Creato da rivistagiuridicaita il 28/03/2009
Rivista Giuridica Online - Edizione di Diritto Italiano Spa.
 

 

RIVISTA GIURIDICA ONLJNE - DIRITTO EUROPEO - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN

Post n°70 pubblicato il 01 Agosto 2009 da rivistagiuridicaita
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Corte a mettersi sulla difensiva, ponendosi come estremo baluardo di valori costituzionali supremi che nessuno pensa di intaccare.

Ritengo pertanto inopportuno l’atteggiamento di gelosa difesa delle proprie prerogative in nome dei principi supremi, che la Corte manifesta nei confronti del giudice comunitario: non sono questi, infatti, in discussione, ma semmai l’equilibrio e il bilanciamento tra diversi principi, interni al sistema costituzionale comune. E’ in discussione, ad es., il rapporto tra diritti individuali, diritti sociali e il mercato, in ordine al quale una Corte che intervenga su un bilanciamento fatto da altri rischia di trovarsi di fronte ad alternative troppo rigide per poter essere efficacemente sciolte.

Lo stesso dialogo a distanza, che ormai da qualche anno sembra essersi instaurato tra la Corte di giustizia e quella di Strasburgo, presenta due interlocutori dotati di diverse culture istituzionali: la prima maggiormente attenta ai profili economici dei diritti, l’altra agli aspetti più intimamente costituzionali (libertà, eguaglianza, ecc.): come non auspicare allora che i giudici costituzionali nazionali, la nostra Corte in particolare, trovino gli strumenti adatti per inserirsi in questo dialogo?

Le riflessioni prima sviluppate sul rinvio pregiudiziale e sulla sua possibilità di essere impiegato come strumento di comunicazione tra le Corti nella definizione dei controlimiti e quindi per operare bilanciamenti tra interessi costituzionali diversi, che siano accettabili nell’uno e nell’altro ordinamento, possono essere un primo suggerimento.

L’altro riguarda la Corte europea dei diritti dell’uomo e la sua recente tendenza a denunciare violazioni strutturali della Convenzione: se, in mancanza di interventi legislativi risolutivi, la Corte costituzionale trovasse il modo di assegnare alle sue decisioni un valore diverso da quello di mere raccomandazioni, sicuramente compirebbe un passo significativo nella direzione auspicata.

 
 
 

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Post n°69 pubblicato il 01 Agosto 2009 da rivistagiuridicaita
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posizione individuale e non, come fa la Corte costituzionale, il rapporto tra i poteri dello Stato.

La giurisprudenza della Corte europea è nota e non occorre richiamarla, se non per segnalare la sentenza 6 dicembre 2005 (Ielo, ric. 23053/02) in cui il giudice europeo non si fa scrupolo di disattendere una contraria pronuncia sul punto (417/1999) della stessa Corte costituzionale, negando valore a una delibera parlamentare d’insindacabilità, ritenuta invece dalla Corte idonea ad impedire l’accertamento giurisdizionale della responsabilità del parlamentare.

La circostanza che la sentenza della Corte costituzionale disattesa dalla Corte europea sia espressione di una giurisprudenza superata con la svolta di cui alle sentenze 10 e 11/ 2000 non elimina però il forte impatto della pronuncia, che pone un’ipoteca sulle stesse modalità con le quali nel nostro ordinamento si fanno valere nei confronti dei singoli le immunità parlamentari. In fondo, il meccanismo prefigurato dalla Corte nel 1988 (con la sent. 1150) e poi compiutamente sviluppato nella l. 140/2003 (di c.d. attuazione dell’art. 68 cost.), che affida in ultima istanza alla Corte la risoluzione delle questioni sull’insindacabilità parlamentare, risulta costruito per regolare le attribuzioni dei poteri in conflitto, e non per risolvere questioni attinenti alla tutela delle persone offese.

 

12 – Se la conclusione alla quale sembrano tendere le riflessioni qui prospettate è quella del lento ma irreversibile formarsi di un humus costituzionale europeo nel quale crescono e si sviluppano relazioni e principi comuni (agli Stati e alle organizzazioni internazionali cui essi partecipano), la prospettiva della giurisprudenza della nostra Corte non potrà che essere quella del dialogo e del confronto con le altre Corti preposte alla tutela di quei valori.

Non vedo nella fase attuale un rischio involutivo nella giurisprudenza comunitaria e in quella CEDU che autorizzi la nostra

 
 
 

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Post n°68 pubblicato il 01 Agosto 2009 da rivistagiuridicaita
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intervento legislativo successivo a quelle pronunce, ma con esse contrastante.

In questa direzione sembra ora muoversi il Bundesverfassungsgericht nella decisione del 14 ottobre 2004 – 2 BUR 1481/04, che ricollega all’osservanza del principio di legalità, di cui all’art. 20, 3° c., del GG, il rispetto della Convenzione e dei precetti posti dalla Corte europea, ivi compreso l’obbligo degli organi statali di dare esecuzione alle relative decisioni, interpretando il diritto interno in funzione di queste, in un quadro generale nel quale pur non si riconosce alla Convenzione un’automatica prevalenza sul diritto interno. Sicché diviene ammissibile una Verfassungsbeschwerde, nella quale il singolo lamenti la mancata ottemperanza di una pronuncia della Corte europea relativa ad un suo diritto fondamentale.

