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Messaggi del 06/01/2017

LA LEGGE ELETTORALE COSTITUZIONALE

Post n°872 pubblicato il 06 Gennaio 2017 da rteo1

LA LEGGE ELETTORALE COSTITUZIONALE 

Il prossimo 24 gennaio la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legge elettorale detta "italicum". I partiti e i gruppi parlamentari, da parte loro, pur in attesa del giudizio della Corte, stanno elaborando varie proposte, alcune delle quali certamente interlocutorie e dilatorie.

In verità le norme sostanziali e procedurali contenute nella Costituzione, se interpretate e applicate in perfetta coerenza con i princìpi generali del regime di governo democratico (sovranità popolare e rappresentanza politica), sono di per sé ben chiare, tali da consentire la elezione "democratica" sia dei Deputati che dei Senatori, rendendo inutile qualsiasi ulteriore legge elettorale.

Per quanto concerne la Camera dei Deputati l'art. 56, comma 4, della Costituzione prevede che «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni [...] si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti», mentre l'art. 67 sancisce che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ».

Da tali norme si rinvengono due fasi:

- la prima, mediante le "Circoscrizioni elettorali" (che costituiscono l'equivalente dell'antica suddivisione territoriale del popolo mediante il " demo" ) tutti i cittadini che vi abitano eleggono il numero di parlamentari previsti (quantificati in proporzione al numero di abitanti) scegliendoli tra tutti  gli abitanti (si ha così la rappresentanza territoriale degli abitanti della circoscrizione, che costituisce l'equivalente della rappresentanza dell'antico "demo");

- la seconda, tutti i parlamentari eletti (nelle singole "circoscrizioni", per la Camera, e in quelle regionali, per il Senato), una volta eletti e diventati membri dell'organo statale (il Parlamento) rappresenteranno la "Nazione" ed eserciteranno le loro funzioni senza alcun vincolo di mandato, così come sancisce il predetto art. 67.

La necessità, perciò, di intervenire mediante la legge elettorale per selezionare i parlamentari con criterio proporzionale, maggioritario o misto, con collegi uninominali o plurinominali, con liste bloccate, ballottaggio o con voto di preferenza, ecc., è soltanto un'esigenza oligarchica dei partiti politici che così si riservano il potere di far approdare in Parlamento soprattutto i cittadini a loro graditi, in violazione sia della regola della rappresentanza territoriale sia di quella della "Nazione" (perché in Parlamento saranno tutelati soprattutto gli interessi economici e finanziari di parte anziché quelli generali dell'intera Comunità-statale e di tutti i territori).

Una "legge elettorale", perciò, che non sia "truffaldina" ed espropriativa della Sovranità dei cittadini, dovrebbe prevedere soltanto le regole per la presentazione delle candidature nelle circoscrizioni (elettorato passivo) e le modalità di espressione del voto (elettorato attivo).

Così come non si dovrebbe assolutamente parlare di "sistema maggioritario" per la selezione sul territorio dei membri del Parlamento, perché è un sistema oligarchico che serve per aggirare il rapporto proporzionale tra gli abitanti della Circoscrizione e gli abitanti eletti (potendoli anche "imporre dall'alto" senza alcun rapporto territoriale). Tale regola maggioritaria, infatti, riguarda soltanto la successiva fase, quella dell'approvazione delle leggi in Parlamento, e non la prima fase, quella della selezione, che deve essere "proporzionale".

Peggio ancora, poi, sono le cosiddette "soglie di sbarramento", per partecipare alla ripartizione dei seggi; e, in ultimo, il criterio più oligarchico in assoluto, è il "premio di maggioranza", anche fondato sull'assurdo di dover "sapere subito chi ha vinto", come se le elezioni siano un gioco natalizio a premi, tipo la "lotteria Italia" del 6 gennaio.

La "democrazia", invece, è molto più semplice, proprio perché, nel bene o nel male, è il "Governo del Popolo", e quest'ultimo quando sceglie tra gli abitanti della sua circoscrizione territoriale conosce bene i candidati onesti e virtuosi e quelli che gravitano nelle orbite dei clan camorristici o mafiosi.

La rappresentanza, perciò, prevista dalla Costituzione e coerente con i principi della democrazia non può essere intaccata dalla legge elettorale essendo prescritto un rapporto proporzionale tra gli abitanti della Circoscrizione elettorale e il numero di parlamentari da selezionare.

Anche per il Senato della Repubblica vale, ovviamente, quanto innanzi detto per la Camera dei Deputati circa le regole elettorali.

La norma che ne disciplina l'elezione è l'art.57 della Costituzione che, al comma 1, sancisce che «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale...», mentre al comma 4, prevede che «La ripartizione dei seggi tra le Regioni... si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni...»; inoltre, l'art. 58 prevede che « I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto...».

Come ben si rileva dalle pre-richiamate disposizioni la "circoscrizione elettorale" del Senato coincide con il territorio regionale.

In questo modo si assicura una "rappresentanza a base regionale" nel Senato della Repubblica.

Anche per questa "rappresentanza", perciò, valgono le regole fondamentali per la elezione dei Deputati dal momento che anche i Senatori sono eletti "a suffragio universale e diretto" e il voto deve essere espresso con le modalità di cui all'art.48 (personale, eguale, libero e segreto).

Qualunque tentativo, perciò, mediante legge elettorale, di aggirare il rapporto di rappresentanza tra tutti i cittadini-elettori della Regione e gli abitanti di questa incide sui principi fondamentali del regime di governo democratico.

Anche per i membri del Senato si applica l'art. 67 («Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vicolo di mandato») per cui, nella seconda fase, quando, cioè, gli eletti saranno membri del Senato, la loro rappresentanza, prima individuata ai soli fini dell'elezione nell'ambito regionale, si trasferirà all'intera Nazione.

Anche in questo caso, come si vede, la procedura dell'elezione, della prima fase, e quella della rappresentanza della Nazione, della seconda fase, sono del tutto semplificate, per cui la legge elettorale dovrà limitarsi soltanto alle regole di presentazione delle candidature e dell'esercizio del voto.

La democrazia è la democrazia !, e non è l'oligarchia; chi auspica quest'ultima non può violare impunemente la Sovranità popolare.

 
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