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Messaggi del 05/03/2015

 

DIRITTO, NONNI, NIPOTI, AFFARI DI FAMIGLIA, GENITORI SEPARATI, BAMBINI DIVISI,

Post n°8196 pubblicato il 05 Marzo 2015 da psicologiaforense

"Nella discordia dei genitori separati  e senza i nonni  sarà un  "bambino incompiuto” e presenterà (in fase adolescenziale) disarmonie di sviluppo psico-affettivo rilevanti e gravi"

 

I NONNI HANNO DIRITTO  A STARE SEMPRE CON I NIPOTI

Così ha disposto, per esempio, il Tribunale di Milano, decidendo in merito all'affidamento di una bimba con i genitori separati in conflitto per questioni economiche e patrimoniali. La motivazione? Il rapporto con i nonni  è ritenuto vitale  per lo sviluppo psicofisico del  bambino. Ai nonni, oltre al ruolo affettivo, è attribuita una funzione non solo educativa ma anche di solidarietà, aiuto e appoggio; la figura del nonno è vista an­che come il mezzo per accedere alla storia della famiglia, in quanto possessore di tut­te quelle informazioni che appartengono al passato e che, tramite i nipoti, saranno tramandate nel futuro. Eppure, in occasione di una crisi familiare o quando inter­viene una separazione tra i ge­nitori, spesso il rapporto con i nonni trova ostacoli a causa di ostilità e impedimenti messi in atto proprio da parte di uno dei genitori; i nipoti non riescono così a mantenere relazioni stabili con i nonni. Nell'ambito della riforma del diritto di famiglia, da ultimo con il decreto le­gislativo n. 154/2013, è stato stabilito che gli ascendenti hanno diritto di mantene­re rapporti significativi con i nipoti mino­renni. Ai nonni è, altresì, riconosciuta la possibilità di ricorrere al giudice, quando è loro impedito l'esercizio di tale diritto, al fine di ottenere il provvedimento più ido­neo, nell'esclusivo interesse del minore. Il giudice, inoltre, può anche disporre il collocamento del minore presso i nonni: questa facoltà costituisce una possibilità proprio per la necessità di reperire, per il fanciullo, un luogo adatto al suo sviluppo psicofisico. Così ha disposto, per esempio, il Tribu­nale di Brescia  proprio in considerazione del­la crisi tra i genitori che aveva portato anche a una relazione problematica con il padre. I giudici hanno ritenuto che l'ambiente fisico e psicologico  dei nonni paterni costituiva un luogo adatto allo svilup­po psicofisico del minore. In base alle norme del Codice civile, la residenza abituale del minore deve, infat­ti, essere scelta dai genitori «di comune accordo»; in caso di disaccordo la scelta è rimessa al giudice. La residenza abitua­le del minore è intesa, infatti, come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti e costituisce uno degli "affari essenziali" per la vita del fan­ciullo, così come ha avuto modo di preci­sare anche il Tribunale di Torino con il de­creto 8 ottobre 2014. Il principio ispiratore è sempre quello del­la prevalenza dell'interesse del figlio su qualsiasi altro interesse giuridicamente ri­levante che vi si ponga in contrasto. An­che quando il genitore separato, al quale è stato affidato il figlio, chiede di spostare la propria residenza in un'altra città, il giu­dice è tenuto a bilanciare il diritto del ge­nitore di scegliersi il luogo dove abitare (in applicazione del diritto di libertà garanti­to dall'articolo 16 della Costituzione) con il diritto del minore a una sana crescita, a uno sviluppo armonico della personali­tà, a mantenere, pur in caso di disgrega­zione della famiglia, equilibrati e adeguati contatti e rapporti con entrambi i genito­ri. Scrive il Tribunale di Torino nel decre­to sopra riportato che i minori non posso­no essere sradicati dal proprio mondo di affetti e amicizie e hanno diritto di conti­nuare a coltivare i rapporti non solo con gli amici ma anche con i nonni.

 
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