Creato da mohamed21 il 01/03/2007

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

Esonero canone Rai anno 2024

Post n°448 pubblicato il 21 Ottobre 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se sei intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica e non possiedi il televisore, non sei tenuto al pagamento del canone Rai. Per non pagare il canone occorre produrre un’autocertificazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio per avere l’esonero per l’anno 2024. Ti rammento inoltre che è esentato dal pagamento del canone anche chi ha il televisore ma fa parte di un nucleo familiare in cui un componente paga già il canone. L’obbligo del pagamento sorge infatti in capo al nucleo familiare nel suo complesso e non della singola persona. Quindi, se non sei tenuto a pagare il canone Rai e rientri in una delle casistiche che permettono di richiedere l’esenzione, è necessario compilare il modulo di esenzione accedendo con lo spid al portale dell’Agenzia delle Entrate. Se non hai lo spid puoi compilare il modulo a mano, firmarlo a pagina 2 e inviarlo con una raccomandata senza busta e con copia della carta d’identità al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. 

Grazie e buona giornata.

 
 
 

Come richiedere il duplicato o una nuova tessera sanitaria

Post n°446 pubblicato il 12 Ottobre 2023 da mohamed21

 
 
 

Regime forfettario

Post n°445 pubblicato il 02 Ottobre 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se sei un lavoratore autonomo o professionista con partita iva e reddito lordo annuo inferiore a 85.000,00 euro, l’opzione per il regime forfettario potrebbe essere un’ottima opportunità per te. Questo regime fiscale è normato dalla legge 190/2014 ed è stato introdotto per agevolare l’avvio di nuove attività e per mitigare l’imposizione per quelle che erano già in essere. Per chi vi aderisce non è infatti prevista l’applicazione dell’iva sulle fatture, la trattenuta del 20% sui compensi e altresì vi sono diverse deroghe sul piano amministrativo per semplificare la gestione operativa dell’attività. Oltre a ciò vi è anche il beneficio relativo all’imposizione che viene applicata su una parte del reddito corrispondente a una percentuale compresa tra il 40% e 86% e denominata coefficiente di redditività. Ciò implica che qualora tu avessi compensi pari a 40.000,00 euro e il coefficiente di redditività fosse del 78%, le imposte le pagherai solo su 31.200,00 euro e non su 40.000,00, ovvero solo sul 78% dei tuoi compensi totali. A questo considerevole vantaggio si aggiunge anche l’entità dell’aliquota sostitutiva dell’Irpef che mediamente è del 15% e dunque di gran lunga inferiore a quella minima per i contribuenti non forfettari equivalente al 23%.

A fronte di queste molteplici agevolazioni vi è una sola condizione sfavorevole e purtroppo di considerevole entità. Coloro che applicano il regime forfettario, a eccezione dei contributi previdenziali, non possono scaricare alcun costo relativo all’attività proprio perché il loro reddito è determinato in modo forfettario e non reale. Tornando all’esempio precedente è proprio il 22% di reddito reale non considerato, ovvero 100 - 78,  che rappresenta il costo dell’attività determinato in modo aprioristico e omnicomprensivo.

La considerazione finale quindi è che se hai alti costi di gestione relativi alla tua attività, e mediamente superiori al 30%, l’opzione per il regime forfettario potrebbe non essere la scelta ottimale.

 

Grazie e buona giornata.

 

 
 
 
 
 
 
 

Come prendere un appuntamento in ufficio tramite l'App Agenzia Entrate

Post n°441 pubblicato il 13 Settembre 2023 da mohamed21

 
 
 
 
 

DIRITTI dell'inquilino in AFFITTO | Avv. Angelo Greco

Post n°439 pubblicato il 11 Settembre 2023 da mohamed21

 
 
 

Che succede se non RITIRI una RACCOMANDATA? | Avv. Angelo Greco

Post n°438 pubblicato il 07 Settembre 2023 da mohamed21

 
 
 

Infortunio in itinere

Post n°437 pubblicato il 04 Settembre 2023 da mohamed21

Buongiorno,
per infortunio in itinere si intende l’incidente occorso al lavoratore dipendente durante il percorso che collega il suo domicilio al luogo di lavoro. Non è occorrente che sia avvenuto con l’autoveicolo in quanto la norma contempla anche moto, motocicli, biciclette e persino lo spostamento a piedi. A prescindere dal mezzo utilizzato è richiesto, al fine di ottenere l’indennità prevista, che il percorso effettuato sia il più breve tra quelli possibili e non vi siano state pause o deviazioni durante il tragitto. Eventuali brevi pause o deviazioni sono possibili se di natura inderogabile, come ad esempio l’accompagnamento a scuola dei propri figli, o per cause di forza maggiore come in caso di deviazione per lavori stradali.
Se dunque si dovesse verificare un infortunio di questo tipo e vi fossero le tre condizioni sopra richiamate, è possibile richiedere l’indennità specificamente prevista dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
In realtà però non è semplice ottenerne il riconoscimento perché in fase di richiesta è occorrente dimostrare che l’uso del mezzo privato, nell’eventualità ad esempio di un incidente stradale, era necessario perché il tragitto casa lavoro non è collegato dai mezzi di trasporto pubblici. Se non si è in grado di dimostrare ciò l’Inail non riconoscerà l’indennità in quanto il mezzo privato non è ritenuto indispensabile per recarsi al lavoro. Ciò è una limitazione di natura considerevole che ha però una sua valida ragione di esistere poiché, diversamente, una parte degli innumerevoli incidenti quotidiani verrebbe denunciata come infortunio in itinere con conseguente danno per la collettività. Dal punto di vista dell’Inail l’uso quotidiano e non necessario di macchina, moto e motociclo aumenta esponenzialmente il rischio e il ricorso abnorme all’utilizzo degli stessi fa rientrare l’infortunio nell’alveo del rischio elettivo che, in base alle norme vigenti in materia di lavoro, non prevede un indennizzo a carico della collettività. Condizione principale affinché vi sia un infortunio in itinere, infatti, è che l’infortunato non abbia concorso direttamente o indirettamente all’evento e il mezzo privato che sostanzialmente integra il rischio elettivo è considerato dall’Istituto un concorso evidente della seconda fattispecie.
Grazie e buona giornata.

 
 
 
 
 

Windjammer - Freddie Hubbard (1976)

Post n°435 pubblicato il 19 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

La Tessera Sanitaria

Post n°434 pubblicato il 18 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

Video guida Supporto per la Formazione e il Lavoro

Post n°433 pubblicato il 17 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

Quando un DIPENDENTE deve pagare un DANNO? | Avv. Angelo Greco

Post n°432 pubblicato il 16 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

DIMISSIONI: come avere una MENSILITÀ in più?| Avv. Angelo Greco

Post n°430 pubblicato il 10 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

Quando vanno in PRESCRIZIONE le spese CONDOMINIALI

Post n°429 pubblicato il 29 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 
 
 

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Post n°427 pubblicato il 26 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 

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Post n°426 pubblicato il 21 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 

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