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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06049
Interrogazione a risposta in Commissione 5-06049
martedì 31 gennaio 2012, seduta n.579
la professione sanitaria di odontotecnico è disciplinata dal regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928, normativa datata e da considerarsi ormai superata dall'evoluzione che l'attività di odontotecnico ha avuto, di fatto, in termini tecnici e professionali;
la professione di odontotecnico esiste fin dal 1928, per cui non è da ritenersi una nuova figura professionale sanitaria; essa necessita solamente di un semplice adeguamento legislativo, anche dal punto di vista del percorso didattico, così come si è già provveduto a fare per altre figure sanitarie;
in più occasioni il Consiglio superiore di sanità si è espresso in modo favorevole all'aggiornamento del profilo professionale di odontotecnico, rafforzando la convinzione della necessità di un intervento legislativo in materia;
la sempre maggiore richiesta di interventi estetici nel settore dentale rende inoltre indispensabile, per la riuscita ottimale di una riabilitazione protesica, la collaborazione tra odontoiatra e odontotecnico, con la presenza in studio di quest'ultimo, per l'adempimento di atti tecnici; solo chi fabbrica un dispositivo medico protesico, infatti, può individuare con facilità gli eventuali interventi atti a ottimizzare le funzioni del dispositivo e, pertanto, la sua presenza in studio per fornire la necessaria assistenza tecnica garantisce un maggior benessere ai pazienti sottoposti a cicli di riabilitazione protesica -:
se il Ministro non ritenga ormai improrogabile assumere iniziative per l'aggiornamento della professione sanitaria di odontotecnico, con il suo adeguamento alle esigenze emerse nel corso degli anni, anche per rendere paritetico il trattamento normativo che le istituzioni hanno già riservato alle altre categorie disciplinate dal sopracitato regolamento;
se non ritenga, altresì, necessario assumere iniziative normative volte a un'adeguata responsabilizzazione degli operatori odontotecnici, anche attraverso la costituzione di un loro organo di autogoverno e di vigilanza, ovvero di un collegio nazionale o di un albo professionale e, infine, se non si ritenga opportuno promuovere una disciplina normativa della presenza di odontotecnici presso gli studi odontoiatrici, per i motivi esposti in premessa, superando in tal modo la disposizione contenuta nell'articolo 8 del sopracitato regolamento che, per tale presenza, prevede la segnalazione dei giorni e degli orari agli uffici comunali competenti.
(5-06049)
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