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Con la sentenza depositata ieri la Cassazione chiarisce le condizioni dell'obiezione di coscienza nell'ambito della legge 194

Post n°7593 pubblicato il 05 Aprile 2013 da cile54

Legge 194. Un medico obiettore non può rifiutare le cure

Non importa che sia obiettore o meno. Un medico non può comunque rifiutarsi di prestare cure ad una paziente sottopostasi ad aborto volontario.

A metterlo nero su bianco è la Cassazione, che ieri ha confermato la condanna, emessa lo scorso dicembre dal Tribunale di Trieste, a un anno di carcere e interdizione della professione medica ad una dottoressa della provincia di Pordenone, la quale si è macchiata di omissione di atti d'ufficio.

Il medico, infatti, la sera in cui la paziente s'è sottoposta all'interruzione volontaria di gravidanza, aveva rifiutato di visitarla e assisterla, nonostante le richieste dell'ostetrica presente che temeva un'emorragia. Immediatamente contattata dal primario e dal direttore sanitario, i quali le avevano ordinato di intervenire, il medico aveva continuato a non prestare assistenza, avvalendosi dell'obiezione di coscienza. A salvare la paziente era stato dunque il primario, giunto all'ospedale d'urgenza.

La difesa del medico incriminato si è appellata all'interpretazione dell'articolo 9 della legge 194, secondo cui un medico può rifiutarsi di intervenire durante tutto il procedimento relativo all'aborto, fino all'espulsione della placenta.

Ma, la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza depositata ieri, ha chiarito una volta per tutte: la legge 194 “esclude che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l’aborto (chirurgicamente o farmacologicamente), ma non di omettere di prestare assistenza prima o dopo” poiché è tenuto ad “assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza”. Di conseguenza, “non esonera il medico dall’intervenire durante l’intero procedimento”.

Redazione

3/4/2013 www.articolotre.com

 
 
 
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