nonsolomobbing
quando vivere in gruppo puo' essere un problema
...contro il disagio del vivere sociale (NO PSICOTERAPIA)
Post n°59 pubblicato il 15 Dicembre 2015 da domenicotrombino
Tramontata la moda dei primi anni del millennio in corso, del mobbing è rimasta traccia soltanto nelle pubblicazioni specializzate, soprattutto on line. Eppure, si muore ancora di mobbing e l'area del disagio insostenibile, con conseguenze drammatiche sulle persone, tracima dall'alveo lavorativo e investe sempre più altri contesti, come le scuole... BISOGNA RITORNARE IN TRINCEA! |
Post n°58 pubblicato il 08 Ottobre 2012 da domenicotrombino
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Post n°55 pubblicato il 01 Marzo 2012 da domenicotrombino
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Post n°52 pubblicato il 25 Febbraio 2012 da domenicotrombino
Secondo Cassazione Sezione Prima Civile n. 87 del 10 gennaio 2012, per "mobbing" si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - sulla base di una valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. L'apprezzamento circa la sussistenza, in concreto, degli estremi del mobbing, secondo i parametri sopra delineati, costituisce una valutazione di merito che, ove basata su motivazione adeguata e priva di vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità. (fonte legge-e-giustizia.it) Domenico Trombino |
Post n°51 pubblicato il 21 Gennaio 2011 da domenicotrombino
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