione;

la modulistica Registro Imprese in formato specificato dal D.M. 31 ottobre 2003, n. 188 che conterrà la modulistica ai fini INPS (Artigiani e Commercianti);

la modulistica di inizio,variazione e cessazione ai fini IVA dell'Agenzia delle Entrate AA9/8 (imprese individuali) AA7/9 (società e altri soggetti collettivi);

la modulistica INAIL;

la modulistica INPS per imprese con dipendenti (DM 68).

In particolare a seconda dell'oggetto della comunicazione, nuova impresa con immediato inizio attività economica, costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica, inizio attività per impresa iscritta al Registro Imprese, Variazione, Cessazione, Cancellazione dell'impresa dal Registro imprese, viene prevista la compilazione di una o più modulistiche.
Come si evince dalla tabella di sintesi che indica tutte le combinazioni possibili, alcune funzioni risultano inizialmente non disponibili. E' cura dell'impresa comunque adempiere a tutti gli obblighi di legge. Nel qual caso quindi la procedura ancora non preveda l'esecuzione di alcuni adempimenti necessari, l'impresa o l'intermediario deve provvedere ad adempiere agli obblighi utilizzando la precedente modalità di presentazione.

La comunicazione così composta deve essere inoltrata con l'utilizzo della firma digitale all'Ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio di competenza, che provvederà ad inoltrarla a sua volta agli altri enti (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL).

Dopo aver spedito la pratica di Comunicazione Unica, l'impresa e l'intermediario riceveranno dal Registro Imprese, rispettivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (tramite il modello di comunicazione unica è possibile richiedere una casella di PEC, indicando anche il nome che si preferisce assegnare ad essa), le ricevute di competenza dell'Ufficio:

la ricevuta del protocollo Registro Imprese, con gli importi di diritti e bolli;

la ricevuta di Comunicazione Unica, titolo per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 7/2007

la ricevuta dei sistemi dell'Agenzia delle Entrate in caso di comunicazione ai fini IVA, contenente il numero di codice fiscale e/o Partita IVA.

La ricevuta della Comunicazione Unica, contenente i dati della pratica e quelli di protocollazione è firmata digitalmente dal funzionario responsabile della Camera di commercio.
Entro 5 giorni, la Camera di commercio di competenza comunica l'iscrizione all'indirizzo certificato d'impresa e al mittente della pratica ed entro 7 giorni gli enti INPS e INAIL comunicano gli esiti di competenza sia all'impresa che al Registro imprese.
In qualsiasi momento è possibile verificare lo stato di avanzamento della pratica inviata sul sito di Telemaco, nella sezione riservata delle pratiche.

Conferimento dell'incarico alla presentazione della Comunicazione unica a professionisti o altri intermediari
Per agevolare l'utilizzo della nuova procedura e di semplificare gli adempimenti per le imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare 15 febbraio 2008, n. 3616/C ha individuato le modalità di conferimento dell'incarico per la presentazione della comunicazione unica. Si tratta di uno strumento certamente utile agli imprenditori individuali, di regola, meno organizzati.
Lo strumento è quello della procura speciale tramite il quale il titolare dell'impresa attribuisce al soggetto designato il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese, competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. La procura speciale può essere conferita in forma scritta non autenticata. Dal punto di vista telematico, il documento contenente la procura speciale viene acquisito con firma digitale nella sezione 6 del Modello di comunicazione unica, insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.

Formazione e informazioni
Al fine di orientare imprese e intermediari nella fase sperimentale del progetto, la Camera di commercio, tramite Infocamere, ha predisposto una serie di corsi che si terranno nel periodo febbraio – luglio 2008.
Il sistema camerale renderà disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero 199502010 per guidare gli utenti nella compilazione delle pratiche e si coordinerà con i servizi di assistenza dell'Agenzia delle entrate, INPS e INAIL, che continuano ad essere il riferimento per gli utenti sulle domande nelle materie di loro competenza.

Inoltre le Camere di commercio hanno predisposto un sito internet per i servizi per la comunicazione Unica.
In questo sito è possibile:

avere tutte le informazioni e gli strumenti necessari sulla Comunicazione Unica;

registrarsi per ottenere le credenziali di accesso alla sezione a pagamento (previsto per imposte di bollo e diritti di segreteria);

spedire una Comunicazione Unica e seguirne lo stato di avanzamento;

cercare un'impresa attiva per denominazione o servizio e prodotto;

collegarsi alle banche dati delle camere di commercio, previa autenticazione.

