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LA TRUFFA PERFETTA?

Post n°7 pubblicato il 29 Settembre 2010 da avvcastellani
 
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Sai che potresti acquistare una casa che dai registri immobiliari risulta libera da pesi ed oneri e non godertela per almeno 9 anni?

Basterebbe che ti nascondessero il diritto del coniuge separato assegnatario della casa familiare non trascritto e non rintracciabile consultando i registri immobiliari.

Esiste infatti un diritto di terzi non trascritto ma comunque opponibile: il diritto del coniuge separato con prole sulla ex casa coniugale. La Giurisprudenza infatti stabilisce che, in caso di separazione, al genitore affidatario del minore spetta il diritto di abitare la ex casa coniugale.

Il diritto del coniuge assegnatario può essere opposto a terzi almeno per nove anni anche se la sentenza di separazione non fosse stata trascritta in Conservatoria, ma semplicemente registrata all'ufficio registro e pertanto non reperibile consultando i Registri Immobiliari.

OCCHIO! CHIEDETE SEMPRE AL VENDITORE SE E' SPOSATO SEPARATO O DIVORZIATO!

I fatti: Due coniugi (giovani) decidono di comprare casa. Contattato un intermediario, sottoscrivono una proposta di acquisto di una abitazione lasciando una caparra; sembra un buon affare; una casa accogliente, prezzo conveniente . Ai coniugi sembra un sogno. Il notaio controlla e conferma che tutto è in regola, si firma il rogito e contemporaneamente il mutuo. La coppia si insedia nella nuova casa. Neanche il tempo di ambientarsi e arriva una lettera minacciosa. È l'avvocato di una donna assente da due mesi, che rientrata dalle vacanze rivendica il possesso della casa che poco tempo prima le fu assegnata dal Tribunale in quanto ex casa coniugale in cui la donna ha diritto di abitarvi con il figlio piccolo in funzione della sentenza di divorzio dall'ex marito, ovvero colui che ha venduto la casa durante l'assenza della ex moglie. Si tratta di una truffa tesa ad ingannare la moglie da una parte e gli acquirenti dall'altra. I due coniugi decidono di rivolgersi ad un avvocato e iniziano così una lunga battaglia giuridica.

Lo stato della giurisprudenza e della legislazione italiana costringerà i coniugi per i prossimi 9 anni a pagare contemporaneamente il mutuo per una casa che non potranno abitare ed un canone di affitto per una nuova casa da locare ove abitare , in attesa dello scadere del novennio.

Morale dalla favola: i terzi di buona fede che hanno acquistato l'unità immobiliare seppure abbiano svolto le opportune verifiche alla Conservatoria dei Registri Immobiliari dovranno rilasciare l'immobile e riconsegnarlo al coniuge del venditore con figlio.

La Giurisprudenza e la Legge incredibilmente concordano che l' assegnazione della casa familiare sia attribuita al coniuge affidatario; avendo l'atto per definizione data certa, è opponibile, ancorché detta assegnazione non risulti trascritta da nessuna parte. Cass. Sezione I, sentenza 10 giugno 2005 n. 12296

L'atto di separazione registrato vale a dimostrare il diritto del coniuge assegnatario con prole. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge 898/1970, nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 74/1987, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.

L 'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza e una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare. Resta, quindi, imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.

In sede di separazione coniugale, il diritto di proprietà, eventualmente anche esclusivo, che un coniuge abbia sulla casa coniugale, può essere sacrificato e compresso da un provvedimento di assegnazione solo qualora tale provvedimento sia giustificato dall'affidamento di figli minori e/o non economicamente autosufficienti.

L'assegnazione della casa coniugale trova giustificazione nel superiore interesse, di tutela alla conservazione dell'ambiente familiare per i figli minori, che ne costituisce la ratio legis. Cass. Sezione I, sentenza 14 gennaio 2005 n. 79 (in Guida al Diritto, Edizione n. 34 del 3 settembre 2005, pagina 68)

 
 
 
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