Nella ben nota vicenda Scordino 1, riguardante la tutela del diritto di proprietà, in relazione alla misura dell’indennità di esproprio di cui all’art. 5 bis del d.l. 333/1992 conv. in l. 359/1992, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 23 marzo 2006 (ric. Scordino n. 36813/97), sulla base della premessa che “gli Stati hanno un obbligo generale di rimediare ai problemi sottostanti alle violazioni constatate”, ha invitato lo Stato italiano, ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, ad adottare tutte le misure, anche retroattive se necessario, di carattere generale di esecuzione, che siano opportune per mettere fine ad una violazione definita strutturale della Convenzione, con la previsione di un meccanismo che offra alle persone lese “una riparazione per la violazione della Convenzione stabilita nella presente decisione” (n. 236).

Né può trascurarsi l’impatto che ha determinato nel nostro ordinamento la giurisprudenza della Corte europea sulle immunità parlamentari. Non c’è dubbio che, rispetto all’esigenza della tutela dei diritti individuali, essa sia più avanzata di quella interna nella protezione del diritto di azione, se non altro perché prende in considerazione la

 
 
 

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Post n°67 pubblicato il 01 Agosto 2009 da rivistagiuridicaita
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sinora riconosciuto, sul piano formale, alle relative norme di esecuzione un particolare valore.

Tuttavia con la riforma del Titolo V e l’introduzione nell’art. 117, anche con riferimento alla legislazione statale, del limite degli obblighi internazionali, prima relativo alle sole leggi regionali, anche la CEDU diventa, a partire dall’entrata in vigore della riforma, fonte di norme interposte (così anche la l. 131/2003).

A mio parere, tenuto conto della formulazione dell’art. 117, il limite così stabilito per la legislazione statale é destinato a valere per il futuro, non determinando quindi la caducazione per incostituzionalità sopravvenuta delle norme statali anteriori al 2001 che fossero ritenute incompatibili con la Convenzione. Tuttavia l’esigenza che esso pone di fedeltà agli obblighi internazionalmente assunti, crea e rafforza un dovere di interpretazione conforme in capo a tutti gli operatori giuridici interni e soprattutto di esecuzione interna delle pronunce del giudice europeo.

Invero, in particolare quando, come in molti casi oggi si verifica, la lesione della Convenzione discenda da un assetto legislativo con essa incompatibile, all’obbligo risarcitorio gravante sullo Stato non può non aggiungersi un dovere di adeguamento della legislazione alle indicazioni della Corte europea, gravante sullo Stato nel suo complesso e sugli organi legislativi al suo interno.

Di qui l’interrogativo, se la mancata ottemperanza da parte del legislatore italiano delle sentenze della Corte europea possa aprire la strada ad un giudizio di costituzionalità in rapporto all’art. 117 nei confronti di leggi, bensì anteriori al 2001, ma ritenute dopo tale data dalla Corte europea lesive della CEDU (si tratterrebbe, allora, di censurare l’omissione del legislatore in rapporto all’obbligo di rispetto dei trattati, con efficacia temporalmente limitata al periodo successivo alla pronuncia del giudice europeo). Dubbia questa soluzione, meno dubbia sarebbe però la conclusione dell’illegittimità costituzionale di un

 
 
 

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Post n°66 pubblicato il 01 Agosto 2009 da rivistagiuridicaita
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non soltanto finisce coll’emarginarla dal dialogo – che assume spesso connotazioni costituzionali – con la Corte di giustizia, la quale manifesta nei confronti dei giudici comuni una maggior forza di attrazione, ma costringe questi, in tutti i casi in cui possa darsi luogo ad un doppio rinvio ad anteporre – privilegiandolo – quello comunitario a quello alla Corte costituzionale.

Quest’ultima, dunque, finisce col subire gli orientamenti del giudice comunitario senza nemmeno poterlo influenzare, come già in molti casi è avvenuto, soprattutto quando sia in gioco il principio di eguaglianza.

Son ben note le questioni attinenti ai lettori di lingua straniera nelle università italiane e alla produzione di pasta di grano duro, nelle quali la giurisprudenza comunitaria ha finito per piegare alle sue esigenze la giurisprudenza interna, rovesciando la prospettiva nazionale del giudizio di eguaglianza ed è altrettanto nota la vicenda dell’uso della lingua nei processi che si celebrano nella provincia di Bolzano, in cui la sentenza 28 novembre 1998 (C-274/96) della Corte di giustizia ha finito col sovrapporre la propria ratio (libertà di circolazione dei cittadini europei) alla ratio nazionale (tutela delle minoranze linguistiche) di una norma derogatoria al principio dell’uso della lingua italiana, finendo coll’estenderne oltre misura la portata (analogo discorso potrebbe farsi con riferimento alla sentenza 11.1.2000, causa C-285/98, sull’impiego delle donne nelle forze armate).

 

11 – Il tema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo interessa pure la presente relazione sia per il carattere costituzionale dei diritti che ne sono garantiti sia per un accentuato sviluppo negli ultimi anni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La tradizionale impostazione dualistica dei rapporti di questa Convenzione con il nostro ordinamento sembra ancora salda e, salvo il precedente di cui alla già ricordata sent. 10/1993, la Corte non ha

 
 
 
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