Creato da sergiococchi il 27/09/2008
Appunti dal mondo dei segugististi e della caccia

Area personale

 

Archivio messaggi

 
 << Aprile 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

FACEBOOK

 
 

I miei Blog Amici

Ultime visite al Blog

ros60ro0869nellocolomargherita2009valef_88giorgio.zauli47sdenn69sergiococchiterry835gialinfsa10pianofrida.onerovesti1965marina.valdinocifranc.2giordi120
 

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

 

« IL SEGUGIO ITALIANOUN VENTO NUOVO STA SOFFI... »

QUALIFICHIAMO IL PRELIEVO DELLA LEPRE

Post n°25 pubblicato il 23 Luglio 2011 da sergiococchi

                                     ECCO IL TESTO DEFINITIVO.

1) Viene stabilito il principio che la selvaggina stanziale e la beccaccia possano essere cacciata solo con l'ausilio dei cani appartenenti alle razze conformi alle speci faunistiche,per cui sono stati nel tempo selezionati..

2) La caccia della lepre si potrà effettuare solo con l'ausilio dei cani da seguita,appartenenti alle razze ,nazionali ed estere,iscritti e non agli albi genealogici,purchè esprimano nella loro azione,le fasi previste dagli standard di lavoro dei segugi.

3) Viene vietato sparare ai leprotti o a lepri visibilmente immature.

4) si ritiene di spostare il periodo di apertura alla lepre dal 1 Ottobre al 15 Dicembre,al fine di permettere il completamento di crescita delle lepri,aumentarne le difese,allungando il periodo di addestramento cani,ed anche per permettere agli operatori agricoli di ultimare le operazioni di raccolto da parte degli operatori agricoli.

5) Viene richiesto di stabilire il principio del prelievo commisurandolo alle effettive risorse.

6) Stabilire l'assegnazione di un carniere meritocratico a punteggio,sulla base delle prestazioni e interventi inerenti la salvaguardia, la gestione della lepre e la sua produzione e la salvaguardia delle lepri,es: catture,protezione dei vigneti,coltivazioni ecc.

7) Il punteggio ottenuto da ciascun seguigista,assegnerà il carniere. Ad ogni cacciatore avente diritto, saranno consegnate apposite fascette da apporre alle zampe inferiori delle lepri appena abbattute.

8) Limitare a due i colpi nel fucile per la sola caccia della lepre.

9) Viene inoltre vietato al cacciatore di sostituirsi al cane,nella ricerca del selvatico,sia esso in un medicaio,un prato od una coltura. Il cacciatore,aspetterà l'evoluzione della cacciata (il lavoro dei cani),appostandosi ai margini delle zone coltivate siano esse coltivazioni cerealicole o da frutto,ove sia consentito l'ingresso dei cani.

11) Proporre in via sperimentale,la costituzione di alcune zone,a macchia di leopardo,aventi la funzione di salvaguardia e di irradiamento della selvaggina.Viene stabilito il concetto che su un determinato territorio,solo una determinata percentuale di lepri possa essere abbattuta,prevedendo che una percentuale sufficiente a garantire la produzione futura,debba rimanere sul territorio.

13)viene stabilito il principio,che su un determinato territorio,possa essere istituito un distretto,come previsto dal piano faunistico provinciale. Censimenti: allo scopo si organizzeranno censimenti notturni delle lepri,da effettuarsi con fari luminosi  da farsi in notturna con  fari luminosi,al fine di stabilire in modo approssimativo il numero di lepri che vi sono su quel territorio,e prevederne quindi un prelievo adeguato.

14) nella formulazione del programma di suddivisione delle lepri che verranno catturate nelle zrc,si dovvrà evitare di assegnare lepri in quelle aree dove la forte urbanizzazione ha reso di fatto non più possibile,l'esercizio della caccia.

15) viene vietato ai segugisti di sparare,durante la loro attività segugista,a starne e fagiani.

16) Al fine di favorire la selvaticità delle lepri,si chiede ai sindaci dei vari comuni,l'autorizzazzione all'addestramento dei cuccioli di segugio,fino a 15 mesi di età,nell fasce di protezione cittadina (cinture). Per'altro oggi tacitamente tollerata, per lo sgambamento di tutte le razze non da caccia. 

 

Il documento verrà posto all'approvazione del consiglio provinciale della Pro Segugio di Reggio Emilia.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Vai alla Home Page del blog
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963