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Messaggi del 08/05/2015

La “monarchia” rappresentativa e parlamentare e la democrazia.

Post n°749 pubblicato il 08 Maggio 2015 da rteo1

b) La “monarchia” rappresentativa e parlamentare e la democrazia.

Dalla norma che precede (art.1 Cost.) si trae, altresì, che “la monarchia” è anche rappresentativa e parlamentare: «La democrazia svedese… si realizza per mezzo di un regime costituzionale rappresentativo e parlamentare… ».

E’ mezzo e non fine, così come gli altri poteri di governo dello Stato.

La disposizione riproduce in altri termini e trasferisce nell’attualità l’esperienza storica già parte del patrimonio di altri Stati, come ad es. quello dell’Inghilterra, che con la Corona (la Regina) fa coesistere il Parlamento, composto, a sua volta dalla Camera dei Comuni (la Camera politica per eccellenza che sceglie il premier e dà la fiducia al Governo) e dalla Camera dei Lords (costituita da appartenenti  ai ceti ecclesiastici e nobiliari) in perenne conflitto per la contesa della preminenza politica.

Anche in Italia, al tempo dello Statuto albertino, come già sopra detto, la monarchia costituzionale coesisteva con il Parlamento (composto dall’Assemblea e dal Senato), solo che in questo ordinamento il popolo non era il sovrano.

Il regime monarchico costituzionale e quello parlamentare, quindi, possono essere entrambi rappresentativi della sovranità popolare e concorrere nella realizzazione della democrazia, allorquando ciò è sancito dall’ordinamento giuridico.

Il problema, semmai, può sorgere nel tempo per effetto della dialettica tra i due regimi costituzionali e a causa della dinamica dell’esercizio dei rispettivi poteri, ma ciò non sarebbe comunque una peculiarità di tale ordinamento perché è connaturato ad ogni altro regime politico (basti osservare quanto sta oggi accadendo nella Repubblica italiana nella contesa per la distribuzione delle competenze tra i poteri del Presidente della Repubblica, il Governo e il Parlamento e anche rispetto alle autonomie territoriali e locali).

La “singolarità”, se così si può dire, che comunque caratterizza l’ordinamento svedese è l’obiettivo di realizzare la democrazia, ritenendo, evidentemente, che sia questa il fine, il “bene comune” o che assicuri “la vita buona”, tanto cara alla filosofia socratica, o “la felicità del popolo” perseguita da altre democrazie, e in tale prospettiva tutti gli organi (Re, Rikstag, Governo, Giurisdizione, ecc.) sono orientati e ad essa strumentali.

Non vi è dubbio, infatti, che l’espressione «La democrazia svedese… si realizza per mezzo di un regime costituzionale rappresentativo…» stia proprio a significare che gli organi costituzionali devono essere la “proiezione del popolo” (rappresentanza effettiva e non formale) e che il fine dello Stato costituzionale svedese è “la democrazia”, per cui tutti i poteri e organi sono strumentali (per mezzo), e non il fine, come a volte si rileva in alcuni ordinamenti del sud Europa (e soprattutto nella cultura di fondo o “retrocultura” di molti politici e governanti di Stati che hanno vissuto l’esperienza delle dittature del fascismo, nazismo, franchismo o che si ispirano ai regimi totalitari dell’est europeo o teocratici mediorientali).

E che tra tutti i poteri e gli organi quello parlamentare (RiKsdag) sia il supremo rappresentante del popolo lo si rileva dall’art. art.4 che così sancisce: «I1 Riksdag è il rappresentante più importante del popolo. Il Riksdag approva le leggi, decide sulle imposte dello Stato e determina il modo in cui devono essere utilizzati i fondi dello Stato stesso».

Il Parlamento (Rikstag), quindi, nella monarchia democratica è il più importante rappresentante del popolo, e in coerenza con questo principio, che è  stato proiettato nel regime costituzionale, la legge elettorale disciplina con un criterio proporzionale (corretto) la selezione dei deputati nelle liste presentate dai partiti nelle varie circoscrizioni, con la possibilità per gli elettori di esprimere una preferenza.

http://reader.ilmiolibro.kataweb.it/v/1119270/La_riforma_del_bicameralismo

 
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