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Un blog creato da eleonora.pc il 18/03/2009

Proposta di legge 1

Prototipo di proposta di legge di GIANNI FUSCO per riduzine stipendi parlamentari

 
 
 
 
 
 

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Prototipo di proposta di legge per la riduzione degli stipendi e dei privilegi dei parlamentari italiani studiato da GANNI FUSCO

Post n°1 pubblicato il 18 Marzo 2009 da eleonora.pc
 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1

(Indennità parlamentari)

1)   L’indennità spettante a norma dell’articolo 69 della Costituzione ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del loro mandato è regolata dalla presente legge. Essa è costituita da 13 quote mensili ad anno, ed ogni quota è pari ad € 3.850,00, lorde.

2)  L’indennità costituisce la retribuzione per l’incarico svolto dai parlamentari e non è equiparabile a quella di nessun altro organo dello Stato; essa è pertanto sganciata dai meccanismi di funzionamento e/o di adeguamento di tali altre retribuzioni. Sono pertanto vietati tutti gli aumenti automatici, gli adeguamenti, gli agganci, etc., che non siano fissati specificamente con apposita legge.

3)  Tale legge può prevedere un aumento annuo delle indennità in misura che non sia mai superiore al 50% dell’inflazione annua programmata come indicata dal governo.

4)  L’indennità mensile è soggetta ai tributi previsti dalla legge e deve essere computata agli effetti dell’accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell’aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto.

5)  Non è ammessa nessuna ipotesi di assegno di fine mandato, in quanto l’incarico di parlamentare, pur con caratteristiche proprie, rientra comunque nella figura generale del mandato, che non prevede tali ipotesi.

 

Art. 2

(Diaria)

1)   Al fine di garantire il libero svolgimento del loro mandato, ai membri del Parlamento è riconosciuto una diaria di € 100,00 lorde per ogni giorno di presenza a sedute in aula in cui si proceda a votazioni.

2)  La stessa diaria, alternativa e non cumulabile con quella di cui al primo comma, viene riconosciuta ai membri del Parlamento per ogni giorno di presenza alle sedute della commissione della Camera di cui essi facciano parte.

3)  La legge può prevedere un aumento annuo delle diarie in misura che non sia mai superiore al 50% dell’inflazione annua programmata come indicata dal governo.

4)  Se il parlamentare è impegnato altrove per ragioni di servizio, non viene corrisposta alcuna diaria, ma egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute, se adeguatamente comprovate.

5)  La diaria è soggetta ai tributi previsti dalla legge e deve essere computata agli effetti dell’accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell’aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto.

 

Art. 3

(Trasporti e trasferimenti)

1)    Ai membri del Parlamento, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento del mandato, è assicurato, secondo modalità determinate dagli uffici di presidenza delle due camere, l’uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblici su tutto il territorio nazionale. Per quanto concerne l’uso di trasporti privati, purchè provatamente occorrenti per l’espletamento del mandato, lo Stato potrà concorrere fino ad un importo massimo mensile di € 500,00 per ogni parlamentare.

2)   Le auto di servizio a carico dello Stato possono essere assegnate dalla presidenza di ciascuna camera ai membri della stessa solo in caso di situazioni conclamate e comprovate di pericolo di vita, situazioni che siano collegate all’incarico istituzionale espletato.

 

Art. 4

(Partecipazione dei parlamentari ad enti)

1)   Durante il periodo del mandato parlamentare, i membri delle camere possono far parte – in vista dell’interesse collettivo del paese - di enti, pubblici o misti, di consorzi, etc., ma è fatto loro assoluto divieto di percepire emolumenti derivanti dalla presidenza o dalla partecipazione agli organismi direttivi di tali soggetti.

2)  Per emolumenti si intendono indennità, diarie, gettoni di presenza, benefits o quanto altro possa essere considerato come una forma di retribuzione. Tra gli emolumenti vanno anche considerate le prebende maturate per ricerche e consulenze, che possono pertanto essere prestate solo gratuitamente.

3)  Dato la particolare natura dell’incarico parlamentare, la violazione del divieto di cui al comma 1 da parte di un membro del parlamento comporta il venir meno del vincolo di fiducia intercorrente tra il popolo elettore ed il parlamentare eletto e la sua conseguente decadenza dall’incarico ad istanza di un qualunque elettore.

 

Art. 5

(Trattamento pensionistico)

1)    La Camera di appartenenza dei parlamentari provvede al versamento dei contributi previdenziali dovuti, in sostituzione del datore di lavoro se il parlamentare, al momento della elezione, prestava servizio in qualità di lavoratore dipendente, in proporzione con i versamenti effettuati negli ultimi due anni, in caso di lavoro autonomo, e con i contributi minimi di legge in caso di parlamentare non lavoratore.

2)   I membri del parlamento, qualora al momento della elezione prestassero servizio in qualità di lavoratori dipendenti, vanno collocati in aspettativa non retribuita. A richiesta dell’interessato, tali periodi di aspettativa sono considerati cumulabili ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico.

3)   I membri del parlamento non hanno diritto ad alcun trattamento pensionistico aggiuntivo oltre quello indicato nel presente articolo, a meno che questo non abbia natura integrativa e derivi da versamenti effettuati direttamente dal lavoratore, senza alcun onere per lo Stato.

 

Art. 6

(Assistenza sanitaria)

1)    I membri del parlamento hanno diritto al pari degli altri contribuenti al versamento dei contributi INAIL ai fini dell’assistenza sanitaria e di quella antiinfortunistica.

2)   La Camera di appartenenza dei parlamentari provvede al versamento dei contributi dovuti, in sostituzione del datore di lavoro se il parlamentare, al momento della elezione, prestava servizio in qualità di lavoratore dipendente, in proporzione con i versamenti effettuati negli ultimi due anni, in caso di lavoro autonomo, e con i contributi minimi di legge in caso di parlamentare non lavoratore.

 

Art.7

Ai membri del Parlamento sorpresi ad esprimere preferenze mediante il voto elettronico al posto di colleghi assenti viene comminata una sanzione pecuniaria consistente nella trattenuta della diaria giornaliera prevista. Ove il comportamento dovesse ripetersi comprovatamente per più di tre volte, alla sanzione di cui al comma precedente si aggiungerebbe una trattenuta giornaliera  pari ad un trentesimo dell'indennità mensile prevista."