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« Muos: comunicato stampa ...Un altro 11 settembre di... »

Replica dell'Avv. D'Antona alle dichiarazioni rese alla stampa dal Sig. Presidente del CGA

Post n°1681 pubblicato il 08 Settembre 2015 da laura561

Replica dell'Avv. D'Antona alle dichiarazioni rese alla stampa dal Sig. Presidente del CGA in seguito al nostro esposto alla Procura di Palermo.
SET8

Scritto da: 
08/09/2015 11:54  RSS

Per senso di opportunità e rispetto di tutte le parti, in primis la Magistratura,   allorquando deposito un esposto  evito qualsiasi ulteriore commento, in attesa delle statuizioni dell’Autorità alla quale mi sono rivolto.

Per una volta  e anche nell’interesse  della mia assistita, l’associazione antimafie Rita Atria,  ritengo di dover  fare alcune precisazioni, senza alcuna polemica,  alla luce delledichiarazioni del SiG. Presidente del Consiglio  Giustizia Amministrativa. Raffaele Maria De Lipsis.

Apprendo che  "formalmente"  il Comune di Niscemi  (e conseguenzialmnte i No MUOS Legambiente ? )  non ha vinto avanti al TAR. 

Rimane comunque il dato che il TAR ha dichiarato l’ illegittimità del MUOS di Niscemi,  che appellante principale avanti il CGA è il Ministero della Difesa, che il MUOS è stato sequestrato dal G.I.P. di Caltagirone,  sequestro confermato  dal Tribunale del Riesame di Catania che ha rigettato la richiesta del Ministro della Difesa.

Apprendo che è un ministro (per la verità tre) della Repubblica Italiana può considerarsi estraneo ad  una altro ministro della Repubblica Italiana , e che è normalissimo che nei giudizi, ove è presente come parte un ministro, siano nominati verificatori  altri ministri. 

Penso quindi che allorquando,  per le mie indagini difensive,  chiederò formalmente in quanti casi  (al di là del normalissimo) sia accaduta una cosa del genere, mi sarà data una chiara e pronta riposta.

In nessun passo della denunzia  contro Presidente e il Giudice estensore si legge la frase che “il mancato pagamento della consulenza comporterebbe sicuramente la vittoria del Ministero della Difesa,....”. Viene comunque spiegato cosa prevede l’art. 116  c.p.c , solo enunciato dal Sig. Presidente,  ovvero che :  “la mancata anticipazione delle spese sarà valutata ai fini della decisione.“

Ed ancora in relazione all’incarico del Giudice estensore conferitogli in qualità di Consigliere giuridico presso l’Autorità per l’energia e il gas  dall'Autorità,  risulta dai dati  pubblicati sul sito ufficiale  della presidenza del Consiglio Giustizia Amministrativa,  e contrariamente a quanto affermato nella nota del Sig. Presidente , trattasi di un incarico retribuito, nella misura 25% della retribuzione annuale di provenienza.

Va detto  che il Giudice estensore risulta anche essere componente del gruppo di studio per il riassetto e la codificazione delle normative vigenti in materia ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Su ciò che il Sig. Presidente non dice, ovvero sugli incarichi governativi  ricoperti dal Presidente del Collegio,  sulla circostanza che il Giudice estensore sia diverso dal giudice relatore della sentenza,  e che l’estensore non abbia  pertanto partecipato alle udienze sulla richiesta di sospensiva ( rigettata ) della sentenza TAR e all’udienza di discussione, è ovvio che non posso esprimere nessuna valutazione.

Goffredo D’Antona

Avvocato dell’Associazione Antimafie Rita Atria 


 
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