Marzo 2008

autori: Mascia Dalmaggioni e Valerio Artina

Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore

 
 
 

Post N° 28

Post n°28 pubblicato il 21 Gennaio 2008 da infservizi
 

VISURE CATASTALI E VISURE IPOTECARIE ON LINE

 
 
 

STAMPA LA BROCHURE DEL GRUPPO INFS

Post n°27 pubblicato il 05 Dicembre 2007 da infservizi
Foto di infservizi

 
 
 

STAMPA LA BROCHURE DEL GRUPPO INFS 

Post n°26 pubblicato il 05 Dicembre 2007 da infservizi
Foto di infservizi

 
 
 

IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Post n°25 pubblicato il 26 Novembre 2007 da infservizi
 

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l' indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa solamente quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento".

La legge inoltre prevede che il testatore garantisca sempre ai suoi parenti più stretti (coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi quali genitori o in mancanza nonni) una quota di eredità. La quota che per legge va destinata ai parenti più stretti si chiama appunto leggittima o riserva. (Art. 735 C.C.), che è pari a:

in presenza del solo coniuge:
LEGITTIMA: 1/2
QUOTA DISPONIBILE: 1/2

in presenza del coniuge + 1 figlio:
LEGITTIMA: 1/3 al figlio
LEGITTIMA: 1/3 al coniuge
QUOTA DISPONIBILE: 1/3

in presenza del coniuge e + di un figlio:
LEGITTIMA: 1/4 al coniuge
LEGITTIMA: 1/2 ai figli
QUOTA DISPONIBILE: 1/4

in presenza del coniuge + genitori + nonni:
LEGITTIMA: 1/2 al coniuge
LEGITTIMA: 1/4 ai parenti
QUOTA DISPONIBILE: 1/4

in presenza di solo 1 figlio:
LEGITTIMA: 1/2
QUOTA DISPONIBILE: 1/2

in presenza di piu' figli:
LEGITTIMA: 2/3
QUOTA DISPONIBILE: 1/3

in presenza di genitori + nonni:
LEGITTIMA: 1/3
QUOTA DISPONIBILE: 2/3

 
 
 

A CHI VA PRESENTATA?

Post n°24 pubblicato il 26 Novembre 2007 da infservizi
 

La denuncia di detenzione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., di armi bianche (sciabola, spada, baionetta) a seguito di acquisto da privati oppure da ditte specializzate, va presentata alla Questura, al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri

 
 
 

A CHI VA RICHIESTA LA LICENZA DEL PORTO D'ARMI PER USO CACCIA?

Post n°23 pubblicato il 26 Novembre 2007 da infservizi
 

La richiesta di licenza del porto d'armi ad uso caccia va inoltrata al Questore.

 
 
 

A CHI VA RICHIESTO IL NULLA OSTA PER ACQUISTO ARMA?

Post n°22 pubblicato il 26 Novembre 2007 da infservizi
 

La richiesta di rilascio del nulla osta per l'acquisto di un'arma di calibro consentito dalla legge va inoltrata al Questore.

 
 
 

A CHI VA RICHIESTO?

Post n°21 pubblicato il 26 Novembre 2007 da infservizi
 

La richiesta di licenza per porto d'armi ad uso sportivo va inoltrata al Questore .

 
 
 

CAPITANERIA DI PORTO: DOMANDA PER RICHIESTA SBARCO MOTORE

Post n°20 pubblicato il 26 Novembre 2007 da infservizi
 

 

Attenzione:
la Capitaneria autorizza lo sbarco, se non esistono diritti reali di garanzia o godimento, dando comunicazione alla Dogana del porto di sbarco del motore, ai fini del pagamento di eventuali diritti doganali.
- Con l'imbarco del nuovo motore l'unita' deve essere sottoposta a visita occasionale ai fini del rinnovo del certificato di Sicurezza.
- La licenza di navigazione dell'unita' deve essere sostituita, per cui e' necessario avanzare istanza (in bollo) all'ufficio d'iscrizione dell'unita' intesa ad ottenere il rinnovo della licenza allegando:
a) ricevuta di versamento sul c/c intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo XV-Cap.3570";(*)
b) 1 Marca da bollo (20.000);
c) certificato di omologazione e dichiarazione di conformita' del nuovo motore (con firma autenticata se non e' stata depositata presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione) ovvero certificato di potenza.
d) Pagamento dello stampato della licenza di navigazione
(*)Il versamento della somma del Capo XV deve essere effettuato (su bollettini mod. CH 8 quater) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio competente al rilascio del documento.
 
 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEGLI EREDI

Post n°19 pubblicato il 24 Novembre 2007 da infservizi
 

La comunicazione può essere presentata direttamente all'Ufficio ovvero trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento . In quest'ultimo caso si intende fatta nel giorno della spedizione.
Se questo adempimento è stato rispettato, la notifica degli atti tributari relativi al defunto deve essere fatta, a pena di nullità, singolarmente a ciascun coerede. In caso contrario, può essere effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione.

 
 
 

RECLAMO 

Post n°18 pubblicato il 24 Novembre 2007 da infservizi
 

Il reclamo può essere spedito mediante posta, telefax o e-mail direttamente all'ufficio reclami della impresa il cui indirizzo è ricavabile dalle Note informative contrattuali. L'impresa è tenuta a gestire il reclamo, valutare la posizione e fornire un motivato riscontro al massimo entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto.

Qualora l'impresa non risponda entro i termini o fornisca un riscontro insoddisfacente, l'utente può rivolgersi all'ISVAP (ai sensi della circolare n. 518 del 21/11/2003).

 
 
 

IL CERTIFICATO

Post n°17 pubblicato il 24 Novembre 2007 da infservizi
 

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza delle condanne penali definitive e di alcuni provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti a carico di una determinata persona. Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita del richiedente.
Possono essere rilasciati i seguenti tipi di certificato:
Certificato generale (riporta le iscrizioni risultanti a nome del richiedente, in materia sia penale, sia civile e amministrativa, previste dall’art. 24 dPR 313/2002 – testo unico sul casellario)
Certificato penale (riporta solo le iscrizioni relative a procedimenti penali previste dall’art. 25 dPR 313/2002 – testo unico sul casellario)
Certificato civile (riporta solo le iscrizioni relative a procedimenti di natura civile previste dall’art. 26 dPR 313/2002 – testo unico sul casellario, quali: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità civile)

Chi può chiederlo: direttamente l’interessato (la richiesta può essere depositata anche da persona da lui delegata)
Cosa serve:
1) domanda in carta libera
firmata dall’interessato
2) fotocopia di documento di identità non scaduto dell’interessato
3) bolli e diritti (da acquistare in tabaccheria)

 
 
 

RICHIESTA CERTIFICATO ASSENZA CARICHI PENDENTI

Post n°16 pubblicato il 24 Novembre 2007 da infservizi
 

Il certificato dei carichi pendenti rilasciato per uso amministrativo è sostituibile con autodichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (Direzione generale affari civili e libere professioni circolare n. 72/98 del 23 settembre 1998).

L'attestazione sull'esistenza o meno di procedimenti penali pendenti a carico di un soggetto, o meglio della sua qualifica di imputato, può essere richiesta come condizione per il conseguimento di determinati diritti, come l'ammissione ad impieghi privati.
E' da sottolineare come il "carico pendente" (cioè la pendenza del procedimento penale) nasce solo con l'assunzione da parte del soggetto della qualità di imputato, quindi soltanto dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari, in cui il soggetto è soltanto "sottoposto ad indagini".

Ufficio giudiziario: Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza del richiedente.

 
 
 

Post N° 15

Post n°15 pubblicato il 24 Novembre 2007 da infservizi
 

E'  una riproduzione dell’atto di nascita. Si distingue in "estratto per copia integrale", consistente nella fedele riproduzione dell’atto di nascita, e in "estratto per riassunto", consistente nell’indicazione della data, del luogo e ora di nascita e della riproduzione delle annotazioni che eventualmente risultano dall’atto di nascita.

Va rihiesto presso  il Comune di nascita della persona.

 
 
 

ESTRATTO PER RIASSUNTO ATTO DI MATRIMONIO

Post n°14 pubblicato il 24 Novembre 2007 da infservizi

L'estratto riassunto dell'atto di matrimonio serve a dimostrare il luogo, la data di matrimonio, ed eventuali annotazioni (es. scelta del regime patrimoniale tra i coniugi).

Va richiesto al Comune di celebrazione del matrimonio

 
 
 

CHE SIGNIFICA FOGLIO MATRICOLARE?

Post n°13 pubblicato il 24 Novembre 2007 da infservizi

Il foglio matricolare è un documento che contiene informazioni sul servizio militare prestato. Per richiedere questo documento occorre compilare un modulo prestampato da ritirare all'Ufficio Leva del Comune o presso un patronato.

 
 
 
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